Ordinanza n. 14/2026 - Milano, Sezione 3
per l''ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 88/2024 pubblicata il 02/02/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento dell'amministrazione e del commissario ad acta all'esecuzione del giudicato relativo al riconoscimento della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscerle la carta docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il TAR aveva già accolto il ricorso per ottemperanza con sentenza del 14 aprile 2025, nominando, per il caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Persistendo l'inerzia sia dell'amministrazione sia del commissario, la ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 114 c.p.a., chiedendo la sostituzione del commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, alla data della decisione, non risultava alcun adempimento né da parte dell'amministrazione inadempiente né da parte del commissario ad acta originariamente nominato. Ha pertanto accolto l'istanza della ricorrente e disposto la sostituzione del commissario, nominando il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. Il nuovo commissario dovrà dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, compiendo tutti gli atti necessari, con oneri a carico dell'amministrazione inadempiente. La Segreteria è stata incaricata di comunicare il provvedimento alle parti, al commissario sostituito e al nuovo commissario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
reclamo ex art. 114 c.p.a.
La disposizione è stata utilizzata quale base processuale per il reclamo contro l'inadempimento nell'ambito del giudizio di ottemperanza e per la richiesta di sostituzione del commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La norma individua il beneficio economico oggetto del giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, qualora non risulti eseguito il giudicato né dall'amministrazione obbligata né dal commissario ad acta originariamente nominato, il giudice dell'ottemperanza può disporre, su istanza della parte interessata, la sostituzione del commissario con altro soggetto idoneo.
- La nomina del nuovo commissario ad acta può essere accompagnata dall'assegnazione di un termine perentorio o comunque determinato entro il quale deve essere assicurata l'integrale esecuzione del giudicato, compiendo tutti gli atti necessari.
- Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente.
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