Cassazione Civile, Sentenza n. 26599/2020 del 23/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva il ricalcolo dell'indennità premio di servizio (IPS) includendo il trattamento economico percepito per l'incarico di direttore amministrativo dell'ASL. L'INPDAP/Inps aveva liquidato l'IPS senza tener conto di tale maggior trattamento. La controversia verteva anche sulla tempestività dell'azione giudiziale: l'INPS eccepiva la prescrizione quinquennale decorrente dalla cessazione del rapporto (15/11/2003), mentre la ricorrente aveva proposto un ricorso amministrativo prima di agire in giudizio, con conseguente effetti di interruzione/sospensione dei termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente omesso di considerare che il ricorso gerarchico al Comitato di vigilanza dell'INPDAP (pervenuto il 15/10/2004) aveva interrotto il termine prescrizionale quinquennale. Tenuto conto della sospensione complessiva di 300 giorni (120 giorni per silenzio-rifiuto ex legge 533/1973 e 180 giorni per silenzio-rigetto ex legge 88/1989), la Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso giudiziale notificato il 21/10/2009. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Reggio Calabria anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Principio di condizionamento della procedibilità alla previa impugnazione amministrativa e regole sul termine di proposizione dell'azione giudiziale.
d.lgs. 479/1994 art. 4, comma 3
Richiamato nella censura come parte della normativa relativa ai ricorsi amministrativi del personale pubblico (utilizzato a sostegno della tesi sull'interruzione/sospensione dei termini).
DPR 368/1987 art. 8, comma 7
Richiamato tra le norme amministrative rilevanti per la procedura di ricorso e i suoi effetti sui termini.
DPR 119/1971 art. 6
Citato come parte della normativa amministrativa settoriale richiamata dalla ricorrente.
Fonte storica del principio secondo cui il decorso della prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato per la decisione del procedimento amministrativo; menzionata come principio di settore conforme a equità ed effettività della tutela.
L. n. 88/1989 (art. 46 richiamato)
Prevede il termine di formazione del silenzio-rigetto (180 giorni) sul ricorso amministrativo, che concorre alla sospensione dei termini prescrizionali.
Prevede il termine di formazione del silenzio-rifiuto (120 giorni) sulla richiesta all'istituto assicuratore; questi giorni sono considerati nella sospensione complessiva di 300 giorni.
Codice civile (art. 2943, art. 1219, art. 2935, art. 2941, art. 2942)
Norme sul termine di prescrizione e sugli effetti degli atti interruttivi/estintivi della prescrizione citate a supporto delle argomentazioni sulla decorrenza e interruzione della prescrizione.
Cass. SS.UU. n. 5572/2012
Giurisprudenza di settore che conferma il principio della sospensione della prescrizione durante il periodo di formazione del silenzio-rifiuto e del silenzio-rigetto e l'adeguamento del meccanismo di tutela nei rapporti previdenziali.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo gerarchico o straordinario valido notificato o pervenuto all'ente interrompe il termine prescrizionale; dal momento dell'atto interruttivo decorre un nuovo termine prescrizionale.
- I periodi necessari per la formazione del silenzio-rifiuto (120 giorni, art. 7 L. 533/1973) e del silenzio-rigetto (180 giorni, art. 46 L. 88/1989) determinano una sospensione complessiva di 300 giorni del decorso della prescrizione nelle controversie previdenziali; tali giorni devono essere computati a favore dell'assistito nella verifica della tempestività dell'azione giudiziale.
- Nelle controversie previdenziali/assistenziali è necessario verificare separatamente l'effetto dell'interruzione (atto che produce nuovo termine) e della sospensione (periodi di attesa amministrativa) quando si valuta la prescrizione.
- La sola esistenza di circolari dell'ente che dispongono comportamenti non equivale automaticamente a rinuncia dell'ente a eccepire la prescrizione, salvo che dalla circolare emerga chiaramente la volontà di rinunciare a tale eccezione.
- In caso di contestazione della prescrizione sollevata dall'ente, il giudice deve analizzare con precisione le date di cessazione del rapporto, le date di presentazione e di ricezione dei ricorsi amministrativi, e la durata dei termini di formazione del silenzio per valutare la tempestività dell'azione giudiziale.
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