Cassazione Penale, Sentenza n. 42615/2024 del 21/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della loro responsabilità per reati in materia di stupefacenti (principalmente marijuana, talvolta hashish) e, per uno degli imputati, reato in materia di armi. Le censure principali erano: 1) contestazione della qualificazione e della sussistenza del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 (si eccepiva che si sarebbe trattato al più di concorso in più reati o di associazione di "lieve entità" ex comma 6); 2) richiesta di derubricazione di singoli reati fine nella fattispecie di "lieve entità" (art. 73 comma 5 e art. 74 comma 6); 3) doglianze sulla valutazione delle intercettazioni e sulla insufficienza probatoria ("droga parlata"), con richiesta di rivalutazione degli atti probatori; 4) contestazione di aggravanti (es. concorso con minorenne); 5) questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.; 6) varie doglianze procedurali e di motivazione e richieste di riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la maggior parte dei motivi fosse, in sostanza, sindacato in fatto e quindi non proponibile in sede di legittimità (art. 606, comma 3 c.p.p.), ovvero costituisse motivo nuovo o mancasse del necessario confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La valutazione delle intercettazioni e l'apprezzamento della prova sono stati ricondotti alla competenza del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o travisamento della prova (circostanze non dimostrate). La questione di incostituzionalità dell'art. 74 è stata considerata manifestamente infondata secondo la giurisprudenza consolidata. Pertanto i verdetti di merito (conferme di responsabilità, riqualificazioni parziali in alcuni casi, esclusione di alcune aggravanti o esclusione di alcune derubricazioni richieste) sono stati lasciati assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi in Cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73
Norma relativa ai delitti di detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte ha applicato i criteri di distinzione tra reato "ordinario" e ipotesi di "lieve entità" (comma 5) rinviando alla valutazione globale del giudice di merito sul grado di gravità e sulle modalità dell'attività illecita
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74
Disciplina il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il comma 6 (associazioni di "lieve entità") è configurabile solo se l'organizzazione ha programmato esclusivamente fatti di lieve entità, e ha ritenuto infondate le richieste di derubricazione quando nella pratica sono emerse condotte di maggiore gravità
codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Limita il sindacato in Cassazione sulle questioni di fatto e sulla valutazione della prova; la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi che in realtà miravano a rinnovare valutazioni probatorie già compiute dal giudice di merito
disposizioni di attuazione codice di procedura penale, art. 173, comma 1
Norma richiamata per la limitazione dell'esposizione dei motivi nelle impugnazioni, citata in relazione all'ambito motivazionale richiesto in Cassazione
codice penale, art. 62, n. 4
Attenuante per il fatto di lieve entità; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze che pretendevano il riconoscimento dell'attenuante sulla base di una diversa valutazione del fatto di "lieve entità" non condivisa dal giudice di merito
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 1, lett. b
Aggravante relativa al concorso nel reato con minorenne; la Corte ha ritenuto corretta la sussunzione quando il giudice di merito ha valorizzato il concorso con soggetto minore
Costituzione, artt. 3 e 27
La doglianza di incostituzionalità dell'art. 74 in relazione a questi articoli è stata ritenuta manifestamente infondata in base a precedenti decisioni di legittimità che hanno giudicato legittima la scelta legislativa di non differenziare la pena per il reato associativo in funzione della natura della sostanza
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito: i motivi che si riducono a una diversa valutazione delle intercettazioni o delle prove sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p., salvo manifesta illogicità o travisamento della prova concretamente dimostrati
- Per ottenere la derubricazione a "associazione di lieve entità" (art. 74 comma 6 d.P.R. 309/1990) è necessario dimostrare che l'organizzazione avesse programmato esclusivamente reati di lieve entità; la mera riqualificazione di singoli reati fine non è sufficiente
- Le intercettazioni e il loro significato costituiscono materia di valutazione di merito: in Cassazione sono sindacabili solo se si prova che il contenuto riportato è difforme da quello reale (travisamento) o che la motivazione è manifestamente illogica
- Le questioni di incostituzionalità già affrontate dalla giurisprudenza consolidata (es. art. 74 T.U.) sono difficili da riaprire in Cassazione salvo nuovi e solidi argomenti non già esaminati in sede di merito
- Affinché un motivo di ricorso sia ammissibile in Cassazione deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: l'assenza di un tale confronto determina l'inammissibilità
- La mancanza di sequestri o di un dato quantitativo non impedisce al giudice di merito di valutare la gravità del fatto sulla base di elementi indiziari (prezzi, rapporti debitori, ruoli organizzativi) e di escludere la "lieve entità" sulla base di una valutazione complessiva
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