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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16170/2020 del 28/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'accertamento fiscale (IRES, IRAP e IVA anno 2007) relativo alla mancata contabilizzazione di euro 275.329,12 derivanti da una cessione di credito tra Scotese Generoso (cedente) e Gefinass (cessionaria). Questioni principali: ammissibilità e regolarità della notifica dell'appello dell'Agenzia; necessità dell'autorizzazione all'appello; corretta ripartizione dell'onere della prova e valutazione della natura della cessione (se si tratta di un credito futuro, non ancora quantificato e non esigibile, che non determina incremento imponibile per l'anno 2007). Inoltre censurate carenze di motivazione dell'avviso e presunta violazione del diritto di difesa per omessa risposta al questionario.

La decisione

La Corte ha rigettato alcuni motivi procedurali (inammissibilità dell'appello per tardività; nullità della notifica; mancata autorizzazione all'appello) ritenendo l'appello dell'Agenzia tempestivo, la notifica valida anche se la copia unica fu consegnata al procuratore comune e non richiesta l'autorizzazione in ragione dell'assetto delle Agenzie fiscali. Tuttavia la Corte ha accolto, nei limiti esposti, i motivi relativi alla errata valutazione in fatto da parte della CTR circa la cessione di credito: la CTR non ha valutato adeguatamente il contratto di cessione allegato nel processo verbale di constatazione, che può indicare la cessione di un credito risarcitorio futuro e non ancora esigibile. Perciò la sentenza impugnata è cassata e il giudizio rinviato alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame. Spese del giudizio di cassazione a carico della resistente.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.

    Regole di ammissibilità del ricorso per cassazione utilizzate per inquadrare le censure; la Corte valuta la rilevanza dei vizi dedotti alla stregua dei numeri richiamati.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 52

    art. 52, comma 2, d.lgs. 546/1992

    La previsione di autorizzazione preventiva all'appello per gli uffici periferici non si applica pienamente dopo l'entrata in vigore della disciplina sulle Agenzie fiscali; pertanto l'assenza di tale autorizzazione non ha determinato l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia.

  • d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - art. 57

    art. 57 del d.lgs. 30/07/1999, n. 300

    Richiamato per spiegare il trasferimento delle funzioni agli enti (Agenzie fiscali) e l'inefficacia della precedente regola di autorizzazione contenuta nell'art. 52 d.lgs. 546/1992.

  • d.m. 28 dicembre 2000

    Attuazione pratica dell'assetto delle Agenzie fiscali, citato per confermare la modifica organizzativa che rende non più applicabile la precedente esigenza di autorizzazione all'appello.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 39 e art. 32

    art. 39, comma 1 (richiamato anche art. 40) e art. 32 del d.P.R. n. 600/1973

    Art. 39: l'Amministrazione può fondare rettifiche su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; art. 32 (questionario) non comporta automaticamente lesione del diritto di difesa se il contribuente non produce prove contrarie nel giudizio.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 54

    art. 54 del d.P.R. n. 633/1972

    Analoghi principi per l'IVA: rettifiche fondate su presunzioni semplici a condizione che siano gravi, precise e concordanti.

  • codice civile - artt. 2727 e 2697

    artt. 2727 e 2697, comma 2, cod. civ.

    Individuazione dell'onere della prova: dopo che il giudice ritiene le presunzioni amministrative sufficienti, il contribuente ha l'onere di fornire la prova contraria.

  • cod. proc. civ. - artt. 170, 285, 330

    art. 170, art. 285 e art. 330, primo comma, cod. proc. civ.

    Citate in tema di notificazioni e destinatari: il procuratore costituito è considerato destinatario dell'atto e la notificazione presso il procuratore è efficace anche con copia unica, analogamente alle regole sulla notificazione della sentenza.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione fonda l'accertamento su presunzioni, il giudice di merito deve valutare anzitutto se tali presunzioni siano gravi, precise e concordanti; solo dopo tale valutazione può essere posta l'onere al contribuente di provare il contrario.
  • La cessione di un 'credito futuro' è valida ma la sua efficacia ai fini fiscali dipende dall'effettiva esigibilità e quantificazione del credito: un credito non ancora liquidato/non esigibile non può di regola costituire un incremento imponibile nell'anno anteriore alla sua venuta in esistenza.
  • La notificazione dell'atto al procuratore costituito per più parti, anche mediante consegna di una sola copia, è valida ed efficace se il procuratore è destinatario e può informare tutti i rappresentati; l'irregolarità formale non determina automaticamente l'invalidità quando è garantita la conoscenza dell'atto.
  • Dopo la riforma organizzativa con istituzione delle Agenzie fiscali, non può essere automaticamente imposta l'inammissibilità dell'appello per mancata 'autorizzazione' prevista da norme precedenti; va verificato l'assetto normativo e organizzativo vigente.
  • In cassazione non possono essere accolte questioni o documenti 'nuovi' che non siano stati dedotti o discussi nei gradi di merito; novità documentale o fattuale rilevabile solo in cassazione non può essere valutata e deve essere rimessa al nuovo giudizio di merito.

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