Sentenza n. 59/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 603 del 26.02-27.05.2024 – come emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro (Sez. Lavoro) nel procedimento avente R.G. n. 1382.2018, in favore della sig.ra LICARI Giuseppina (c.f. LCRGPP68P53F537K) e nei confronti dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell’INPS, della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, recante condanna al pagamento di somme
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, formatasi nel procedimento indicato in epigrafe. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che l’INPS aveva integralmente pagato le somme dovute, chiedendo tuttavia la condanna dell’amministrazione alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale. L’INPS ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento delle somme oggetto del giudizio di ottemperanza avesse soddisfatto la pretesa sostanziale della ricorrente. Nonostante la sopravvenuta soddisfazione, il Collegio ha posto le spese di lite a carico dell’INPS, poiché il pagamento era intervenuto dopo l’introduzione del giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 1.286,00, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore costituito.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato; una volta intervenuto il pagamento delle somme dovute, la pretesa è stata ritenuta soddisfatta e il giudizio è stato definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse alla prosecuzione della domanda esecutiva.
- Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio viene definito per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio non esclude la condanna alle spese dell’amministrazione il cui adempimento tardivo abbia reso necessaria la proposizione del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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