Sentenza del 18/12/2017 n. 5449 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irpef - Redditi fondiari - Canoni di locazione non percepiti - Rilevanza reddituale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i canoni di locazione rimasti insoluti non dovessero concorrere alla formazione del reddito imponibile, poiché non erano stati materialmente incassati. La controversia riguardava quindi l'applicazione dell'articolo 26 del d.P.R. 917/1986 e la possibilità di escludere dalla tassazione i canoni non percepiti in presenza di una risoluzione anticipata del contratto adeguatamente documentata.
La decisione
La sentenza ha affermato che, in via generale, i canoni di locazione devono essere dichiarati e concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro effettiva percezione. L'esclusione è possibile soltanto se il contribuente dimostra, mediante documentazione idonea e verificabile dal giudice, l'effettiva risoluzione anticipata del contratto di locazione e, conseguentemente, la mancata maturazione di ulteriori canoni. In assenza di tale prova, i canoni restano fiscalmente rilevanti.
Norme richiamate
Articolo 26 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
I canoni di locazione devono essere dichiarati e concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro percezione, salvo prova dell'effettiva risoluzione anticipata del contratto.
Per i redditi fondiari derivanti da locazione, il criterio ordinario non coincide con l'effettivo incasso: i canoni sono fiscalmente rilevanti anche se non percepiti. Il contribuente può evitare la tassazione dei canoni successivi soltanto dimostrando documentalmente che il rapporto locatizio si è realmente concluso prima della loro maturazione.
Massime di principio
- La semplice morosità del conduttore o il mancato pagamento dei canoni non basta, di regola, a escludere tali importi dalla tassazione dei redditi fondiari.
- Per contestare la rilevanza fiscale dei canoni non incassati è necessario provare un fatto giuridicamente idoneo, come l'effettiva risoluzione anticipata del contratto, mediante documenti verificabili.
- La prova deve dimostrare non soltanto che il locatario non ha pagato, ma che il contratto non era più operativo e che i canoni contestati non erano più maturati.
- In situazioni analoghe è quindi essenziale conservare e produrre documentazione relativa alla risoluzione, alla convalida dello sfratto, alla riconsegna dell'immobile o ad altri atti idonei a comprovare la cessazione del rapporto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 dic 2017Sentenza del 18/12/2017 n. 86 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 18 dic 2017Sentenza del 18/12/2017 n. 209 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 18 dic 2017Sentenza del 18/12/2017 n. 233 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 18 dic 2017Sentenza del 18/12/2017 n. 315 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 18 dic 2017Sentenza del 18/12/2017 n. 370 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 18 dic 2017Sentenza del 18/12/2017 n. 372 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →