Cassazione Penale, Ordinanza n. 36280/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno impugnato con un unico atto la sentenza dell’11 febbraio 2026 della Corte d’appello di Lecce, che aveva confermato la decisione del Tribunale locale di condannarli per furto aggravato in concorso. Secondo l’accertamento di merito, le immagini di videosorveglianza mostravano che una degli imputati si impossessava di capi di abbigliamento all’interno di un esercizio commerciale, senza che fosse dimostrato il pagamento della merce; l’altro distraeva la commessa e attendeva la prima all’esterno. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle prove e nell’attribuzione a loro del furto, sostenendo che, data la presenza di numerosi altri clienti, altri avrebbero potuto impossessarsi dei capi. Con il secondo motivo hanno contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, aspecifico e privo di un adeguato confronto con la motivazione della sentenza d’appello: riproponeva doglianze già formulate in appello, che i giudici di merito avevano superato con una motivazione non manifestamente illogica, fondata sulle immagini di videosorveglianza e su criteri inferenziali ritenuti congrui. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: il diniego delle attenuanti generiche era motivato dalla mancanza di elementi positivi, anche avuto riguardo al curriculum criminale, e la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 c.p.p.; l’importo della sanzione non è riportato nel testo disponibile.
Norme richiamate
La Corte di appello di Lecce di conferma della sentenza con la quale il Tribunale locale li ha ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 624 e 625 n. 2) cod. pen.
La disposizione è indicata quale base della responsabilità concorsuale nel furto contestato; la Corte dichiara inammissibili le censure relative all’attribuzione del fatto ai ricorrenti.
La Corte di appello di Lecce di conferma della sentenza con la quale il Tribunale locale li ha ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 624 e 625 n. 2) cod. pen.
La norma individua il delitto di furto per il quale i ricorrenti erano stati condannati; la Corte non riesamina nel merito la ricostruzione del fatto, dichiarando inammissibile la censura probatoria.
La Corte di appello di Lecce di conferma della sentenza con la quale il Tribunale locale li ha ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 624 e 625 n. 2) cod. pen.
La disposizione è richiamata come aggravante del furto contestato. Il testo non sviluppa un’autonoma interpretazione della circostanza.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere giustificato dall’assenza di elementi positivi; dopo la riforma richiamata, il solo stato di incensuratezza non basta a fondarne la concessione.
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale.
La determinazione della pena in misura media o prossima al minimo, implicitamente effettuata secondo i criteri dell’art. 133 c.p., non richiede una motivazione specifica e dettagliata; tale motivazione è invece necessaria per una pena prossima al massimo o superiore alla media.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi un'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e la sanzione pecuniaria, salvo che sia ravvisabile l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sulla valutazione delle prove si limitano a riproporre doglianze d’appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata, purché quest’ultima presenti un percorso argomentativo non manifestamente illogico e fondato su criteri inferenziali congrui.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi positivi; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a giustificarne la concessione.
- Quando la pena è determinata in misura media o prossima al minimo edittale, la scelta del giudice di merito, implicitamente fondata sui criteri dell’art. 133 c.p., non richiede una motivazione specifica e dettagliata; quest’ultima è necessaria se la pena è prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media.
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