Sentenza del 27/10/2017 n. 25577 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato un avviso di accertamento relativo al 2004. L'accertamento contestava la deduzione di costi e la detrazione dell'IVA per remunerazioni corrisposte a società associate in partecipazione con apporto misto di capitale e lavoro, costi di ricerca di mercato non adeguatamente documentati, spese di rappresentanza e costi di riparazione di automezzi non sufficientemente identificati o non iscritti nei beni strumentali. L'Agenzia contestava inoltre il riconoscimento del rimborso delle somme versate dalla società per la definizione agevolata delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che le remunerazioni previste da contratti di associazione in partecipazione che contemplano anche un apporto di capitale sono indeducibili, anche se il capitale non è stato concretamente versato. Ha inoltre ritenuto inutilizzabile la relazione di Unipam non esibita durante la verifica, insufficiente la motivazione sulla prova del costo di ricerca di mercato, non deducibili secondo il limite invocato le cene di rappresentanza e carente la motivazione sulle riparazioni degli automezzi. Infine, ha escluso la ripetibilità delle somme pagate per la definizione agevolata delle sanzioni, poiché tale definizione chiude irrevocabilmente l'aspetto sanzionatorio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 9, lett. b)
"sia previsto" dal contratto un apporto diverso dalla prestazione di opere e servizi
Sono indeducibili le remunerazioni corrisposte in dipendenza di un contratto di associazione in partecipazione quando il contratto prevede, oltre alle opere o ai servizi, anche un apporto di capitale. È irrilevante che l'apporto finanziario non sia stato poi concretamente eseguito.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a), e art. 19
Le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto misto non consentono la detrazione dell'IVA relativa.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
La documentazione richiesta dai verificatori e non esibita dal contribuente non può essere utilizzata successivamente, salvo che venga dimostrato che la mancata esibizione dipendeva da una causa non imputabile al contribuente.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5
La mancata esibizione dei documenti richiesti durante un controllo fiscale comporta una preclusione al loro utilizzo sia nella fase amministrativa sia nel giudizio tributario, salvo giustificazione non imputabile.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 1
La deduzione del costo richiede che il componente negativo sia effettivo e adeguatamente provato; fattura e pagamento, da soli, possono non essere sufficienti quando l'operazione è contestata o la descrizione è generica.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21
Una fattura priva di indicazioni sufficientemente specifiche sulla prestazione può perdere la presunzione di veridicità e non costituire prova adeguata dell'effettività dell'operazione ai fini della deduzione del costo.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 108, comma 2
Il limite di valore unitario previsto per alcune spese di rappresentanza riguarda i beni distribuiti gratuitamente e non si applica automaticamente alle spese per cene o pasti di rappresentanza, anche se il costo medio per persona è inferiore alla soglia.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5
La deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione richiede la dimostrazione dell'inerenza e del collegamento con beni effettivamente appartenenti all'impresa e adeguatamente identificabili.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 17, comma 2, e 19, comma 6
La definizione agevolata delle sanzioni, mediante il pagamento della somma ridotta prevista dalla legge, definisce irrevocabilmente il profilo sanzionatorio: l'Ufficio non può pretendere una maggiore sanzione e il contribuente non può chiedere la restituzione di quanto pagato.
Massime di principio
- Ai fini fiscali conta il contenuto del contratto sottoscritto: se un'associazione in partecipazione prevede un apporto misto di capitale e lavoro, la remunerazione può essere indeducibile anche quando il capitale non è stato effettivamente conferito.
- La documentazione richiesta durante una verifica deve essere prodotta tempestivamente. La mancata esibizione può comportare una preclusione definitiva all'utilizzo successivo, salvo prova di una causa non imputabile al contribuente.
- Fattura e pagamento bancario dimostrano l'esistenza contabile del rapporto, ma non necessariamente la sua effettività, inerenza e congruità. Per prestazioni rilevanti o infragruppo è opportuno conservare contratti, relazioni dettagliate, risultati dell'attività e altra documentazione oggettiva.
- Le spese di rappresentanza devono essere qualificate secondo la loro natura concreta e non soltanto in base all'importo unitario. La soglia prevista per beni distribuiti gratuitamente non si estende automaticamente a pasti o cene.
- Per dedurre riparazioni e manutenzioni occorre poter collegare con precisione la spesa al bene strumentale utilizzato nell'attività, tramite targhe, matricole, registri cespiti e descrizioni dettagliate; l'assenza di tali elementi può far presumere la non inerenza.
- La definizione agevolata delle sanzioni è normalmente irreversibile quanto alle somme versate: prima di aderire occorre valutare che il pagamento chiude il profilo sanzionatorio e impedisce, di regola, la richiesta di rimborso.
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