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Ordinanza

Ordinanza n. 2076/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - dell’ordinanza n. 11 del 30.04.2026, con cui il Funzionario Direttivo della Quinta Unità Organizzativa - Pianificazione Territoriale del Comune di Sant'Agnello ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione delle opere e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi per l'immobile sito al Corso Italia n. 34, piano interrato, riportato nel N.C.E.U. al Foglio 2, particella 270 sub 10, categoria C/2, assumendo un “cambio di destinazione d'uso da locale deposito in locale commerciale”; b) per quanto di ragione, ancorché sconosciuta, della relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale redatta a seguito di sopralluogo del 14 e 17.04.2026; c) per quanto ancora di ragione di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento (apparentemente) istruttorio sotteso agli atti qui gravati ancorché mai comunicato e/o notificato alla ricorrente; Per l’accertamento e la declaratoria per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del provvedimento di sospensione degli atti impugnati ovvero per la condanna al risarcimento del danno oltre rivalutazione ed interessi moratori, da quantificarsi in corso di causa pure mediante CTU a disporsi, come per legge.

Giustizia amministrativa202604115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione e rimessione in pristino relativa al contestato cambio di destinazione d’uso da locale deposito a locale commerciale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario o gestore)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che ha ingiunto la demolizione delle opere e la rimessione in pristino di un immobile sito al piano interrato, ritenendo integrato un cambio di destinazione d’uso da locale deposito a locale commerciale. Sono stati inoltre impugnati, per quanto di ragione, la relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale conseguente ai sopralluoghi e gli ulteriori atti istruttori, presupposti, connessi o consequenziali, anche non comunicati. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti e domanda di condanna in forma specifica o al risarcimento del danno. In camera di consiglio la ricorrente ha rappresentato che era in corso la notifica di motivi aggiunti, con ulteriore istanza cautelare, contro una successiva ordinanza comunale relativa alla medesima vicenda, chiedendo la trattazione congiunta.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione, sospendendo nelle more l’efficacia dell’ordinanza di demolizione impugnata. La sospensione è stata disposta sino alla successiva camera di consiglio, fissata per il 29 settembre 2026, al fine di consentire l’esame unitario degli atti adottati dal Comune nella medesima vicenda sostanziale, anche in considerazione della complessità delle questioni e della pendenza della notifica dei motivi aggiunti. Il giudice ha ritenuto sussistente il periculum paventato dalla ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha ravvisato il periculum e ha disposto la sospensione temporanea dell’atto impugnato.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    La ricorrente ha formulato anche una domanda di condanna in forma specifica o risarcitoria, ma l’ordinanza cautelare non la definisce nel merito.

Massime di principio

  • Quando siano pendenti motivi aggiunti con un’ulteriore domanda cautelare riferita a una successiva determinazione amministrativa relativa alla medesima vicenda sostanziale, il giudice può rinviare la trattazione per consentire l’esame unitario degli atti dell’amministrazione.
  • In presenza di un periculum cautelare ritenuto sussistente, il giudice amministrativo può sospendere temporaneamente l’efficacia dell’atto impugnato sino alla successiva camera di consiglio, rinviando a quella sede la trattazione coordinata delle questioni.
  • La sospensione cautelare può essere disposta in via interinale quando la complessità della vicenda e la pendenza di ulteriori impugnazioni rendano opportuno preservare la situazione sostanziale sino all’esame congiunto delle domande cautelari.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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