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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12759/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (figlio)

La controversia

La controversia nasce da un trasferimento di denaro, pari a euro 58.451,14, disposto dal padre del ricorrente in favore del figlio tramite vaglia postale circolare tratto su un deposito a risparmio cointestato ai coniugi. In primo grado, la domanda proposta dalla madre, quale amministratrice di sostegno della propria assistita, è stata accolta: il trasferimento è stato qualificato come donazione non di modico valore, nulla per difetto della forma solenne richiesta dall'art. 782 c.c., con condanna del destinatario alla restituzione della somma. In appello il destinatario ha contestato tale ricostruzione; la Corte territoriale ha riformato solo in parte la decisione, riducendo l'importo da restituire a euro 38.967,43, ritenendo non provata la destinazione della somma all'adempimento dell'obbligo di mantenimento dei genitori e affermando, inoltre, che non fosse superata la presunzione di comproprietà delle somme cointestate. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla presunzione di comproprietà dei depositi cointestati e sulle prove, sostenendo che fosse stato documentalmente dimostrato che il padre aveva versato somme proprie e che, comunque, la restituzione avrebbe dovuto limitarsi alla sola quota ereditaria della madre; con il secondo ha censurato la regolazione delle spese, lamentando che la Corte d'appello avesse modificato in peius le spese del primo grado senza impugnazione incidentale e in violazione del divieto di ultrapetizione; con il terzo ha contestato la condanna alle spese del secondo grado nonostante il parziale esito favorevole dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato rinunciato il primo motivo, accolto il secondo e rigettato il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese del primo grado, ritenendo che la Corte d'appello non potesse, in assenza di impugnazione incidentale sul punto, rideterminare le spese del primo grado in modo peggiorativo per l'appellante, configurandosi una reformatio in peius in violazione del divieto di ultrapetizione. Non essendovi questioni di fatto ulteriori, la Cassazione ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., disponendo che le spese del primo grado fossero liquidate nella misura già fissata dal primo giudice, pari a euro 2.728,00. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione della parziale soccombenza del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 782 c.c.

    richiede la forma solenne per la donazione di non modico valore; il trasferimento di denaro è stato qualificato come donazione soggetta a tale forma.

  • art. 2729 c.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla presunzione di comproprietà dei depositi cointestati e alla sua eventuale superabilità mediante prova contraria.

  • art. 1298, comma 2, c.c.

    richiamato per la presunzione di pari quota nelle somme cointestate, salvo prova contraria della diversa titolarità.

  • art. 1854 c.c.

    richiamato insieme alle norme sulla cointestazione per sostenere la presunzione di contitolarità del rapporto di conto/deposito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    invocati come parametri della dedotta errata valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di soccombenza e condanna alle spese; la Cassazione ribadisce che le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese e per il potere discrezionale del giudice di merito nella ripartizione delle stesse.

  • art. 324 c.p.c.

    evocato nel motivo di ricorso per sostenere la violazione del giudicato sulle spese in assenza di impugnazione incidentale.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del divieto di ultrapetizione nella modifica delle spese in peius senza specifica domanda o impugnazione.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla necessità dell'iniziativa di parte per ottenere una modifica sfavorevole al ricorrente.

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti devolutivi della riforma parziale e ai limiti della rideterminazione delle spese.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    indica i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge e nullità del procedimento/sentenza per ultrapetizione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    utilizzato per la proposta del consigliere delegato e la definizione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria da parte del ricorrente.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    ha consentito alla Cassazione di decidere nel merito sulla statuizione delle spese del primo grado, senza rinvio.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello riforma solo parzialmente quella di primo grado, la rideterminazione delle spese del primo grado è ammissibile solo se sussiste un effettivo rapporto di dipendenza tra i capi e comunque nel rispetto del divieto di reformatio in peius per la parte che ha impugnato.
  • In assenza di impugnazione incidentale sul capo delle spese, il giudice di appello non può peggiorare la posizione dell'appellante rispetto alla statuizione di primo grado, perché ciò integrerebbe ultrapetizione.
  • Il potere del giudice di merito di compensare o ripartire le spese processuali è discrezionale, ma non può tradursi nella condanna della parte totalmente vittoriosa e non è sindacabile in cassazione oltre tali limiti.
  • La censura in cassazione sulle spese può cogliere solo la violazione dei principi legali di soccombenza e non la mera valutazione quantitativa delle percentuali di riparto, che resta affidata al giudice di merito.
  • In tema di cointestazione di somme, la presunzione di comproprietà è superabile con prova contraria, ma la decisione evidenzia che la mancata dimostrazione specifica della diversa causale del trasferimento può condurre alla conferma della ripartizione presuntiva e alla qualificazione liberale dell'attribuzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteDonazioniSuccessione legittima
RamiProcesso civileSuccessioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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