Cassazione Penale, Sentenza n. 40891/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma in appello della condanna per i fatti contestati (capo 3 in particolare). Due motivi: 1) violazione dell'art. 56 c.p.: la difesa sosteneva che l'apertura della finestra del bagno fosse atto non univoco e meramente preparatorio, dunque sarebbe dovuta riconoscersi la desistenza volontaria; 2) violazione degli artt. 624 e 614 c.p.: la difesa chiedeva la riqualificazione della condotta come tentativo di violazione di domicilio invece che come tentato furto
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi giurisprudenziali sul tentativo (idoneità e non equivocità degli atti), ha rilevato elementi indicativi dell'intento predatorio (ora notturna, strumenti da scasso, progettazione, ingresso iniziato attraverso la finestra del bagno) e ha escluso la desistenza volontaria (la fuga è avvenuta perché sorpreso dal proprietario, cioè causa esterna). Inoltre la questione sulla desistenza era preclusa in Cassazione perché non prospettata in appello ai sensi dell'art. 606 co. 3 c.p.p. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 56 cod. pen. (tentativo e desistenza)
La Corte interpreta che per escludere la punibilità per desistenza è necessaria una decisione volontaria dell'agente di interrompere l'azione; il requisito dell'idoneità e della non equivocità degli atti è centrale per qualificare il tentativo
art. 624 cod. pen. (furto)
I fatti sono stati qualificati come tentativo di furto pluriaggravato: la condotta (uso di attrezzi da scasso, ingresso iniziato nella finestra, pianificazione) risultava idonea e univocamente diretta alla consumazione del furto
art. 625 n. 2 cod. pen. (circostanze aggravanti del furto)
La qualificazione in sede di merito ha tenuto conto delle aggravanti rilevate, confermando la maggior gravità del reato contestato
art. 614 cod. pen. (violazione di domicilio)
La Corte ha ritenuto non fondata la richiesta di riqualificazione: la condotta, per gli elementi probatori (attrezzi, ora, progettazione, effettivo tentativo di penetrazione), non era riconducibile alla sola violazione di domicilio
art. 707 cod. pen.
Norma citata come capo di imputazione; la Corte ha confermato la condanna anche rispetto ai capi a cui si riferisce
art. 606 co. 3 cod. proc. pen.
Applicata per escludere l'esame in Cassazione della questione sulla desistenza non prospettata nel gravame d'appello, determinando la preclusione del motivo
Massime di principio
- Per configurare il tentativo punibile non è decisivo il solido discrimine tra atti preparatori ed esecutivi: rilevano l'idoneità causale degli atti e la loro non equivocità rispetto all'obiettivo criminoso, valutate ex ante nel contesto concreto
- Gli atti preparatori possono integrare il tentativo quando, per natura, contesto e mezzi impiegati (es. strumenti da scasso, ora notturna, pianificazione), rivelino in modo oggettivo e univoco la volontà di commettere il reato
- La desistenza volontaria esclude la punibilità solo se l'interruzione dell'azione deriva da una scelta autonoma del soggetto non obbligata da cause esterne; la fuga per essere sorpresi non configura desistenza volontaria
- Le questioni non sollevate nel giudizio di merito (appello) possono risultare precluse in Cassazione ai sensi dell'art. 606 co. 3 c.p.p.; è quindi cruciale prospettare tutti i motivi già nei gradi inferiori
- Per ottenere la riqualificazione in un reato diverso (es. violazione di domicilio vs tentato furto) è necessario che la ricostruzione fattuale dimostri che gli atti fossero diretti a un diverso obiettivo, fatto che richiede elementi concreti e coerenti (assenza di strumenti da scasso, mancanza di pianificazione, comportamento non compatibile con intento predatorio)
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