Sentenza n. 627/2026 - Bari, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento 23093/2023, recante il diniego definitivo espresso sulla richiesta di p.d.c. ai sensi dell’art. 4 l.r. 14/09 per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato in Gravina in Puglia alla c.da “Murgetta”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire per un intervento di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico ai sensi del Piano Casa regionale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale sostenendo che l'istanza di permesso di costruire, presentata prima del termine del 31 dicembre 2021 previsto dall'art. 7 della l.r. Puglia n. 14/2009, fosse ammissibile e idonea a beneficiare del regime straordinario, nonostante alcune integrazioni documentali successive. Ha dedotto la violazione degli artt. 7 della l.r. n. 14/2009, 20 del d.P.R. n. 380/2001 e 6 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e travisamento. In particolare, ha sostenuto che il termine regionale individuasse soltanto il termine ultimo per la presentazione dell'istanza e non una causa automatica di improcedibilità per integrazioni successive; che il Comune avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio; che alla data del 31 dicembre 2021 l'istanza contenesse gli elementi richiesti dall'art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001; e che la domanda fosse almeno configurabile, secondo l'orientamento giurisprudenziale che distingue tra domanda inconfigurabile e domanda meramente incompleta. Il Comune ha eccepito che l'istanza fosse incompleta perché l'asseverazione dichiarava erroneamente l'assenza di vincoli paesaggistici, mentre l'area ricadeva nell'Ulteriore Contesto Paesaggistico "Coni Visuali" del PPTR; inoltre mancavano opere di urbanizzazione, il permesso di costruire convenzionato, l'autorizzazione allo scarico e adeguati diritti di segreteria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ritenuto legittimo il diniego. Ha distinto tra configurabilità e completezza dell'istanza edilizia. La domanda è configurabile quando contiene gli elementi tassativi dell'art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001: titolo di legittimazione, elaborati progettuali, documenti richiesti dalla Parte II ove necessari e asseverazione del progettista sulla conformità del progetto alla disciplina urbanistica, edilizia e alle normative di settore. La domanda priva di tali elementi non produce effetti procedimentali; quella formalmente provvista di tali elementi, ma carente di documentazione ulteriore, è invece soltanto incompleta e può essere integrata. Tuttavia, ai fini dell'art. 7 della l.r. Puglia n. 14/2009, la mera configurabilità non era sufficiente: la norma regionale richiedeva la completezza dell'istanza entro il 31 dicembre 2021. La domanda doveva quindi contenere tutti gli elementi identificativi dell'intervento e la documentazione necessaria a consentire la valutazione complessiva del progetto. Nel caso concreto, l'asseverazione aveva dichiarato l'assenza di vincoli paesaggistici, benché l'area fosse interessata dall'UPC "Coni Visuali" del PPTR, vincolo preesistente alla presentazione della domanda. La successiva richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica non aveva introdotto un elemento nuovo, ma aveva confermato l'originaria rilevanza del profilo paesaggistico. L'errore non rendeva la domanda radicalmente inconfigurabile, poiché l'asseverazione era formalmente presente, ma la rendeva incompleta ai sensi della disciplina regionale, in quanto impediva all'amministrazione di conoscere e valutare un presupposto essenziale dell'intervento. Il contenuto dell'obbligo di asseverazione deriva dalla legge e non può essere ridotto dalla modulistica informatica comunale: l'art. 20, comma 1, comprende tutte le normative di settore incidenti sull'attività edilizia, senza distinzione tra vincoli statali e regionali o tra diverse categorie di vincoli. Anche le ulteriori carenze relative alle urbanizzazioni, al permesso convenzionato, allo scarico e ai diritti di segreteria confermavano l'incompletezza. Il TAR ha riconosciuto che il Comune era rimasto inerte e non aveva tempestivamente richiesto integrazioni, ma ha ritenuto che tale inerzia non avesse causato né aggravato il vizio, poiché l'amministrazione aveva fatto affidamento sull'asseverazione errata del progettista e non era tenuta a ripetere integralmente le verifiche che il professionista aveva dichiarato assolte. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni e per l'incertezza giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 4 l.r. Puglia n. 14/2009
Prevede il regime regionale per gli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico, richiamato per l'intervento edilizio oggetto della domanda.
art. 7 l.r. Puglia n. 14/2009
Richiede che l'istanza per accedere al regime straordinario sia presentata entro il termine previsto e, secondo il TAR, che entro tale termine sia completa, cioè idonea a consentire la valutazione complessiva del progetto.
art. 20, comma 1, d.P.R. n. 380/2001
Individua il contenuto minimo necessario per la configurabilità dell'istanza di permesso di costruire e impone l'asseverazione del progettista sulla conformità del progetto anche alle normative di settore incidenti sull'attività edilizia.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Disciplina la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, utilizzata dal Comune prima del diniego definitivo.
art. 6 l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi istruttori e al dovere dell'amministrazione di acquisire o richiedere gli elementi necessari alla definizione del procedimento.
art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dal Comune per sostenere la necessità di un permesso di costruire convenzionato in ragione della carenza di opere di urbanizzazione.
art. 91 NTA del PPTR
Disciplina l'accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto dalla ricorrente per l'area ricadente nell'Ulteriore Contesto Paesaggistico "Coni Visuali".
Parte III d.lgs. n. 42/2004
Richiamata in relazione alla dichiarazione del progettista sull'assenza di vincoli paesaggistici; il TAR ha chiarito che l'obbligo di asseverazione non è limitato ai vincoli riconducibili a tale Parte.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità di una domanda di permesso di costruire, sono necessari gli elementi tassativamente indicati dall'art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001; la loro mancanza impedisce alla domanda di produrre effetti procedimentali, mentre la carenza di documenti ulteriori determina, di regola, una mera incompletezza integrabile.
- La completezza dell'istanza richiesta da una disciplina regionale speciale può costituire una soglia ulteriore rispetto alla mera configurabilità prevista dall'art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001: l'istanza deve contenere tutti gli elementi documentali necessari a consentire la valutazione complessiva dell'intervento entro il termine previsto dalla disciplina regionale.
- L'asseverazione del progettista non ha funzione meramente documentale, ma costituisce un atto di garanzia sul rispetto dell'intero quadro normativo applicabile, comprese le normative di settore incidenti sull'attività edilizia; l'erronea attestazione dell'assenza di un vincolo paesaggistico preesistente rende l'istanza incompleta quando impedisce all'amministrazione di valutare compiutamente il progetto.
- L'obbligo legale di asseverazione non può essere ridotto o delimitato dalla modulistica informatica predisposta dall'amministrazione: l'assenza di un apposito campo nel modulo non esonera il richiedente dal dichiarare i vincoli e gli altri elementi imposti dalla legge.
- L'inerzia dell'amministrazione nel richiedere integrazioni non rende automaticamente sanabile l'incompletezza dell'istanza quando la carenza derivi da un'asseverazione originariamente errata su un presupposto essenziale e l'amministrazione abbia ragionevolmente fatto affidamento sulla dichiarazione professionale.
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