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Sentenza

Sentenza del 30/05/2018 n. 1098 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

T.I.A. - Prescrizione tributi locali - perfezionamento della notifica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notifica dell’avviso di accertamento è stata ritenuta tempestiva se l’atto è stato consegnato all’ufficiale postale entro il termine utile, anche qualora il destinatario lo abbia ricevuto in una data successiva. Di conseguenza, la prescrizione non può essere dichiarata sulla base del solo ritardo nella consegna al destinatario, quando il notificante abbia rispettato il termine consegnando tempestivamente l’atto all’ufficiale notificatore.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il momento da cui valutare la tempestività della notifica dell’avviso di accertamento in materia di TIA. Il ricorrente riteneva rilevante la data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, così da sostenere la prescrizione del tributo. La decisione ha invece applicato il principio della separazione tra il perfezionamento della notifica per il notificante e quello per il destinatario, considerando decisiva, per il notificante, la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’ufficiale postale.

Norme richiamate

  • Principio generale sul perfezionamento della notificazione per il notificante

    Il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.

    Per il notificante, la notifica si perfeziona al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’ufficiale postale; per il destinatario, invece, si perfeziona con la ricezione dell’atto o secondo le regole previste per la compiuta giacenza.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 28/2004

    La giurisprudenza costituzionale ha affermato la distinzione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e quello per il destinatario, al fine di evitare che il notificante subisca conseguenze derivanti da ritardi non dipendenti dalla propria volontà.

  • Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, Sezione II, sentenza n. 823/18 del 6 novembre 2017, depositata il 20 aprile 2018

    La pronuncia è richiamata come conforme al principio secondo cui, per verificare il rispetto del termine di notifica dell’atto tributario, rileva la data di consegna all’ufficiale postale.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario deve essere notificato entro un termine di prescrizione o decadenza, occorre distinguere tra la data in cui l’ente consegna l’atto al notificatore e la data in cui il contribuente lo riceve.
  • Per valutare la tempestività della notifica dal lato dell’ente impositore, generalmente rileva la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’ufficiale postale, purché tale consegna sia adeguatamente documentata.
  • Il ritardo nella consegna al destinatario non determina di per sé l’intempestività della notifica se l’ente ha consegnato l’atto al notificatore entro il termine previsto.
  • La verifica concreta richiede comunque di accertare la validità della procedura notificatoria, la prova della data di consegna e l’eventuale applicabilità di termini specifici di prescrizione o decadenza.

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