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Sentenza

Sentenza del 20/02/2017 n. 36 - Comm. Trib. Prov. Novara

Accertamento - IRPEF - Reddito d'impresa - Struttura e finalità di trust esistenti tra un complesso coacervo di società - Operazioni fittizie - Assenza di una serie di indizi logico-rappresentativi - Assoggettabilità - Esclusione - Fondamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva non è stata ritenuta adeguatamente dimostrata. La costituzione di un trust per ragioni familiari non integra, di per sé, un'elusione fiscale né rende il trust fittizio. Occorre provare che l'unico scopo della sua istituzione fosse ottenere un indebito risparmio d'imposta. In assenza di tale prova e di elementi indiziari solidi, l'assoggettamento a imposizione viene escluso.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'accertamento IRPEF relativo a redditi d'impresa e la presunta fittizietà di trust inseriti in una struttura composta da numerose società ed entità giuridiche situate anche in Paesi a fiscalità privilegiata. L'Amministrazione avrebbe contestato che tali trust fossero strumenti meramente artificiosi, costituiti per perseguire finalità fiscali illecite. La decisione ha però escluso che mere considerazioni economiche o affettive, prive di una concreta e coerente serie di indizi logico-rappresentativi, siano sufficienti a dimostrare la fittizietà del trust e l'esclusivo intento di conseguire un vantaggio fiscale.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'elusione/abuso del diritto

    L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi concreti, gravi e coerenti per dimostrare che una struttura giuridica, quale un trust, sia fittizia o sia stata costituita esclusivamente per ottenere un indebito vantaggio fiscale.

  • Disciplina civilistica del trust

    Il trust può essere validamente costituito per finalità familiari o patrimoniali. La sua presenza, anche all'interno di strutture societarie internazionali, non comporta automaticamente elusione o evasione fiscale; è necessaria la prova dell'inesistenza sostanziale dell'operazione o dell'esclusivo intento fiscale illecito.

Massime di principio

  • La complessità della struttura societaria o la collocazione di società in Paesi a fiscalità privilegiata non dimostrano, da sole, la fittizietà del trust o l'evasione fiscale.
  • Per contestare un trust come abusivo o simulato è necessario dimostrare, con una pluralità di indizi coerenti, che esso non abbia una reale funzione patrimoniale o familiare.
  • Il vantaggio fiscale deve risultare l'unica o prevalente finalità indebita dell'operazione; la mera presenza di effetti fiscali favorevoli non è sufficiente.
  • Le motivazioni familiari del trust possono essere riconosciute come effettive se supportate da elementi concreti, quali la reale segregazione dei beni, l'autonomia del trustee e l'effettiva attuazione delle finalità dichiarate.
  • In caso di contestazione, l'Amministrazione finanziaria non può fondarsi soltanto su valutazioni economiche generiche o su presunzioni prive di adeguata capacità rappresentativa.

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