Cassazione Civile, Sentenza n. 16170/2020 del 28/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'accertamento fiscale (IRES, IRAP e IVA anno 2007) relativo alla mancata contabilizzazione di euro 275.329,12 derivanti da una cessione di credito tra Scotese Generoso (cedente) e Gefinass (cessionaria). Questioni principali: ammissibilità e regolarità della notifica dell'appello dell'Agenzia; necessità dell'autorizzazione all'appello; corretta ripartizione dell'onere della prova e valutazione della natura della cessione (se si tratta di un credito futuro, non ancora quantificato e non esigibile, che non determina incremento imponibile per l'anno 2007). Inoltre censurate carenze di motivazione dell'avviso e presunta violazione del diritto di difesa per omessa risposta al questionario.
La decisione
La Corte ha rigettato alcuni motivi procedurali (inammissibilità dell'appello per tardività; nullità della notifica; mancata autorizzazione all'appello) ritenendo l'appello dell'Agenzia tempestivo, la notifica valida anche se la copia unica fu consegnata al procuratore comune e non richiesta l'autorizzazione in ragione dell'assetto delle Agenzie fiscali. Tuttavia la Corte ha accolto, nei limiti esposti, i motivi relativi alla errata valutazione in fatto da parte della CTR circa la cessione di credito: la CTR non ha valutato adeguatamente il contratto di cessione allegato nel processo verbale di constatazione, che può indicare la cessione di un credito risarcitorio futuro e non ancora esigibile. Perciò la sentenza impugnata è cassata e il giudizio rinviato alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame. Spese del giudizio di cassazione a carico della resistente.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.
Regole di ammissibilità del ricorso per cassazione utilizzate per inquadrare le censure; la Corte valuta la rilevanza dei vizi dedotti alla stregua dei numeri richiamati.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 52
art. 52, comma 2, d.lgs. 546/1992
La previsione di autorizzazione preventiva all'appello per gli uffici periferici non si applica pienamente dopo l'entrata in vigore della disciplina sulle Agenzie fiscali; pertanto l'assenza di tale autorizzazione non ha determinato l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia.
d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - art. 57
art. 57 del d.lgs. 30/07/1999, n. 300
Richiamato per spiegare il trasferimento delle funzioni agli enti (Agenzie fiscali) e l'inefficacia della precedente regola di autorizzazione contenuta nell'art. 52 d.lgs. 546/1992.
d.m. 28 dicembre 2000
Attuazione pratica dell'assetto delle Agenzie fiscali, citato per confermare la modifica organizzativa che rende non più applicabile la precedente esigenza di autorizzazione all'appello.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 39 e art. 32
art. 39, comma 1 (richiamato anche art. 40) e art. 32 del d.P.R. n. 600/1973
Art. 39: l'Amministrazione può fondare rettifiche su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; art. 32 (questionario) non comporta automaticamente lesione del diritto di difesa se il contribuente non produce prove contrarie nel giudizio.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 54
art. 54 del d.P.R. n. 633/1972
Analoghi principi per l'IVA: rettifiche fondate su presunzioni semplici a condizione che siano gravi, precise e concordanti.
codice civile - artt. 2727 e 2697
artt. 2727 e 2697, comma 2, cod. civ.
Individuazione dell'onere della prova: dopo che il giudice ritiene le presunzioni amministrative sufficienti, il contribuente ha l'onere di fornire la prova contraria.
cod. proc. civ. - artt. 170, 285, 330
art. 170, art. 285 e art. 330, primo comma, cod. proc. civ.
Citate in tema di notificazioni e destinatari: il procuratore costituito è considerato destinatario dell'atto e la notificazione presso il procuratore è efficace anche con copia unica, analogamente alle regole sulla notificazione della sentenza.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione fonda l'accertamento su presunzioni, il giudice di merito deve valutare anzitutto se tali presunzioni siano gravi, precise e concordanti; solo dopo tale valutazione può essere posta l'onere al contribuente di provare il contrario.
- La cessione di un 'credito futuro' è valida ma la sua efficacia ai fini fiscali dipende dall'effettiva esigibilità e quantificazione del credito: un credito non ancora liquidato/non esigibile non può di regola costituire un incremento imponibile nell'anno anteriore alla sua venuta in esistenza.
- La notificazione dell'atto al procuratore costituito per più parti, anche mediante consegna di una sola copia, è valida ed efficace se il procuratore è destinatario e può informare tutti i rappresentati; l'irregolarità formale non determina automaticamente l'invalidità quando è garantita la conoscenza dell'atto.
- Dopo la riforma organizzativa con istituzione delle Agenzie fiscali, non può essere automaticamente imposta l'inammissibilità dell'appello per mancata 'autorizzazione' prevista da norme precedenti; va verificato l'assetto normativo e organizzativo vigente.
- In cassazione non possono essere accolte questioni o documenti 'nuovi' che non siano stati dedotti o discussi nei gradi di merito; novità documentale o fattuale rilevabile solo in cassazione non può essere valutata e deve essere rimessa al nuovo giudizio di merito.
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