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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11591/2021 del 04/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Novimatic aveva costruito un immobile destinato all'attività di spettacolo soggetta al regime speciale IVA di cui all'art. 74, comma 6, DPR n. 633/1972. Alla fine del 2001 la società cambiò parzialmente l'uso dell'immobile e nel 2002 iniziò a locarne una parte, emettendo fatture e detraendo l'IVA anche riferita ad acquisti compiuti in periodi nei quali era invece operante il regime speciale. L'Agenzia emise avviso di accertamento per recuperare l'IVA ritenuta indebitamente detratta. La CTP annullò l'avviso; la CTR Molise respinse l'appello dell'Agenzia ritenendo applicabile l'art. 19bis (recupero/rettifica) perché il mutamento dell'attività avrebbe permesso il recupero dell'imposta su bene strumentale non trascorsi dieci anni dall'ultimazione dei lavori. L'Agenzia ricorre in Cassazione sostenendo che, per le attività soggette al regime speciale forfetario ex art. 74, comma 6, non è riconosciuta la normale detrazione degli acquisti e dunque non è possibile operare rettifiche ex art. 19bis per recuperare IVA che non poteva essere detratta in origine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che il regime speciale di cui all'art. 74, comma 6, è un regime forfetario/simplificato in cui la detrazione è già 'compresa' e forfetizzata (50% dell'imposta) e che quindi non era configurabile una detrazione ordinaria sugli acquisti da rettificare con l'art. 19bis. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 19bis al caso concreto, la cassazione della sentenza della CTR e, decidendo nel merito, il rigetto del ricorso introduttivo presentato da Novimatic (cioè viene confermata la pretesa dell'Agenzia). La Corte ha compensato le spese per la mancanza di precedenti specifici.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74, comma 6

    Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili...

    Il regime speciale è un regime forfetario/simplificato che non consente l'applicazione del normale meccanismo rivalsa-detrazione: la detrazione degli acquisti è sostituita dalla deduzione forfetaria prevista dalla norma, perciò non esiste una detrazione 'ordinaria' rettificabile a posteriori.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19bis, comma 2

    Norma ordinaria che disciplina la rettifica della detrazione IVA in caso di mutamenti del regime fiscale, del regime di detrazione o dell'attività; applicabile solo quando, in origine, sia stata operata una detrazione soggetta a rettifica (cioè non può creare una detrazione là dove il regime speciale non la consentiva).

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19bis, comma 3

    Richiamata dalla CTR come possibile fondamento per il recupero dell'imposta in caso di variazione dell'uso del bene (beni strumentali entro termini decennali), ma la Cassazione ha ritenuto che, per beni acquistati in regime speciale, tale meccanismo non trovi applicazione se in origine la normativa escludeva la detrazione ordinaria.

Massime di principio

  • Se un'attività è soggetta a un regime IVA speciale e forfetario (es. art. 74, comma 6), l'IVA sugli acquisti non è detraibile con le regole ordinarie: la detrazione è sostituita dalla misura forfetaria prevista dalla norma.
  • La disciplina di rettifica ex art. 19bis si applica solo quando, in origine, è stata operata una detrazione che poi va modificata; non può essere usata per ottenere una detrazione retroattiva per periodi in cui il regime speciale escludeva la detrazione ordinaria.
  • Il semplice cambio di destinazione d'uso o attività dopo l'acquisto non trasforma retroattivamente il regime tributario applicabile al periodo antecedente: gli effetti fiscali restano ancorati al regime vigente al momento dell'acquisto.
  • Prima di modificare l'attività o l'uso di beni acquistati in regime speciale, è fondamentale valutare le conseguenze IVA e, se possibile, comunicare tempestivamente le variazioni per evitare contestazioni e rischi di recupero dell'imposta.
  • In assenza di precedenti giurisprudenziali chiari, i giudici possono compensare le spese; tuttavia la sostanza è che l'Amministrazione può ottenere accoglimento dell'accertamento se dimostra che la detrazione dedotta non era consentita dal regime applicabile al momento dell'acquisto.

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