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Sentenza

Sentenza del 25/03/2019 n. 1525 - Comm. Trib. Prov. Palermo

Decadenza - Raddoppio termini - fattispecie di reato - configurazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione del raddoppio dei termini di decadenza previsti dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, in presenza di una possibile violazione penal-tributaria prevista dal d.lgs. n. 74/2000, nella fattispecie richiamata dell'art. 10-quater. Il Giudice tributario deve verificare autonomamente, sulla base della documentazione disponibile, se sussistessero effettivamente gli elementi costitutivi del reato e, quindi, i presupposti dell'obbligo di denuncia. La verifica deve essere effettuata con una valutazione "ora per allora", accertando se, al momento dell'accertamento, la prospettazione del reato fosse concreta e non meramente pretestuosa. Devono essere considerate anche le risultanze del processo verbale di constatazione richiamato nell'avviso di accertamento.

La decisione

La sentenza afferma che il raddoppio dei termini non può derivare dalla sola indicazione, da parte dell'Ufficio, di una possibile fattispecie di reato. Il Giudice deve controllare concretamente e autonomamente, sulla base degli atti disponibili al momento dell'accertamento, la sussistenza degli elementi del reato e dell'obbligo di denuncia. Se tale verifica dà esito positivo, il raddoppio dei termini può essere applicato; se invece la prospettazione penale risulta artificiosa o priva di adeguato supporto documentale, il raddoppio non è legittimo. Dal testo fornito non è possibile determinare l'esito concreto della controversia né identificare la parte vittoriosa.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    raddoppio dei termini di decadenza

    Il raddoppio dei termini di accertamento è subordinato alla concreta sussistenza dei presupposti per l'obbligo di denuncia di un reato tributario; non è sufficiente un richiamo astratto o pretestuoso a una fattispecie penale.

  • Art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000

    La possibile configurazione del reato di indebita compensazione deve essere verificata in concreto, accertando la presenza degli elementi costitutivi rilevanti ai fini dell'obbligo di denuncia.

Massime di principio

  • Il Giudice tributario deve valutare autonomamente la sussistenza del reato presupposto, senza recepire automaticamente la qualificazione penale prospettata dall'Amministrazione finanziaria.
  • Il raddoppio dei termini richiede una prognosi postuma: occorre verificare se, al momento dell'accertamento, esistessero elementi concreti tali da imporre la denuncia.
  • Il processo verbale di constatazione e gli altri documenti richiamati nell'avviso di accertamento possono essere utilizzati per verificare la fondatezza della prospettazione penale.
  • Una contestazione penale meramente strumentale o priva di elementi oggettivi non consente di estendere i termini ordinari di decadenza.
  • In situazioni analoghe, la validità dell'accertamento oltre i termini ordinari dipende dalla dimostrazione concreta degli elementi del reato, non dalla sola formulazione dell'atto impositivo.

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