Sentenza del 18/05/2018 n. 12237 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO Società estera - Stabile organizzazione in Italia - Nozione - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la decisione dei giudici tributari, sostenendo che il Consorzio I.-U. (GIE), pur avendo sede legale in Francia, disponesse di una stabile organizzazione in Italia. Secondo l'Ufficio, la presenza in Italia di una sede di direzione, lo svolgimento di riunioni e di attività del Consorzio e altri elementi organizzativi avrebbero integrato una stabile organizzazione ai fini IVA, rendendo imponibili in Italia le prestazioni rese dalle società. Venivano dedotte la violazione del D.P.R. n. 633/1972, art. 7, comma 4, e l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando la decisione favorevole alle società. Ha chiarito che, ai fini IVA, la stabile organizzazione richiede un centro di attività stabile dotato di un grado sufficiente di permanenza e di risorse umane e tecniche idonee a consentire lo svolgimento autonomo delle operazioni. La mera presenza di una sede di direzione o lo svolgimento occasionale di riunioni in Italia non sono sufficienti. Nel caso concreto non era stata provata in Italia una struttura autonoma, mentre risultava l'esistenza di un centro di attività stabile in Francia. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7, comma 4, lett. d)
La norma individua i criteri di territorialità IVA per le prestazioni rese a soggetti non residenti. La sua applicazione presuppone, nel caso di specie, la verifica dell'esistenza di una stabile organizzazione del soggetto estero nel territorio italiano.
Art. 9, comma 1, della Sesta direttiva 77/388/CEE
"centro di attività stabile"
Il centro di attività stabile deve presentare un grado sufficiente di stabilità e una struttura dotata di risorse umane e tecniche idonea a consentire lo svolgimento autonomo delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
Art. 5 del Modello di convenzione OCSE contro la doppia imposizione
La nozione convenzionale di stabile organizzazione costituisce un parametro interpretativo, integrato però, in materia IVA, dai requisiti europei del centro di attività stabile.
D.P.R. n. 917/1986, art. 162, T.U.I.R.
La nozione di stabile organizzazione prevista ai fini delle imposte dirette non può essere applicata automaticamente in ambito IVA, dove occorre verificare anche l'autonomia operativa della struttura secondo i criteri del diritto dell'Unione europea.
Massime di principio
- Ai fini IVA, una società estera ha una stabile organizzazione in Italia solo se dispone di una struttura sufficientemente stabile, dotata di risorse umane e tecniche e capace di svolgere autonomamente le operazioni rilevanti.
- La mera sede legale o amministrativa, la presenza di manager, lo svolgimento di riunioni o l'utilizzo occasionale di locali in Italia non bastano, da soli, a dimostrare una stabile organizzazione.
- Le attività meramente preparatorie o ausiliarie, come l'assunzione del personale, l'acquisto di mezzi tecnici, la consulenza o la fornitura di know-how, non integrano normalmente un centro di attività stabile ai fini IVA.
- La stabile organizzazione può essere individuata anche attraverso una società o entità giuridicamente distinta, se questa svolge di fatto attività operative per la società estera; sono rilevanti anche elementi indiziari quali l'identità dei soggetti operanti, la partecipazione a trattative e l'intervento nella conclusione dei contratti.
- La valutazione deve essere concreta e sostanziale: occorre verificare quali attività siano effettivamente svolte in Italia, con quali risorse e con quale grado di autonomia, senza basarsi soltanto su elementi formali o sulla localizzazione della direzione.
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