Sentenza del 28/12/2023 n. 36217 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di presa in carico del 6 giugno 2014 relativo alla riscossione di tributi derivanti dall'avviso di accertamento n. (Omissis). Il ricorrente contestava di non aver ricevuto la notificazione dell'avviso di accertamento (notificato secondo l'Ufficio in via (Omissis)), deducendo nullità/inesistenza della notifica perché l'atto sarebbe stato notificato ad un indirizzo diverso dalla sua residenza anagrafica effettiva (trasferimento della residenza dal 22/12/2011) e ritirato da soggetto non convivente (la portinaia). Sosteneva che l'Amministrazione avrebbe dovuto verificare nei propri archivi l'effettiva residenza e che la mancata comunicazione da parte sua non poteva legittimare la notifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'avviso di presa in carico, nel caso specifico, costituiva la prima comunicazione dell'esistenza dell'atto impositivo per il contribuente e che tuttavia l'avviso di accertamento era stato regolarmente notificato all'indirizzo/domicilio fiscale risultante dalla dichiarazione dei redditi. La Corte ha ritenuto irrilevante la variazione della residenza anagrafica non denunciata nei modi di legge e richiamato il principio dell'affidamento: l'indicazione del domicilio/indirizzo nella dichiarazione legittima l'Amministrazione a notificare a quello. Ha anche valorizzato il fatto che il contribuente aveva ricevuto un invito a comparire (15/10/2013) e aveva delegato un professionista che non eccepì l'indirizzo, elemento che rafforza la buona fede dell'Ufficio. Conseguentemente la notificazione dell'avviso di accertamento è stata ritenuta valida e il ricorso contro l'avviso di presa in carico è stato considerato intempestivo; il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
Definisce le categorie di atti impugnabili; la Corte ricorda che l'elenco non è rigido e che, in presenza di atti successivi che manifestano un atto lesivo precedente non conosciuto, può essere consentita l'impugnazione dell'atto successivo per richiamare alla cognizione l'atto lesivo.
D.P.R. n. 600/1973, art. 58
"Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte"
Stabilisce il criterio del domicilio fiscale (coincidenza con comune di iscrizione anagrafica) e la rilevanza del domicilio eletto nella dichiarazione ai fini delle notifiche.
D.P.R. n. 600/1973, art. 60
"La notificazione degli avvisi ... è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti c.p.c."; "salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario"; "Le variazioni e le modifiche dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notifiche, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica"
Differenzia tra domicilio fiscale (legale) e indirizzo; dispone termini di efficacia per le variazioni d'indirizzo (30 giorni) e legittima la notificazione al domicilio/indirizzo ultimo dichiarato se il contribuente non ha regolarmente denunciato la variazione.
D.P.R. n. 917/1986, art. 2
"Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato"
Richiama la nozione di residenza/domicilio ai fini tributari rilevanti per la determinazione della territorialità e per individuare il soggetto passivo da notificare.
Codice Civile, artt. 43 e 44
"Il domicilio di una persona è il luogo in cui ha stabilito la sede principale dei suoi interessi"; "Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge"
Distinzione tra domicilio e residenza; principio che il trasferimento di residenza non è opponibile ai terzi di buona fede se non denunciato nei modi di legge (giustifica la validità delle notifiche al domicilio indicato).
Codice di Procedura Civile, artt. 137-139
Norme richiamate per le regole generali di notificazione; la Corte le applica insieme alle norme tributarie per valutare la correttezza dell'iter notificatorio (es. notifiche in mani di terzi, domicili, indirizzi).
Massime di principio
- Se il contribuente indica nella dichiarazione dei redditi un domicilio/indirizzo, l'Amministrazione può validamente notificare gli atti a quell'indirizzo anche se diverso dalla residenza anagrafica, salvo prova che la variazione sia stata denunciata nei modi di legge.
- La variazione dell'indirizzo ha efficacia ai fini delle notifiche dopo i termini previsti dalla normativa (30 giorni per variazioni d'indirizzo; disposizioni diverse per il domicilio fiscale), perciò una notifica effettuata prima di tali termini può restare valida.
- L'avviso di presa in carico, se è la prima comunicazione con cui il contribuente viene a conoscenza di un atto impositivo precedente non formalmente comunicato, può essere impugnato per richiamare in giudizio l'atto precedente; tuttavia se il contribuente ha già avuto contatti endoprocedimentali senza eccepire l'indirizzo, ciò rafforza la validità delle notifiche eseguite all'indirizzo dichiarato.
- L'onere di aggiornare l'indirizzo/domicilio fiscale grava sul contribuente: l'Amministrazione non è tenuta a svolgere indagini oltre le risultanze degli archivi pubblici per verificare la 'verità' dell'indirizzo indicato.
- La ricezione di inviti/atti e la partecipazione (diretta o tramite delegato) senza eccezioni sull'indirizzo sono elementi fattuali che avvalorano la buona fede dell'Amministrazione e la correttezza dell'iter notificatorio.
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