Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 29910/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Campobasso che aveva respinto la richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena. Con il primo, secondo e terzo motivo ha denunciato violazione di legge penale e processuale, sostenendo che il giudice avesse erroneamente ritenuto superati i limiti previsti dall'art. 163 c.p. per la concessione del beneficio. Con il quarto motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, censurando la prognosi negativa circa la futura astensione dal commettere nuovi reati, posta tra le ragioni del diniego. La memoria difensiva ha insistito nei motivi di ricorso e ha richiamato anche ulteriori profili, ritenuti però irrilevanti dalla Corte alla luce della motivazione decisiva del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto manifestamente infondato il quarto motivo, osservando che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza riesame del merito o delle acquisizioni processuali. Ha inoltre dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché il provvedimento impugnato si fondava su più rationes decidendi autonome e la correttezza anche di una sola di esse era sufficiente a sorreggere il diniego del beneficio. La valutazione prognostica negativa era basata sulle plurime condanne a pena detentiva per reati di ambito commerciale, lavoristico, tributario, lesioni colpose, frode processuale e bancarotta, commessi in un prolungato arco temporale; perciò ogni ulteriore questione, inclusa quella della eventuale revoca di condanna per abolitio criminis, è stata ritenuta irrilevante.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il vizio di motivazione è censurabile solo quando emerge un contrasto logico del percorso argomentativo con le massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento; non è consentito un riesame della corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

  • art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto all'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, non alla rivalutazione del merito.

  • art. 163 c.p.

    È la norma richiamata dai motivi di ricorso come parametro per la concessione della sospensione condizionale della pena; nel caso concreto la Corte non ne ha ritenuto erronea l'applicazione, valorizzando la prognosi negativa sulla futura astensione dal reato.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non consente una revisione del merito: il controllo è limitato alla verifica della coerenza logica interna della decisione impugnata e dell'esistenza di un percorso argomentativo non manifestamente illogico.
  • Quando il provvedimento impugnato si fonda su più rationes decidendi autonome, la mancata critica efficace anche di una sola di esse rende irrilevanti le censure rivolte alle altre e impedisce l'accoglimento del ricorso.
  • In tema di sospensione condizionale della pena, la valutazione prognostica negativa sulla futura commissione di reati può legittimamente fondarsi su plurime condanne pregresse e sulla reiterazione di condotte di diversa natura, se il giudice motiva in modo non illogico.
  • Questioni ulteriori o sopravvenienze astrattamente rilevanti ma non decisive rispetto alla ratio del diniego restano irrilevanti quando il rigetto del beneficio è comunque sorretto da una autonoma motivazione sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.