Sentenza del 14/10/2015 n. 20656 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Umbria sostenendo che la plusvalenza derivante dal conguaglio dell'indennità di cessione volontaria di terreni, percepito nel 2001 a seguito della sentenza della Corte d'appello di Brescia, dovesse essere tassata ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5, indipendentemente dal fatto che la cessione originaria dei terreni fosse avvenuta nel 1981. Secondo l'Agenzia, rilevava il momento della percezione della somma e non quello dell'originario trasferimento del bene. L'impugnazione riguardava esclusivamente questa plusvalenza, poiché il capo relativo alla vendita dei terreni edificabili era ormai coperto da giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la censura non cogliesse la reale motivazione della sentenza impugnata. La CTR, infatti, aveva riconosciuto in astratto l'imponibilità della plusvalenza, individuando il presupposto impositivo nel momento in cui il credito era divenuto concreto, ma aveva ritenuto comunque illegittimo l'accertamento perché il contribuente aveva aderito alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9. L'inserimento della plusvalenza nella dichiarazione dei redditi aveva comportato l'opzione per la tassazione ordinaria, anziché separata; pertanto, non operava l'esclusione dalla definizione automatica prevista per i redditi soggetti a tassazione separata. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200, oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b) (già art. 81)
Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
La norma individua tra i redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione onerosa di terreni edificabili. Nel caso concreto, la CTR ha ritenuto applicabile la disciplina anche alla plusvalenza collegata al credito, poiché il presupposto impositivo si era concretizzato solo con la sentenza del 2000 che aveva determinato il conguaglio.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, commi 1 e 3
Prevede, nei casi stabiliti dalla legge, la tassazione separata e consente al contribuente l'opzione per la tassazione ordinaria.
L'esercizio dell'opzione per la tassazione ordinaria comporta che il reddito non sia trattato come reddito soggetto a tassazione separata ai fini dell'applicazione delle preclusioni previste dalla normativa sul condono.
L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 1
La definizione automatica non si applica, tra l'altro, ai redditi soggetti a tassazione separata.
La preclusione opera soltanto per i redditi effettivamente assoggettati a tassazione separata. Se il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria e ha incluso il reddito nella dichiarazione, la definizione automatica può impedire ulteriori accertamenti sui tributi interessati.
L. n. 413 del 1991, art. 11, commi 5-7
Disciplina il prelievo sulle plusvalenze conseguite in dipendenza di procedimenti espropriativi.
L'Agenzia sosteneva che ogni somma percepita dopo l'entrata in vigore della legge, se collegata a un procedimento espropriativo, fosse tassabile in base alla normativa vigente al momento della percezione. La Corte non ha esaminato nel merito tale tesi, dichiarando il ricorso inammissibile perché non diretto contro la concreta ratio decidendi della CTR.
L. n. 385 del 1980
Il pagamento originario era qualificato come acconto per indennità di cessione volontaria.
La legge rileva quale riferimento storico dell'atto di cessione volontaria dei terreni al Comune; tuttavia, ai fini della decisione, la tassazione è stata collegata alla successiva concretizzazione del credito e agli effetti della definizione automatica.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; una censura basata su una motivazione solo ipotizzata o diversa da quella realmente adottata è inammissibile.
- Quando una plusvalenza o un credito diventa fiscalmente concreto solo in un momento successivo all'atto originario, può assumere rilievo il momento di effettiva realizzazione o determinazione del reddito, secondo la disciplina applicabile a tale momento.
- L'opzione validamente esercitata per la tassazione ordinaria può escludere l'applicazione delle preclusioni previste per i redditi soggetti a tassazione separata.
- La definizione agevolata o automatica può impedire successivi accertamenti solo se il reddito rientra effettivamente nell'ambito oggettivo della definizione e non è escluso dalla disciplina applicabile.
- Se una parte della sentenza non viene impugnata, su quel capo può formarsi il giudicato, rendendo irrilevanti nel successivo giudizio le questioni relative a quella specifica pretesa fiscale.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra l'imponibilità sostanziale della plusvalenza e gli effetti successivi di condoni, definizioni agevolate o opzioni fiscali, che possono impedire comunque il recupero dell'imposta.
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