Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 86 del 03-07-2014

La presente circolare reca le istruzioni applicative del regolamento in oggetto, volte ad assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per i soggetti iscritti presso l’INPS e presso le Gestioni ex ENPALS ed ex INPDAP, per i quali siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria. Spedizionieri doganali Prepensionamento lavoratori poligrafici Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea Lavoratori marittimi Gestione ex Enpals. Lavoratori del fondo dello spettacolo e sportivi professionisti Gestione ex Inpdap. Dipendenti dell’Ente nazionale di assistenza al volo (Enav) appartenenti ai profili professionali di cui all’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248 Norme derogatorie

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione del regolamento introdotto dal DPR 28 ottobre 2013, n. 157, che dal 1° gennaio 2014 modifica i requisiti minimi di accesso al pensionamento per diverse categorie iscritte all’INPS e alle gestioni ex-ENPALS ed ex-INPDAP. Vengono precisate le regole transitorie per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2013, la non applicazione delle finestre mobili per le fattispecie interessate e l’adeguamento alla speranza di vita, salvo i casi di cessazione del titolo abilitante per raggiunti limiti di età. La circolare dettaglia poi, categoria per categoria, i nuovi requisiti per spedizionieri doganali, lavoratori poligrafici, personale viaggiante del trasporto pubblico, personale di volo, lavoratori marittimi, iscritti al Fondo dello spettacolo, sportivi professionisti e personale ENAV, richiamando anche le deroghe e le salvaguardie più favorevoli.

Istruzioni applicative del DPR 28 ottobre 2013, n. 157 sui requisiti pensionistici di alcune categorie di lavoratori

DPR 28 ottobre 2013, n. 157: istruzioni applicative sui requisiti pensionistici

La circolare fornisce le istruzioni applicative del regolamento emanato con DPR 28 ottobre 2013, n. 157, che rappresenta una prima attuazione dell’art. 24, comma 18, della legge n. 214 del 2011. Il provvedimento interviene sui requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia e anticipato per varie categorie di lavoratori iscritti all’INPS, alle gestioni ex-ENPALS e ex-INPDAP, con effetti dal 1° gennaio 2014 e con una disciplina transitoria per i soggetti che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2013.

Disposizioni generali, decorrenza e regime transitorio

La circolare ribadisce che chi ha maturato entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa previgente conserva il diritto alla pensione secondo quella disciplina. In linea generale, le nuove regole si applicano alle pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2014, mese successivo all’entrata in vigore del regolamento, salvo le specifiche eccezioni previste per singole categorie o situazioni.

Viene inoltre precisato che non trovano applicazione le finestre mobili di cui all’art. 12, commi 1 e 2, del D.L. n. 78 del 2010, salvo le ipotesi espressamente richiamate. Ai requisiti anagrafici e, per il pensionamento indipendentemente dall’età, ai requisiti contributivi si applica la disciplina dell’adeguamento alla speranza di vita, salvo i casi in cui l’adeguamento non opera per il venir meno del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età.

Spedizionieri doganali

Per gli iscritti al soppresso Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, la circolare chiarisce che la quota di pensione è erogata dall’INPS al compimento del 66° anno di età, con applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita dal 1° gennaio 2014. Chi ha maturato entro il 31 dicembre 2013 il requisito anagrafico di 65 anni resta invece soggetto alla disciplina previgente.

In tema di totalizzazione, gli iscritti al soppresso Fondo sono inclusi tra i soggetti che possono cumulare i periodi contributivi ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2006. La quota relativa ai periodi nel Fondo è quella certificata dal Fondo stesso. Per i soggetti che non avevano diritto a pensione nel Fondo, la quota deve essere calcolata computando per ciascun anno di contribuzione un ventesimo dell’importo determinato per le pensioni con anzianità minima di iscrizione pari a 20 anni.

Se risultano contributi ancora dovuti, la struttura competente deve chiedere la regolarizzazione prima della liquidazione della prestazione. Quanto all’indennità di buonuscita, il requisito anagrafico è elevato a 66 anni dal 1° gennaio 2014; l’importo è quello indicato nella certificazione previdenziale del Fondo e va rivalutato secondo le regole vigenti. Nei casi di pensione in totalizzazione, la buonuscita già calcolata in misura doppia va rideterminata in misura ordinaria e corrisposta al compimento dell’età prevista.

Lavoratori poligrafici dipendenti di aziende editoriali in crisi

Per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici, il regolamento sostituisce i precedenti requisiti contributivi con almeno 35 anni dal 1° gennaio 2014, 36 anni dal 1° gennaio 2016 e 37 anni dal 1° gennaio 2018, con adeguamento alla speranza di vita. Sono soppressi sia l’aumento convenzionale di 3 anni sia il limite massimo di 35 anni di anzianità contributiva.

La liquidazione avviene sulla base dell’effettiva anzianità contributiva accreditata, comprensiva di contributi figurativi, volontari e da riscatto. Se l’assicurato intende ricongiungere contributi presenti in gestioni da lavoro autonomo nell’AGO, la domanda di ricongiunzione deve essere presentata prima della decorrenza del trattamento anticipato. Restano ferme le istruzioni precedenti, per quanto compatibili, mentre continuano ad applicarsi le regole previgenti a chi abbia maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2013 e, in particolare, ai lavoratori in CIGS finalizzata al prepensionamento sulla base di accordi sottoscritti entro il 31 agosto 2013.

Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto

Per il personale viaggiante del trasporto pubblico, il regolamento sostituisce il rinvio all’art. 5 del D.Lgs. n. 503 del 1992 con il criterio del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello vigente nel regime generale obbligatorio. La disciplina previgente resta applicabile ai lavoratori che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi originariamente previsti, nonché ai casi in cui il titolo abilitante venga meno per raggiunti limiti di età e l’ordinamento non ne preveda l’elevazione.

La circolare distingue, inoltre, il caso degli autisti di autobus e dei conducenti di tram: se prima dell’entrata in vigore del regolamento sono stati sottoposti a visita medica, o convocati e non visitati, e compiono 60 anni nel 2014, continuano ad applicarsi le regole previgenti. Sono riportati i requisiti anagrafici aggiornati per uomini e donne dal 2014 al 2020, con il richiamo all’adeguamento alla speranza di vita e, per alcune fattispecie, alle finestre della legge n. 247 del 2007.

Fondo di previdenza del personale di volo e lavoratori marittimi

Per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, la disciplina si applica ai casi in cui venga meno il titolo abilitante per limiti di età. In tali ipotesi continuano a valere i requisiti di accesso e decorrenza vigenti al 31 dicembre 2011. La circolare richiama i limiti ordinamentali dei vari profili aeronautici e precisa che, per alcune categorie, il titolo si considera venuto meno solo se il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non ottiene il rinnovo dall’Autorità competente.

Per i lavoratori marittimi, la pensione di vecchiaia è conseguibile al raggiungimento di un’età ridotta di cinque anni rispetto a quella del regime generale obbligatorio. Per i piloti del pilotaggio marittimo e per i marittimi abilitati al pilotaggio sono indicati i nuovi requisiti anagrafici dal 2014, con differenziazione tra lavoratori e lavoratrici e con adeguamento alla speranza di vita. Per i marittimi adibiti al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, che vantino almeno 1.040 contributi settimanali di cui 520 in tali servizi, la vecchiaia anticipata è collegata a nuove età di accesso dal 2014, sempre con adeguamento alla speranza di vita. In entrambi i comparti restano salve le posizioni già perfezionate entro il 31 dicembre 2013 e le ipotesi di cessazione del titolo abilitante previste dal regolamento.

Gestione ex ENPALS: spettacolo e sportivi professionisti

La circolare conferma che, per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti, la precedente disciplina restava in vigore fino all’emanazione dei regolamenti attuativi previsti dall’art. 24, comma 18, della legge n. 214 del 2011, e ribadisce che chi abbia maturato entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi della disciplina previgente mantiene il diritto secondo quella normativa.

Per il Fondo Lavoratori dello Spettacolo, il regolamento stabilisce nuovi requisiti anagrafici per diversi gruppi professionali. Per il gruppo ballo, il requisito è fissato a 46 anni e 3 mesi per uomini e donne, con gli ulteriori adeguamenti alla speranza di vita previsti dalla norma. Per il gruppo attori, conduttori, direttori d’orchestra, figurazione e moda, nonché per il gruppo cantanti, artisti lirici ed orchestrali, vengono indicati requisiti anagrafici progressivi dal 2014 al 2022, differenziati per sesso e con gli adeguamenti alla speranza di vita a cadenza triennale e poi biennale, secondo quanto richiamato nella circolare.

Per il Fondo sportivi professionisti, i requisiti di vecchiaia anticipata per gli iscritti al 31 dicembre 1995 sono anch’essi aggiornati dal 2014, con progressivo innalzamento delle età anagrafiche e applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita. Quanto al pensionamento anticipato indipendentemente dall’età, la circolare precisa che dal 1° gennaio 2014 non si applicano le finestre mobili e che i requisiti contributivi sono soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita.

Personale ENAV e pensionamento anticipato nelle gestioni ex INPDAP

Per i lavoratori appartenenti ai profili professionali dell’ENAV di cui all’art. 5 della legge n. 248 del 1990, la circolare conferma che, in caso di venir meno del titolo abilitante per limiti di età, restano applicabili i requisiti e le decorrenze vigenti al 31 dicembre 2013. I destinatari sono i controllori di traffico aereo, i piloti e operatori radiomisure e gli esperti di assistenza al volo e meteo. In tali casi, il personale continua a essere collocato a riposo al compimento dei 60 anni con le finestre previste dalla legge n. 247 del 2007.

Per il pensionamento anticipato, nei regimi misto e contributivo, l’accesso con età inferiore a 60 anni è consentito solo con anzianità contributiva pari a 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne, maggiorati di 3 mesi per il biennio 2014-2015 e poi soggetti agli ulteriori adeguamenti alla speranza di vita. Sulla quota retributiva relativa a contribuzione maturata prima del 1° gennaio 2012 si applica inoltre una riduzione percentuale per ciascun anno di anticipo rispetto ai 60 anni, con regole proporzionali per le frazioni di anno. Viene infine abrogata la norma che consentiva l’aumento convenzionale per chi avesse meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995.

Norme derogatorie e salvaguardie

La circolare elenca le categorie che continuano a beneficiare della disciplina previgente, anche se maturano i requisiti dopo il 31 dicembre 2013, tra cui lavoratori in mobilità, mobilità lunga, prosecuzione volontaria, congedo per assistere figli con disabilità grave, accordi individuali o collettivi di esodo e lavoratori in CIGS finalizzata al prepensionamento.

Viene inoltre chiarito che restano applicabili, se più favorevoli, le varie disposizioni di salvaguardia pensionistica richiamate dall’art. 11, comma 2, del regolamento. Un lavoratore che sia certificato come beneficiario di tali salvaguardie può quindi optare, su domanda, per il regime di salvaguardia anziché per la disciplina del DPR n. 157 del 2013, se questa risulta meno favorevole.

Punti principali

Ambito generale e regole transitorie

Il DPR 28 ottobre 2013, n. 157 costituisce prima applicazione dell’art. 24, comma 18, della legge n. 214 del 2011 e disciplina, dal 1° gennaio 2014, l’innalzamento dei requisiti per il pensionamento di diverse categorie. La circolare chiarisce che chi ha maturato entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa previgente conserva il diritto secondo quella disciplina. È inoltre precisato che non si applicano le finestre di cui all’art. 12, commi 1 e 2, del D.L. n. 78 del 2010, salvo i casi espressamente richiamati, mentre i requisiti anagrafici e contributivi sono in generale soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita, tranne le ipotesi escluse per il venir meno del titolo abilitante al raggiungimento di un limite di età.

Spedizionieri doganali

Per il soppresso Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, la quota di pensione è erogata dall’INPS al compimento dei 66 anni di età, con applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita dal 1° gennaio 2014. Chi aveva già maturato 65 anni entro il 31 dicembre 2013 resta soggetto alla previgente disciplina. La circolare conferma che, per la totalizzazione, la quota relativa ai periodi nel Fondo è quella certificata dal Fondo stesso; per chi non aveva diritto a pensione nel Fondo, la quota va calcolata pro quota in base agli anni di contribuzione. In presenza di contributi ancora dovuti, la struttura deve chiedere la regolarizzazione prima della liquidazione. Per l’indennità di buonuscita, il requisito anagrafico è elevato a 66 anni dal 1° gennaio 2014; nei casi di totalizzazione la buonuscita, se già calcolata in misura doppia, va rideterminata in misura ordinaria ed erogata al compimento dell’età prevista.

Prepensionamento dei lavoratori poligrafici

Per i lavoratori poligrafici dipendenti da aziende editoriali in crisi, l’art. 3 del regolamento sostituisce i vecchi requisiti contributivi con il possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva dal 1° gennaio 2014, 36 anni dal 1° gennaio 2016 e 37 anni dal 1° gennaio 2018, con adeguamento alla speranza di vita. È soppressa sia la previsione dell’aumento convenzionale di 3 anni sia il limite massimo di 35 anni di anzianità contributiva. La pensione viene liquidata sulla base della contribuzione effettivamente accreditata, comprensiva di contributi figurativi, volontari e da riscatto. Restano validi i criteri per la ricongiunzione dei contributi in altre gestioni, che devono essere richiesti prima della decorrenza. La disciplina previgente continua ad applicarsi ai lavoratori che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2013 e, in particolare, ai lavoratori in CIGS finalizzata al prepensionamento con accordi di procedura sottoscritti entro il 31 agosto 2013.

Personale viaggiante dei pubblici servizi di trasporto

Per il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, la pensione di vecchiaia anticipata non è più agganciata a un’età fissa ma al requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello vigente nel regime generale obbligatorio. La circolare riepiloga i requisiti differenziati per uomini e donne e le situazioni transitorie: per alcune categorie di autisti di autobus e conducenti di tram continua ad applicarsi la disciplina previgente quando il venir meno del titolo abilitante dipende da visite mediche effettuate o programmate prima dell’entrata in vigore del regolamento. Sono riportati i requisiti anagrafici aggiornati, con valori distinti per genere e per periodi di decorrenza dal 2014 al 2020, oltre ai casi in cui valgono ancora le finestre previste dalla legge n. 247 del 2007.

Personale di volo e lavoratori marittimi

Per il Fondo di previdenza del personale di volo, la disciplina resta collegata al venir meno del titolo abilitante per limiti di età; in tali casi si applicano i requisiti vigenti al 31 dicembre 2011, cioè età ridotta di cinque anni rispetto al regime generale, con alcune eccezioni per i diversi profili aeronautici e per le diverse abilitazioni. Per i lavoratori marittimi, la pensione di vecchiaia è conseguibile al raggiungimento di un’età ridotta di cinque anni rispetto a quella del regime generale; inoltre, per chi abbia almeno 1.040 contributi settimanali di cui 520 nel servizio di macchina o radiotelegrafico di bordo, la vecchiaia anticipata è fissata con nuove età anagrafiche dal 2014, sempre con adeguamento alla speranza di vita. In entrambi i casi restano salve le posizioni perfezionate entro il 31 dicembre 2013 e le ipotesi di cessazione del titolo abilitante previste dall’art. 10 del regolamento.

Gestione ex ENPALS: spettacolo e sportivi professionisti

Per i fondi dello spettacolo e per il Fondo sportivi professionisti, la circolare distingue i gruppi professionali e aggiorna i requisiti anagrafici per la vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2014. Per il gruppo ballo è previsto il requisito di 46 anni e 3 mesi per uomini e donne; per attori, conduttori, direttori d’orchestra, figurazione e moda, così come per cantanti, artisti lirici e orchestrali, sono indicati requisiti differenziati per sesso e per periodo, fino al progressivo allineamento delle età. Per i sportivi professionisti già iscritti al 31 dicembre 1995, i requisiti di vecchiaia anticipata sono aggiornati dal 2014, mentre per il pensionamento anticipato indipendentemente dall’età si precisa che non si applica la finestra mobile e che i contributivi sono soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita.

Personale ENAV e norme derogatorie

Per i dipendenti ENAV appartenenti ai profili professionali di cui all’art. 5 della legge n. 248 del 1990, continuano ad applicarsi i requisiti e le decorrenze vigenti al 31 dicembre 2013 per chi perde il titolo abilitante per limiti di età; per il pensionamento anticipato nei regimi misto e contributivo è previsto, dal 1° gennaio 2014, un requisito contributivo di 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne, con ulteriori incrementi legati alla speranza di vita. Viene anche abrogata la previsione che consentiva l’aumento convenzionale per chi avesse meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995. La circolare richiama infine le deroghe dell’art. 11 del regolamento per mobilità, mobilità lunga, prosecuzione volontaria, congedi per figli con disabilità grave, accordi individuali o collettivi di esodo e CIGS finalizzata al prepensionamento, nonché la possibilità di applicare, se più favorevoli, le diverse salvaguardie pensionistiche previste dalla normativa speciale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.