Cassazione Civile, Sentenza n. 16169/2020 del 28/07/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I contribuenti impugnavano un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo alla compravendita di un terreno (valore dichiarato in atto euro 100.000,00; valore rettificato dall'ufficio euro 222.000,00). In primo grado la CTP accoglieva il ricorso per carenza di motivazione dell'atto impositivo e per la credibilità della perizia di parte; la CTR confermava. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione articolato in sei motivi: (1) nullità/nulità della decisione per essere la CTR giudice extra petita in relazione all'art.112 c.p.c.; (2)-(3) vizio di motivazione della CTR nel ritenere l'avviso non sufficientemente motivato; (4) errore in procedendo perché la CTR non ha esaminato due atti di compravendita prodotti dall'Agenzia in grado di appello in base all'art.58 del d.lgs. n.546/92; (5) censura sulla considerazione degli oneri di urbanizzazione da parte della CTR; (6) omesso esame di fatto decisivo riguardante il valore periziato e la deduzione degli oneri di urbanizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (vietato riesame di questioni espressamente rigettate in primo grado senza appello incidentale: si è formato giudicato interno) e il quarto motivo (la CTR ha errato nel non esaminare la documentazione prodotta in appello ai sensi dell'art.58 d.lgs. 546/92). I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Molise in diversa composizione per nuovo esame e decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 4 e 5
Fondamento giurisdizionale del ricorso per cassazione per vizio di motivazione, nullità della decisione e omesso esame di fatto decisivo; la Corte lo utilizza per esaminare la doglianza sulla sentenza della CTR.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato dal ricorrente per censurare un giudizio extra petita; la Corte valuta la corretta delimitazione della decisione rispetto alle questioni dedotte in giudizio.
art. 56 d.lgs. n. 546/1992
Interpretato dalla Corte nel senso che l'onere di espressa riproposizione in appello riguarda solo le questioni su cui il primo giudice non si è pronunciato (per esempio perché ritenute assorbite); invece le domande o eccezioni espressamente respinte in primo grado formano giudicato interno e non possono essere riesaminate in appello salvo impugnazione incidentale.
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
Consente la produzione documentale in grado di appello; secondo la Corte la CTR non poteva esimersi dall'esaminare i documenti nuovi prodotti dall'Agenzia al fine di valutare nel merito la pretesa tributaria.
Massime di principio
- Se in primo grado il giudice esprime un rigetto espresso su un'eccezione o domanda, la parte che intende mantenere la possibilità di riesame deve proporre appello incidentale; la mancata impugnazione incidentale determina giudicato interno preclusivo.
- Le questioni non pronunciate espressamente dal primo giudice (per esempio ritenute assorbite) devono essere riproposte in appello ai sensi dell'art.56 d.lgs. 546/92; la formulazione dell'obbligo non si estende alle questioni già esplicitamente respinte.
- In materia tributaria l'Amministrazione finanziaria può produrre nuovi documenti in grado di appello (art.58 d.lgs. 546/92) e il giudice d'appello deve valutare tali elementi sul merito; non è lecito omettere l'esame di documenti prodotti nel grado successivo quando rilevanti per la controversia.
- La carenza di motivazione dell'atto impositivo è un profilo che può portare all'illegittimità dell'atto, ma se quella questione è già stata espressamente decisa e non impugnata incidentemente, non può essere riaperta in appello.
- In controversie su valori di mercato (compravendite comparabili) l'Ufficio deve fornire adeguata indicazione e motivazione delle comparazioni; la mera produzione di atti di comparazione in appello non elimina l'obbligo motivazionale dell'atto amministrativo, ma deve essere valutata dal giudice di merito.
- Quando si deducono elementi tecnici (perizia di parte, oneri di urbanizzazione), il diritto alla prova e la valutazione tecnica spettano ai giudici del merito che devono motivare in ordine all'apprezzamento di quei dati.
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