Sentenza del 15/07/2015 n. 14779 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato cinque sentenze della Commissione tributaria regionale delle Marche, relative all'accertamento dell'ICI per diverse annualità, sostenendo che il fabbricato abitativo non possedesse i requisiti per essere considerato rurale. In particolare, ha censurato la decisione d'appello per avere ritenuto sufficiente l'effettivo svolgimento di attività agricola e l'utilizzo strumentale dell'immobile, senza attribuire rilievo decisivo alla classificazione catastale. Gli immobili risultavano iscritti nelle categorie catastali A/7 e C/6 e le relative rendite non erano state impugnate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Comune. Ha affermato che, ai fini dell'esenzione ICI, non è sufficiente dimostrare che l'immobile sia di fatto utilizzato per attività agricola: occorre che esso sia catastalmente classificato come rurale, nelle categorie A/6 o D/10, oppure che il contribuente abbia tempestivamente impugnato o chiesto la rettifica del classamento. Poiché la Commissione regionale non aveva accertato la classificazione catastale del bene, la sentenza è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito nella L. n. 14 del 2009
L'immobile rurale esente deve risultare catastalmente classificato come tale, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
La norma, coordinata con la disciplina ICI, è stata interpretata nel senso che l'esenzione dipende dalla classificazione catastale rurale dell'immobile, non soltanto dal suo concreto utilizzo agricolo.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)
La disposizione definisce il presupposto oggettivo dell'ICI e, nel combinato disposto con la normativa sui fabbricati rurali, consente di escludere dall'imposta gli immobili catastalmente qualificati come rurali.
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito nella L. n. 133 del 1994
Individua i requisiti dei fabbricati rurali. Secondo la Corte, la loro rilevanza ai fini dell'esenzione ICI si concretizza attraverso l'iscrizione catastale nelle categorie A/6 o D/10.
Principio affermato da Cass., Sezioni Unite, n. 18565 del 2009
Se un immobile è iscritto in una categoria catastale diversa da A/6 o D/10, il contribuente che intenda ottenere l'esenzione deve impugnare il classamento o chiederne la rettifica; in mancanza, l'immobile resta soggetto a imposta.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI, o analoghe agevolazioni collegate alla ruralità, non basta provare l'effettivo svolgimento di attività agricola o l'uso strumentale del fabbricato: è essenziale verificare la classificazione catastale.
- Quando l'immobile non è accatastato nelle categorie rurali previste, il contribuente deve contestare tempestivamente il classamento o richiederne la rettifica; altrimenti l'amministrazione può legittimamente assoggettarlo all'imposta.
- Il giudice tributario non può ignorare il dato catastale quando la controversia riguarda l'esenzione per ruralità: deve accertare la categoria catastale e applicare il relativo regime giuridico.
- Un ricorso cumulativo per cassazione può essere ammesso quando riguarda più sentenze tra le stesse parti, fondate sulla stessa questione di diritto e riferite al medesimo rapporto d'imposta, anche se relative ad annualità diverse.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente l'imposta dovuta: il giudice di rinvio deve svolgere l'accertamento mancante, uniformandosi al principio di diritto stabilito dalla Corte.
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