Sentenza del 25/10/2016 n. 1869 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Determinazione dell'imposta - Spese straordinarie di manutenzione impianti di immobile in leasing - Vanno classificate alla voce B.I.1 del bilancio e ammortizzate in un periodo non superiore a cinque anni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che le spese straordinarie di manutenzione degli impianti dell'immobile in leasing devono essere classificate alla voce B.I.1 del bilancio e non alla voce B.I.7. Inoltre, poiché tali costi non sono capitalizzabili secondo i principi contabili internazionali, il relativo ammortamento deve essere effettuato entro un periodo non superiore a cinque anni.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la corretta classificazione contabile e il trattamento fiscale delle spese straordinarie sostenute per la manutenzione degli impianti di un immobile detenuto in locazione finanziaria. Il punto controverso era stabilire se tali costi dovessero essere iscritti alla voce B.I.7, relativa alle "Altre immobilizzazioni immateriali", oppure alla voce B.I.1, relativa ai "Costi di impianto e di ampliamento", nonché individuare il periodo corretto di ammortamento.
Norme richiamate
Principi contabili internazionali
Non riportata nel testo fornito
I costi di manutenzione straordinaria in questione non sono capitalizzabili secondo i principi contabili internazionali; devono pertanto essere ammortizzati entro un periodo massimo di cinque anni.
Voce B.I.1 del bilancio: Costi di impianto e di ampliamento
Non riportata nel testo fornito
Le spese straordinarie di manutenzione degli impianti dell'immobile condotto in leasing devono essere ricondotte a questa voce contabile.
Voce B.I.7 del bilancio: Altre immobilizzazioni immateriali
Non riportata nel testo fornito
Questa classificazione è stata esclusa per le spese straordinarie di manutenzione degli impianti oggetto della controversia.
Massime di principio
- Per determinare il trattamento contabile e fiscale di spese straordinarie sostenute su beni detenuti in leasing, occorre verificare sia la natura effettiva del costo sia i principi contabili applicabili.
- La mera riferibilità della spesa a un immobile in leasing non comporta automaticamente la sua iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali: la classificazione deve corrispondere alla specifica natura economica dell'intervento.
- Quando i principi contabili applicabili escludono la capitalizzazione del costo, l'importo deve essere imputato mediante ammortamento entro il periodo massimo previsto, che in questo caso è di cinque anni.
- In situazioni analoghe è importante distinguere tra costi di manutenzione ordinaria, costi di manutenzione straordinaria e interventi che incrementano autonomamente il valore o la vita utile del bene.
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