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Sentenza

Sentenza n. 312/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 541 del 27 maggio 2025, notificata a mezzo pec il 29 maggio 2025, con la quale il Comune di Città di Castello ha ordinato il rilascio dell’area dichiaratamente “occupata sine titulo dalla società INWIT S.p.A. e situata in Città di Castello, Piazza V. Gabriotti n. 1” entro il 30 luglio 2025; nonché per l’accertamento della sussistenza, in capo a Inwit, di una valida concessione per l’occupazione in questione per l’installazione e l’esercizio dell’impianto di cui sopra, eventualmente previa dichiarazione di nullità parziale della concessione a suo tempo rilasciata alla Vodafone per quanto riguarda l’aspetto legato alla durata.

Giustizia amministrativa202500333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale che ha ordinato il rilascio di una porzione del Palazzo municipale e della torre campanaria, ritenuta occupata sine titulo dopo la scadenza della concessione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordine di rilascio sostenendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e seguenti del d.lgs. n. 259/2003, oggi artt. 49 e seguenti del codice delle comunicazioni elettroniche, nonché l’eccesso di potere, in particolare per sviamento. Secondo la ricorrente, la disciplina di favore prevista per le infrastrutture di comunicazione elettronica, in ragione della pubblica utilità dell’impianto e della continuità del servizio, imporrebbe di interpretare la durata della concessione in modo da collegarla alla durata dell’attività dell’operatore, salvo revoca o decadenza. La clausola della concessione del 2010, che prevedeva una durata di sei anni con possibilità di rinnovo mediante specifici provvedimenti, sarebbe pertanto nulla per contrasto con norme imperative, con conseguente sostituzione della clausola ai sensi dell’art. 1419 c.c. La ricorrente ha inoltre dedotto lo sviamento, rilevando che il Comune, nel contenzioso civile relativo ai canoni, avrebbe sostenuto la natura disponibile del bene, mentre nel provvedimento impugnato lo avrebbe qualificato come appartenente al patrimonio indisponibile. È stata altresì proposta domanda di accertamento della permanenza di una valida concessione, eventualmente previa declaratoria di nullità parziale della clausola sulla durata. Il Comune ha sostenuto la legittimità dell’autotutela possessoria, deducendo che la concessione era scaduta il 5 marzo 2016, che non era stato adottato alcun provvedimento di rinnovo e che il bene apparteneva al patrimonio indisponibile comunale, essendo destinato alle funzioni istituzionali dell’ente.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, prescindendo dall’esame delle eccezioni di rito perché la domanda era comunque infondata nel merito. Ha ritenuto che la porzione immobiliare e la torre campanaria fossero destinate a pubblico servizio e appartenessero quindi al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell’art. 826, comma 3, c.c. La scrittura privata del 5 marzo 2010 prevedeva una durata di sei anni, fino al 5 marzo 2016, e subordinava il rinnovo all’adozione di specifici provvedimenti; non risultando alcun rinnovo espresso, l’occupazione successiva è stata correttamente qualificata come sine titulo. Il giudice ha escluso che gli artt. 49 e 54 del codice delle comunicazioni elettroniche impongano una durata della concessione collegata indefinitamente alla durata dell’attività dell’operatore. In particolare, l’art. 49 riguarda l’occupazione e la concessione di suolo o sottosuolo pubblico e non si applica alla concessione di una porzione immobiliare interna a un Palazzo municipale. È stato inoltre escluso un diritto di insistenza o un diritto al rinnovo del concessionario uscente, perché privo di base legale e incompatibile con i principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e concorrenza, che impongono, in caso di nuovo affidamento, il confronto con gli altri potenziali richiedenti. Il TAR ha altresì rilevato che la disciplina successiva in materia di oneri e canoni per le infrastrutture di comunicazione elettronica non era applicabile alla questione della durata della concessione e, comunque, non poteva incidere retroattivamente sulla convenzione del 2010. L’ordine di rilascio è stato quindi ritenuto legittimo. Le spese di lite sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 49 d.lgs. n. 259/2003

    La disposizione riguarda l’occupazione e la concessione di suolo o sottosuolo pubblico e non disciplina la durata delle concessioni relative a porzioni immobiliari interne a edifici pubblici; non fonda quindi la pretesa a una durata collegata indefinitamente all’attività dell’operatore.

  • art. 54 d.lgs. n. 259/2003

    La disciplina dei limiti agli oneri e ai canoni per le infrastrutture di comunicazione elettronica non determina la durata delle concessioni e le modifiche legislative successive non possono applicarsi retroattivamente alla convenzione stipulata nel 2010.

  • art. 826, comma 3, c.c.

    La porzione immobiliare destinata alle funzioni istituzionali del Comune rientra nel patrimonio indisponibile dell’ente.

  • art. 823, comma 2, c.c.

    La pubblica amministrazione può esercitare l’autotutela possessoria sui beni demaniali o patrimoniali indisponibili occupati senza un valido titolo.

  • art. 10 d.lgs. n. 42/2004

    Il bene oggetto della concessione è sottoposto a vincolo monumentale; tale elemento è richiamato nella descrizione del bene, senza costituire la ratio principale della decisione.

  • art. 1419 c.c.

    La sostituzione della clausola di durata per asserita nullità derivata da norme imperative è stata esclusa perché le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche invocate non impongono la durata prospettata dalla ricorrente.

  • art. 93 d.lgs. n. 259/2003

    La formulazione originaria della disposizione non ricomprendeva i canoni convenzionalmente pattuiti nell’ambito di concessioni-contratto aventi a oggetto beni demaniali o patrimoniali indisponibili; le modifiche successive non hanno effetto retroattivo.

Massime di principio

  • La disciplina del codice delle comunicazioni elettroniche che agevola la realizzazione delle infrastrutture di rete non impone, in assenza di una specifica previsione normativa, che la concessione d’uso di un bene pubblico abbia una durata coincidente con quella dell’autorizzazione generale o dell’attività dell’operatore.
  • Le disposizioni sull’occupazione e sulla concessione di suolo o sottosuolo pubblico non sono automaticamente applicabili alla concessione di una porzione immobiliare interna a un edificio pubblico.
  • La scadenza della concessione d’uso di un bene appartenente al patrimonio indisponibile, accompagnata dalla mancata adozione di un espresso provvedimento di rinnovo previsto dal titolo, determina l’assenza di un valido titolo per l’occupazione successiva.
  • Il concessionario uscente di un bene pubblico non vanta, in assenza di una specifica base legale o convenzionale, un diritto di insistenza o un’aspettativa qualificata al rinnovo; il nuovo affidamento deve rispettare i principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e concorrenza.
  • Le modifiche legislative che estendono i limiti agli oneri o ai canoni applicabili alle infrastrutture di comunicazione elettronica non incidono retroattivamente sulla validità delle convenzioni stipulate anteriormente alla loro entrata in vigore.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniTelecomunicazioni e impianti radio
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaAutotutela decisoria

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