Sentenza del 14/02/2017 n. 589 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Pvc della guardia di finanza - Agende - Registro depositi - Somme versate da clienti del professionista - Prestazioni per conto clienti - Contabilità parallela - Illegittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva utilizzato le agende rinvenute durante l'indagine fiscale per ritenere che le somme annotate costituissero compensi non dichiarati e l'esistenza di una contabilità parallela. Il contribuente ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che le annotazioni riguardavano somme versate dai clienti a titolo di deposito, destinate a sostenere spese effettuate in loro nome e per loro conto, e non incassi derivanti dall'attività professionale.
La decisione
La pretesa fiscale è stata ritenuta illegittima. Le agende sono state interpretate come un registro dei depositi ricevuti dai clienti per il pagamento di spese sostenute per loro conto. Tale registro non era soggetto a bollatura o vidimazione e le annotazioni, in assenza di ulteriori elementi probatori, non dimostravano che le somme rappresentassero compensi professionali occultati. È stata quindi esclusa la sufficienza delle agende, da sole, a fondare l'accertamento.
Massime di principio
- Le annotazioni extracontabili rinvenute presso il professionista non dimostrano automaticamente l'esistenza di compensi non dichiarati: occorre verificarne natura, causale e corrispondenza con gli altri elementi dell'accertamento.
- Le somme ricevute da un professionista per sostenere spese in nome e per conto del cliente possono avere natura di depositi o anticipazioni e non costituiscono necessariamente compensi imponibili.
- Un'agenda o un registro informale può documentare depositi fiduciari anche se non è bollato o vidimato, quando la legge non impone tali formalità per quel tipo di annotazione.
- La presunzione di una contabilità parallela deve essere corroborata da elementi concreti che colleghino le somme annotate a prestazioni professionali e a incassi occultati.
- In situazioni analoghe è essenziale distinguere contabilmente e documentalmente i compensi professionali dalle somme ricevute per il rimborso di spese o per anticipazioni effettuate nell'interesse del cliente.
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