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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15990/2020 del 27/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

A2A impugnava le delibere regionali che disponevano la prosecuzione temporanea della gestione dell'impianto idroelettrico Cancano Premadio, il cui rapporto concessorio era scaduto il 28/07/2013, con obblighi di manutenzione, sicurezza e corresponsione di un "canone aggiuntivo"; denunciava violazioni e illegittimità con riferimento all'art. 12, comma 8-bis, del d.lgs. n. 79/1999, e alla disciplina regionale (art. 53-bis della L.R. Lombardia n. 26/2003), nonché vizi di eccesso di potere (illogicità e carenza di motivazione) e la necessità di verificare se l'impianto fosse soggetto alla disciplina speciale per concessioni connesse a convenzioni internazionali (art. 12, comma 10-bis, d.lgs. n. 79/1999). Inoltre proponeva questioni di legittimità costituzionale degli artt. 53-bis commi 4,5 e 11 L.R. n.26/2003 rispetto agli artt. 117 Cost. e 53 Cost. e alla materia della concorrenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché attaccavano la disciplina normativa generale o la discrezionalità amministrativa senza individuare specifiche manifestazioni di illegittimità degli atti impugnati. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il TSAP aveva correttamente interpretato che la rilevanza va data al singolo rapporto concessorio (non alla mera unitarietà fisica dell'impianto) e che l'art. 12, comma 10-bis, si applica in modo restrittivo alle sole concessioni effettivamente destinate a scopi internazionali. La Corte ha inoltre dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte, ritenendo che l'art. 53-bis L.R. n.26/2003 rientri nella materia della produzione di energia (competenza concorrente), non violi i principi fondamentali della normativa statale e possa legittimamente prevedere forme di prosecuzione temporanea della gestione e, in rapporto alle specifiche circostanze fattuali, un canone aggiuntivo. Condanna della ricorrente alle spese processuali (e liquidazione di importi e contributo unificato aggiuntivo ai sensi del DPR n.115/2002).

Norme richiamate

  • Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (art. 53-bis, commi 4,5,11)

    testo non integralmente riportato nel provvedimento ma richiamato per la disciplina della prosecuzione temporanea e del canone aggiuntivo

    La norma regionale disciplina una prosecuzione temporanea della gestione delle concessioni scadute finalizzata a garantire la continuità della produzione; non costituisce proroga del rapporto concessorio e può prevedere un canone aggiuntivo connesso alle specifiche modalità della prosecuzione ordinata dalla Regione

  • D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (art. 12, comma 8-bis e comma 10-bis)

    "qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti"

    Il comma 8-bis tutela il principio di continuità della produzione elettrica imponendo che il concessionario uscente possa proseguire la gestione alle stesse condizioni, ma tale principio non esclude che norme regionali concorrenti disciplinino aspetti transitori della prosecuzione (entro limiti costituzionali). Il comma 10-bis si interpreta restrittivamente: riguarda concessioni e impianti effettivamente collegati a scopi internazionali

  • Costituzione della Repubblica Italiana (art. 117, commi 2 e 3)

    non ripetuta integralmente nel testo

    Ripartizione di competenze: la materia della concorrenza è legislazione esclusiva statale (comma 2, lett. e)), mentre la produzione, trasporto e distribuzione dell'energia è di competenza concorrente (comma 3); le normative regionali in materia di produzione di energia sono ammissibili salvo contrasto con principi fondamentali statali

  • Decreto-legge 25 giugno 2010, n. 78 (art. 15, commi 6-ter e 6-quater) convertito

    richiamato come atto che ha inciso sull'art. 12 del d.lgs. n.79/1999

    Interventi normativi statali che hanno inciso sull'assetto delle disposizioni sulla prosecuzione temporanea e sulle clausole di cedevolezza; la clausola indicata è stata usata per giustificare la compatibilità della disciplina regionale con la normativa statale

  • R.D. 17 agosto 1933, n. 1775 (art. 26, primo comma)

    richiamato come riferimento normativo storico per oneri eccedenti l'ordinaria manutenzione

    Il rinvio è stato interpretato come soggetto all'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione concedente quanto all'esecuzione di lavori necessari per l'efficienza degli impianti; non impedisce alla Regione di regolare la prosecuzione temporanea

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, commi 1-quater e 1-bis)

    richiamati in relazione al contributo unificato

    Prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in situazioni specifiche; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione

  • Sentenza Cass. Sez. U. n. 8036/2018

    richiamata integralmente nella motivazione della Corte come precedente

    Precedente della Corte che ha affermato la compatibilità di regimi regionali di prosecuzione temporanea con i principi statali, distinguendo materia della concorrenza da disciplina della produzione di energia e valutando legittimo un canone aggiuntivo in particolari situazioni

Massime di principio

  • La disciplina della "prosecuzione temporanea" della gestione di concessioni scadute può essere regolata dalle regioni nell'ambito della materia "produzione di energia" (competenza concorrente), purché non contrasti con principi fondamentali statali: la norma regionale può prevedere misure conservative e, in relazione a specifiche condizioni, anche un canone aggiuntivo
  • La previsione di una prosecuzione temporanea non equivale a proroga della concessione: essa ha natura conservativa e ha lo scopo di garantire continuità del servizio e della produzione fino all'aggiudicazione tramite gara
  • Le questioni di illegittimità costituzionale che attengono alla ripartizione di competenze (stato vs regione) richiedono dimostrazione di contrasto con principi fondamentali statali; la sola disciplina differente a livello regionale non è automaticamente incostituzionale
  • Quando più concessioni riguardano un medesimo impianto fisico, va valutato il singolo rapporto concessorio: l'appartenenza a un unico impianto fisico non determina automaticamente l'applicabilità di una disciplina speciale a tutte le concessioni, che va accertata caso per caso
  • I rimedi giurisdizionali avverso atti amministrativi devono puntare su vizi specifici e manifesti (illogicità, contraddittorietà, carenza di motivazione) per essere ammissibili; censure generiche sulla normativa non comportano ammissibilità automatica del ricorso
  • La materia della concorrenza, intesa come regolazione delle procedure di gara e delle regole di affidamento, resta di competenza statale esclusiva; eventuali impatti sulla concorrenza derivanti da misure regionali devono essere valutati nella distinzione tra disciplina delle gare e discipline tecniche/operative finalizzate alla continuità del servizio

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