Cassazione Civile, Ordinanza n. 15887/2026 del 23/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce dallo scioglimento della comunione su un immobile indivisibile sito in Acireale. In primo grado il tribunale aveva attribuito l’immobile al comproprietario che ne aveva fatto richiesta, con conguagli in favore degli altri condividenti, e aveva inoltre accolto la domanda di rendiconto/frutti civili proposta da una comproprietaria, condannando l’assegnatario al pagamento della quota dei frutti. In appello l’assegnatario aveva chiesto, tra l’altro, di dichiarare cessata la materia del contendere per effetto di un accordo stragiudiziale successivo alla sentenza di primo grado, aveva sostenuto di poter rinunciare in appello all’assegnazione del bene ottenuta in primo grado, aveva contestato la stima del bene e aveva censurato la condanna al rendiconto, assumendo di non aver impedito il pari uso del bene agli altri condividenti. La Corte d’appello ha rigettato integralmente l’appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla cessazione della materia del contendere per il mancato riconoscimento dell’effetto estintivo dell’accordo intervenuto tra alcuni condividenti; 2) violazione dell’art. 720 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile la rinuncia all’assegnazione del bene in appello; 3) violazione delle norme sulla transazione e sulla stima, sostenendo che l’accordo intervenuto avrebbe inciso sulla valutazione del bene; 4) violazione delle norme sui frutti e sull’uso della cosa comune, contestando la condanna al rendiconto e la fruttificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il secondo motivo, ritenendo erronea la decisione d’appello nella parte in cui aveva affermato l’inammissibilità della rinuncia, in appello, alla richiesta di assegnazione del bene indivisibile. Ha invece rigettato gli altri tre motivi: ha escluso che l’accordo stragiudiziale producesse cessazione della materia del contendere, perché esso prevedeva effetti rinunciativi solo dopo la stipula del definitivo e comunque non incideva sulla posizione degli altri comproprietari; ha ritenuto infondato il motivo sulla stima, precisando che l’accordo non dimostrava di per sé una diversa valutazione del bene, pur ribadendo che la stima va compiuta al tempo della decisione; ha rigettato il motivo sui frutti, richiamando il principio secondo cui l’occupazione esclusiva del bene comune, con impedimento assoluto al pari uso degli altri partecipanti, legittima la condanna al pagamento dei frutti civili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente nella censura sulla cessazione della materia del contendere, ma la Corte ha applicato il principio generale per cui occorre la sopravvenuta caducazione dell’interesse al giudizio o una rinuncia processuale/sostanziale chiaramente desumibile.
richiamato dal ricorrente nella medesima censura, senza che la Corte ne ravvisi una violazione autonoma.
richiamato dal ricorrente in relazione all’interesse ad agire e a resistere; la Corte ha escluso il venir meno dell’interesse alla decisione per l’accordo intervenuto.
richiamati con riguardo all’asserita transazione; la Corte ha ritenuto che l’accordo non fosse, per contenuto, idoneo a far cessare la materia del contendere prima del definitivo.
richiamato per sostenere l’efficacia vincolante dell’accordo; la Corte ha osservato che le rinunce pattuite erano subordinate a un evento futuro non verificatosi.
richiamato in relazione all’esecuzione del rapporto e all’accordo; non ha determinato un diverso esito della controversia.
la richiesta di attribuzione del bene indivisibile è qualificata come modalità attuativa della divisione e quindi, in linea di principio, può essere proposta o rinunciata anche in appello.
richiamato sulla gestione e sul godimento della cosa comune; la Corte ha ribadito che l’impedimento assoluto al pari uso degli altri condividenti giustifica il riconoscimento dei frutti civili.
norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede che, per effetto di un fatto sopravvenuto o di un accordo, venga meno in modo attuale e completo l’interesse delle parti alla decisione; se l’accordo prevede rinunce o definizioni solo al verificarsi di un evento futuro non ancora avvenuto, il giudizio deve proseguire.
- Nel giudizio di divisione, la richiesta di assegnazione del bene indivisibile è una modalità attuativa dello scioglimento della comunione e non un capo autonomo di giudicato: può essere formulata o rinunciata anche in appello, in quanto espressione del potere dispositivo della parte.
- La stima del bene da dividere va compiuta con riferimento al valore di mercato esistente al tempo della decisione, tenendo conto di ogni elemento incidente sul valore venale.
- In caso di utilizzazione esclusiva del bene comune, l’obbligo di corrispondere i frutti civili sorge quando l’occupazione comporti un impedimento assoluto al pari godimento degli altri partecipanti, i quali abbiano manifestato l’intenzione di usare direttamente il bene; in tal caso il danno può essere parametrato ai frutti ricavabili dall’uso esclusivo.
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