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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15133/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con due censure principali: (1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, co.1, lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 314, co.1 c.p.p.): si contesta che la Corte distrettuale non si sia adeguatamente confrontata con le sentenze di merito che avevano escluso il valore indiziario degli elementi posti a fondamento della misura cautelare; si osserva che le conversazioni telefoniche erano interpretabili in maniera plurima, riguardavano rapporti di debito/credito o ipotesi di illeciti futuri diversi dal trasporto contestato e che il ricorrente, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, aveva poi chiarito i rapporti di 'comparatico' e fornito documentazione nella istanza di riesame; (2) motivazione omessa, contraddittoria ed illogica (art. 606, co.1, lett. e) c.p.p., e ulteriore violazione di art. 314 c.p.p.): si contesta il mancato esame, da parte dell'ordinanza impugnata, delle allegazioni e documenti sul rapporto di amicizia/comparatico con Ceccarelli e Ena, l'omessa indicazione delle ragioni per cui le conversazioni telefoniche costituirebbero prova di colpa grave e l'assenza del nesso eziologico tra le condotte ritenute ostative e l'adozione e mantenimento della misura cautelare.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto che la Corte della riparazione non abbia adeguatamente motivato in che modo le conversazioni telefoniche e i comportamenti del ricorrente abbiano creato l'apparenza del reato per il quale era stata adottata la misura cautelare, né si sia confrontata con le chiarificazioni e la documentazione presentate nella istanza di riesame e con le sentenze di merito che avevano escluso il valore indiziario di quegli elementi. La Suprema Corte ha richiamato i principi: autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio di merito, ma obbligo di valutare solo fatti non negati o accertati in sede di merito e necessità del nesso causale tra condotta colposa/dolosa e apparizione del reato specifico. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b) e lett. e)

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) per inosservanza e erronea applicazione della legge penale; lett. e) per motivazione omessa, contraddittoria o illogica. La Corte ha ritenuto applicabili tali censure rispetto al mancato confronto motivazionale dell'ordinanza impugnata.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla riparazione per ingiusta detenzione; interpretata nel senso che la domanda di riparazione può essere respinta solo se emergono condotte dolose o gravemente colpose dell'indagato che abbiano contribuito specificamente a creare l'apparenza del reato per il quale è stata disposta la misura cautelare.

Massime di principio

  • Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio di merito, ma non può fondarsi su fatti che la sentenza di merito ha ritenuto non provati: il giudice della riparazione deve attenersi ai fatti accertati o non negati nel processo principale.
  • Per escludere la riparazione occorre provare che la condotta dolosa o gravemente colposa dell'indagato abbia concorso, in modo sinergico, a creare l'apparenza del reato specifico che giustificò la misura cautelare; non è sufficiente mostrare un 'stile di vita' sospetto o la disponibilità ad illeciti diversi da quelli oggetto della misura.
  • Le conversazioni telefoniche o contatti che riguardano debiti, solidarietà o ipotesi di illeciti futuri e diversi dal reato contestato difficilmente possono da soli giustificare il rifiuto della riparazione, salvo che il nesso causale con l'apparenza del reato specifico sia logicamente e motivatamente dimostrato.
  • Se l'indagato, anche dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere, fornisce in sede di riesame chiarimenti e documentazione che possono ricollegare i contatti a rapporti leciti (es. 'comparatico'), il giudice della cautela e della riparazione devono valutare tali elementi e motivare il perché essi non eliminino il sospetto.
  • La mancata o insufficiente motivazione circa il nesso eziologico tra le condotte ritenute ostative e la misura cautelare costituisce motivo valido di cassazione e comporta, se rilevante, l'annullamento con rinvio per nuovo esame.

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