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Sentenza

Sentenza n. 65/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 408/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.09.2023, notificata in data 09.10.2024;

Giustizia amministrativa202500903

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, divenuta definitiva il 13 marzo 2024, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica del docente e a ricevere l'accredito delle somme relative agli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. La sentenza era stata notificata al Ministero il 9 ottobre 2024. Nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché il titolo era passato in giudicato prima della proposizione del ricorso, era stato notificato all'amministrazione debitrice ed era inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione. Nel merito, ha accertato che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza e ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente e l'importo dovuto secondo il titolo giudiziale. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, attribuendogli il compito di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso inutile del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato considerato presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    È richiamato, unitamente all'art. 87, comma 3, c.p.a., per la verifica del rispetto dei termini processuali dimidiati.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    È richiamato, unitamente all'art. 73, comma 1, c.p.a., per la verifica della tempestività processuale nel rito camerale.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Quando dagli atti non risulta l'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo entro un termine assegnato, specificando gli adempimenti necessari.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce la decisione dell'azione di ottemperanza quando siano documentati il giudicato, la sua notificazione e l'inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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