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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17243/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni alla propria autovettura subiti in conseguenza dell'investimento di un cane randagio, attribuendo la responsabilità alla ASL e al Comune per omessa custodia/cattura dell'animale. Il primo giudice (Giudice di Pace) aveva accolto la domanda nei confronti della ASL; il Tribunale di Foggia, in appello, ha rigettato la domanda ritenendo che la ricorrente non avesse provato la colpa dell'ente e che la ASL avesse dimostrato di intervenire quando riceveva segnalazioni dal Sindaco o dalle forze dell'ordine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Sig.ra Centrone. Ha ritenuto infondato il motivo che sosteneva che la sola attribuzione normativa della competenza alla ASL basti a far sorgere la responsabilità: l'ente, se la legge gli impone il servizio, deve dimostrare di aver osservato l'obbligo cautelare; una volta assolto questo onere, spetta al danneggiato provare l'inoperatività o il malfunzionamento del servizio (es. segnalazioni rimaste inevase). Nel caso concreto il Tribunale aveva accertato, su base di fatto non sindacabile, che la ASL era intervenuta regolarmente in occasione delle segnalazioni pervenute dalla pubblica autorità. Il secondo motivo (omesso esame di fatto decisivo relativo a testimonianza sul criterio delle segnalazioni) è stato ritenuto inammissibile perché non decisivo: la testimonianza riferiva una prassi generale e non un fatto collegato al caso concreto. Sono state altresì liquidate le spese di giudizio a carico della ricorrente e dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 cod. civ.

    Norma basica sulla responsabilità extracontrattuale. La Corte ricorda che, pur essendo la fattispecie riconducibile a responsabilità per fatto che la norma cautelare mirava ad evitare, la semplice attribuzione di competenza normativa non esonera il danneggiato dall'onere di provare la colpa qualora l'ente dimostri di aver adempiuto agli obblighi.

  • art. 2697 cod. civ.

    Regola la distribuzione dell'onere della prova. La Corte applica il principio per cui l'ente pubblico chiamato a svolgere il servizio deve allegare e dimostrare di aver osservato le cautele previste; se ciò è dimostrato, il danneggiato deve provare il mancato funzionamento o l'inoperatività del servizio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.

    Richiamato come crominazione dei motivi di cassazione: violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo. La Corte valuta i motivi e li dichiara infondati o inammissibili secondo i limiti previsti da tali norme.

  • art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che dispone l'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, del versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La Corte dà atto del presupposto per applicare tale onere.

  • disposizioni emergenziali (art. 8, comma 8 d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 e richiamo di disposizioni del d.l. 34/2020 e d.l. 137/2020)

    Riferimenti procedurali relativi alla possibilità per la Corte di decidere in camera di consiglio senza intervento di parti e Procuratore Generale, applicati per la trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la legge attribuisce a un ente pubblico il compito di cattura/custodia di animali randagi, l'ente deve allegare e provare di aver adempiuto agli obblighi cautelari; questa prova sposta sull'attore l'onere di dimostrare il malfunzionamento o l'inerzia del servizio.
  • La mera allegazione del sinistro e della presenza di animali non è sufficiente: il danneggiato deve fornire elementi specifici (es. segnalazioni al Comune o all'ASL, ripetuta presenza dell'animale in zona, mancati interventi documentati) per fondare la responsabilità omissiva dell'ente.
  • Le dichiarazioni o testimonianze che descrivono prassi generiche dell'ufficio ma non sono riferite al caso concreto hanno scarsa efficacia probatoria e possono essere ritenute non decisive.
  • Il giudizio di fatto del giudice del merito (es. che l'ente interveniva quando riceveva segnalazioni dalle autorità) è vincolante in Cassazione salvo vizi di motivazione o travisamento probatorio; non è sindacabile se supportato da adeguata motivazione.
  • In sede di ricorso per cassazione è fondamentale contestare specificamente gli accertamenti di fatto e fornire elementi nuovi o dimostrare errori di diritto nella motivazione; altrimenti il ricorso rischia il rigetto e l'addebito delle spese con obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

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