Cassazione Civile, Sentenza n. 16171/2020 del 28/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, da parte di Agenzia delle Entrate, della decisione della CTR Campania che aveva confermato la sentenza della CTP di Napoli favorevole a Justine Capital: la controversia riguardava la corretta tassazione ai fini dell'imposta di registro di somme riconosciute con decreti ingiuntivi relativi a crediti acquistati pro soluto. Justine sosteneva che le cessioni avevano natura finanziaria e quindi i relativi titoli giudiziari dovevano essere assoggettati all'imposta di registro in misura fissa (art. 40 DPR n.131/1986 e nota II art.8 tariffa), mentre l'Agenzia contestava la qualificazione e riteneva dovesse applicarsi l'imposta proporzionale. Venivano altresì sollevate questioni sul trattamento degli interessi e della rivalutazione ai fini dell'imposta (richiamo art.15 DPR n.633/1972) e profili di eventuale carenza motivazionale e omissione nella valutazione degli elementi probatori (artt.112,132 c.p.c.; art.360 c.p.c.).
La decisione
Il giudizio di legittimità è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere ai sensi dell'art.6 del d.l. n.119/2018 (convertito dalla legge n.136/2018), in quanto il contribuente ha definito la lite pagando le somme previste dalla normativa. Per tale motivo la Corte non ha deciso sulle questioni di merito relative alla qualificazione fiscale delle operazioni e sulle censure processuali e di merito prospettate dall'Agenzia. Sono compensate le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 40 d.P.R. n. 131/1986
Riferimento normativo invocato dalla contribuente per sostenere che le operazioni finanziarie (cessione di crediti a fini di finanziamento) comportano l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa; la questione non è stata comunque decisa in sede di legittimità per estinzione del processo
nota II dell'art. 8 della Tariffa allegata al d.P.R. n.131/1986
Richiamata in combinato con l'art.40 come base per l'applicazione della tassazione fissa alle operazioni di natura finanziaria; la Corte d'appello aveva accolto tale interpretazione, ma la Cassazione non si è pronunciata sul merito
art. 10, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Citato per il rilievo che le operazioni sottostanti (cessione di beni e prestazioni di servizi) rientravano tra le operazioni soggette a IVA, seppure eventualmente esenti, elemento utilizzato dalla CTR per qualificare la cessione di crediti come collegata a operazioni finanziarie
art. 15 d.P.R. n. 633/1972
Riferimento relativo all'esclusione degli interessi moratori e delle penalità dalla base imponibile IVA; la questione è stata sollevata dall'Agenzia in relazione alla tassazione degli accessori (interessi e rivalutazione) ma non è stata esaminata dal giudice della legittimità per via dell'estinzione
artt. 112 e 132 c.p.c.
Norme processuali richiamate dall'Agenzia per censurare la presunta carenza motivazionale e la mancata valutazione di deduzioni probatorie; tali censure erano oggetto del ricorso per cassazione ma non sono state esaminate nel merito a causa dell'estinzione
art. 360 c.p.c. (nn. 3,4,5 richiamati)
Strumento attraverso il quale l'Agenzia proponeva motivi di cassazione (violazione di norme processuali, carenza motivazionale, e violazione di norme sostanziali); la Corte ha richiamato tali motivi nella esposizione, ma non ha proceduto a pronunce di merito per la cessazione della materia del contendere
art. 6 d.l. n. 119/2018 (convertito dalla legge n. 136/2018)
Norma determinante: consente la definizione agevolata di controversie tributarie con pagamento delle somme dovute; la presentazione dell'istanza e il pagamento da parte del contribuente hanno determinato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del ricorso per cassazione
Massime di principio
- La definizione della lite ai sensi dell'art.6 del d.l. n.119/2018 comporta, una volta adempiuto il pagamento previsto, la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio: in tali casi il giudice non decide sulle questioni di merito.
- La qualificazione fiscale di cessioni di crediti (tassazione fissa vs proporzionale dell'imposta di registro) dipende dalla natura dell'operazione concreta: se la cessione è prevalentemente di natura finanziaria (cessione a fini di finanziamento), è possibile sostenere la tassazione fissa; se i titoli riflettono obbligazioni derivanti da contratti di fornitura di beni/servizi soggetti a IVA, può essere sostenuta l'applicazione della tassa proporzionale.
- Le questioni relative alla esclusione degli interessi moratori e degli accessori dalla base imponibile (art.15 DPR 633/1972) possono incidere sulla quantificazione della base per l'imposta di registro e vanno valutate separatamente; tuttavia, se la causa viene estinta per definizione della lite, tali profili rimangono non decisi.
- Per contestare efficacemente la qualificazione fiscale nei giudizi tributari è importante documentare la natura economica dell'operazione (finalità di finanziamento versus trasferimento di ricavo commerciale) e fornire elementi probatori concreti, perché le decisioni di merito sono fondate su valutazioni fattuali e giuridiche motivate.
- Quando una controversia viene estinta per definizione agevolata, le parti dovrebbero considerare l'assenza di precedenti vincolanti: l'estinzione non produce una decisione sul punto di diritto, lasciando possibile il riproporsi della stessa controversia in diversi termini con altra fattispecie.
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