Cassazione Civile, Sentenza n. 16168/2020 del 28/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo alla valutazione di cespiti immobiliari siti in Napoli (Via Gigante 108). La ricorrente contestava la rettifica del valore Invim operata dall'Ufficio, denunciando vizi di motivazione dell'atto impositivo e della sentenza impugnata, nonché l'uso astratto del criterio comparativo da parte dell'Amministrazione senza fornire elementi concreti di prova a sostegno della valutazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Nel motivare il rigetto ha osservato che le censure relative alla valutazione estimativa dei cespiti erano inammissibili in sede di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Centrale (ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 636/1972), e ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione a seguito della riforma dell'art. 360 c.p.c. (riduzione del controllo sulla sufficienza della motivazione e persistenza del controllo solo per la totale omissione o per manifesta illogicità/contraddittorietà). La Corte ha inoltre ritenuto che la ricorrente non aveva indicato in modo idoneo elementi fattuali decisivi omessi nel decisione impugnata. Perciò il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali; è stata rilevata anche l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.p.r. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La Corte ha applicato i limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni dopo la riforma: si verifica la violazione di legge solo in caso di assoluta omissione della motivazione o di irriducibile contraddittorietà/illogicità; il nuovo n.5 riguarda l'omesso esame di fatti storici decisivi emersi dagli atti o dal testo della sentenza, che il ricorrente deve indicare con precisione.
d.P.R. 914/1977
Norme richiamate in relazione ai criteri di valutazione degli immobili (modificative degli articoli 48 e 49 del d.P.R. 634/1972); la Corte richiama che i criteri di valutazione amministrativa sono soggetti a limiti di sindacabilità in sede di giurisdizione centrale.
d.P.R. 636/1972
Secondo la Corte, l'art. 26 sottrae alla cognizione della Commissione Tributaria Centrale le questioni di fatto relative a valutazioni estimative o all'individuazione dei presupposti materiali del tributo; pertanto le censure sulla valutazione dei cespiti risultano inammissibili in quella sede.
art. 2697 c.c.
Richiamata in relazione all'onere della prova: la ricorrente non avrebbe assolto l'onere di allegare e dimostrare concretamente gli elementi che avrebbero messo in crisi la valutazione amministrativa.
L. 7 agosto 2012, n. 134 (d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54)
Richiamata per spiegare la riforma dell'art. 360 c.p.c. che ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente stretta sui vizi motivazionali utilizzabili in Cassazione.
d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo, a carico della ricorrente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso integralmente respinto.
Massime di principio
- Le censure sulla valutazione estimativa (criteri applicati per la determinazione del valore degli immobili) sono generalmente inammissibili davanti alla Commissione Tributaria Centrale: questioni di fatto e valutazioni tecniche non rientrano nel suo sindacato.
- Dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c. (2012) il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione è molto limitato: è possibile la Cassazione solo per la totale omissione della motivazione o per motivazione manifestamente contraddittoria/illogica; non è più sufficiente contestare la mera insufficienza della motivazione.
- In ricorso per Cassazione il ricorrente deve indicare con precisione l'eventuale fatto storico decisivo omesso dal giudice (dato testuale o dagli atti) e dimostrarne la rilevanza e la discussione nel processo, altrimenti la censura per omesso esame è inammissibile.
- Quando si contestano i criteri valutativi usati dall'Amministrazione tributaria, il contribuente deve produrre elementi concreti e specifici (comprovati negli atti) e non semplici allegazioni generiche; l'onere della prova circa i fatti dedotti grava su chi li invoca (art. 2697 c.c.).
- Gli avvisi di accertamento devono contenere gli elementi minimi indicati dalla giurisprudenza per consentire il diritto di difesa; però, con i parametri attuali, il giudizio di Cassazione non annulla una sentenza per mera insufficienza della motivazione se non raggiunge il livello di assoluta omissione o manifesta illogicità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 28 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16044/2020 del 28/07/2020
- Sentenza civile · 28 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16045/2020 del 28/07/2020
- Sentenza civile · 28 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16046/2020 del 28/07/2020
- Sentenza civile · 28 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16047/2020 del 28/07/2020
- Sentenza civile · 28 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16048/2020 del 28/07/2020
- Sentenza civile · 28 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16050/2020 del 28/07/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →