Risoluzione n. 34 del 15/03/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che gli impianti di captazione del biogas non rientrano tra gli impianti da fonte solare-fotovoltaica o eolica, ma possono beneficiare dell’aliquota IVA agevolata del 10% in quanto assimilabili a opere di urbanizzazione/attrezzature sanitarie e, più in generale, a impianti di smaltimento dei rifiuti.
Aliquota IVA agevolata del 10% per impianti di captazione del biogas
Aliquota IVA agevolata per gli impianti di captazione del biogas
La risoluzione esamina se la cessione degli impianti di captazione del biogas possa beneficiare dell’aliquota IVA agevolata del 10% prevista dal n. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. L’Amministrazione arriva a ritenere applicabile l’agevolazione, ma attraverso una qualificazione diversa rispetto a quella degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili espressamente menzionati dalla norma.
Inquadramento normativo
Il documento richiama innanzitutto il n. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l’aliquota IVA del 10% per determinate operazioni, tra cui:
- opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865;
- impianti di produzione e reti di distribuzione di calore ed energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
- impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione.
Esclusione della riconducibilità alle fonti solare-fotovoltaica ed eolica
La risoluzione precisa che gli impianti di captazione del biogas non possono essere ricompresi tra gli impianti di produzione e distribuzione di energia da fonte solare-fotovoltaica ed eolica. La ragione è che, nel caso del biogas, la produzione di energia non deriva dalle specifiche fonti indicate dalla disposizione. Inoltre, trattandosi di norma agevolativa, non è consentita un’estensione analogica a fattispecie similari.
Possibile ricondurre gli impianti tra le opere di urbanizzazione
L’attenzione si sposta quindi sulla possibile qualificazione degli impianti di captazione del biogas come opere di urbanizzazione primaria o secondaria ai sensi dell’art. 4 della L. n. 847 del 1964. In particolare, viene richiamata la categoria delle “attrezzature sanitarie” di cui all’art. 4, comma 2, lett. g), della medesima legge.
Il documento collega tale nozione all’art. 266, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui rientrano nelle attrezzature sanitarie le opere, costruzioni e impianti destinati:
- allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi;
- al riciclaggio dei rifiuti;
- alla distruzione dei rifiuti;
- alla bonifica di aree inquinate.
Parere del Ministero dello Sviluppo economico
La risoluzione richiama una nota del Ministero dello Sviluppo economico, Dipartimento per l’energia, n. 0022376 del 24 novembre 2010, che considera l’impianto adibito alla captazione del biogas da discarica come correttamente rientrante nella definizione di opere di urbanizzazione/attrezzature sanitarie. Secondo tale interpretazione, la formulazione ampia dell’art. 266 del D.Lgs. n. 152 del 2006 comprende sia la distruzione sia il riutilizzo delle varie categorie di rifiuti.
Conclusione sull’aliquota applicabile
Sulla base delle considerazioni svolte, la risoluzione conclude che gli impianti di captazione del biogas:
- rientrano tra gli impianti di smaltimento dei rifiuti;
- costituiscono parte integrante e conclusiva del relativo processo;
- possono quindi beneficiare dell’aliquota IVA agevolata del 10% prevista dal n. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Indicazioni finali
Il documento si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi enunciati nella risoluzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 15 mar 2011Risoluzione n. 33 del 15/03/2011
- Risoluzione · 11 mar 2011Risoluzione n. 31 del 11/03/2011
- Risoluzione · 11 mar 2011Risoluzione n. 32 del 11/03/2011
- Risoluzione · 10 mar 2011Risoluzione n. 30 del 10/03/2011
- Risoluzione · 9 mar 2011Risoluzione n. 28 del 9/03/2011
- Risoluzione · 9 mar 2011Risoluzione n. 29 del 9/03/2011
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →