Cassazione Civile, Ordinanza n. 07737/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento IMU relativo all'anno d'imposta 2015 avente ad oggetto terreni agricoli siti nel territorio del Comune di San Marco in Lamis. In primo grado e in appello la pretesa è stata ritenuta legittima perché, secondo i giudici di merito, il comune non rientrava tra quelli esenti in base ai criteri normativi sull'altitudine. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) violazione della L. n. 34/2015 e dell'art. 3 dello Statuto del contribuente, per asserita retroattività illegittima della disciplina che avrebbe reso imponibile l'IMU sui terreni agricoli; 2) violazione del principio di affidamento, della certezza del diritto e del buon andamento e imparzialità della PA; 3) vizio di motivazione, per avere la sentenza d'appello omesso di considerare il carattere periodico del tributo e la regola di decorrenza delle modifiche tributarie dal periodo d'imposta successivo. Il Comune ha resistito sostenendo la correttezza dell'accertamento, fondato sul D.M. 28 novembre 2014 e sul D.L. n. 4 del 2015, nonché sulla non spettanza dell'esenzione al caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la disciplina applicata non presenta un'illegittima retroattività: il D.L. n. 4 del 2015 ha ridefinito il regime di esenzione IMU per i terreni agricoli montani e parzialmente montani, con applicazione dal 2015 e, per alcuni profili, anche al 2014, entro i limiti indicati dalla legge e senza violazione dello Statuto del contribuente. La Corte ha valorizzato anche il precedente della Corte costituzionale n. 17 del 2018, che ha ritenuto ragionevole il criterio di individuazione dei comuni esenti. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso che il carattere periodico del tributo impedisse al legislatore di fissare il dies a quo della perdita dell'agevolazione in un momento determinato, richiamando Cass. n. 21536/2024. Conseguentemente, l'avviso di accertamento è stato confermato e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. h), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
"i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984"
Costituiva la disciplina originaria dell'esenzione ICI, poi estesa all'IMU; per individuare i terreni esenti si faceva riferimento ai comuni montani o di collina secondo i criteri normativi richiamati.
art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Ha esteso all'IMU l'esenzione già prevista per l'ICI.
art. 13, comma 13, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214
"Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9"
Ha mantenuto ferma l'applicazione della disciplina di esenzione richiamata per l'IMU.
art. 4, comma 5-bis, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012, n. 44
Ha demandato a un decreto ministeriale l'individuazione dei comuni nei quali applicare l'esenzione IMU sulla base dell'altitudine ISTAT e, eventualmente, della redditività dei terreni.
art. 22, comma 2, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, conv. in l. 23 giugno 2014, n. 89
Ha sostituito la disciplina precedente, demandando a un decreto ministeriale, a decorrere dal periodo d'imposta 2014, l'individuazione dei comuni esenti sulla base del criterio altimetrico ISTAT, con differenziazione tra contribuenti.
D.M. 28 novembre 2014
Ha dato attuazione alla disciplina sull'esenzione IMU per i terreni agricoli, individuando l'ambito applicativo in base all'altitudine dei comuni.
art. 1 d.l. 24 gennaio 2015, n. 4
Ha ridefinito il regime di esenzione IMU per i terreni agricoli montani e parzialmente montani, con efficacia dal 2015 e, per alcuni profili, anche per il 2014; la Corte lo considera applicabile in modo non retroattivo illegittimo.
art. 3 l. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte esclude la sua violazione, affermando che non vi è stata illegittima applicazione retroattiva di norme tributarie e che la fissazione del dies a quo per la perdita dell'agevolazione rientra nella discrezionalità legislativa.
art. 1, comma 13, lett. c), l. 28 dicembre 2015, n. 208
Ha abrogato dal 2016 il regime introdotto dal d.l. n. 4 del 2015, confermando che tale regime ha avuto applicazione limitata agli anni 2014 e 2015.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte ne dà atto nel dispositivo.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In materia di esenzioni o agevolazioni fiscali, il legislatore può ridefinire il presupposto dell'agevolazione e la data di decorrenza della sua perdita, senza che ciò integri di per sé retroattività illegittima, purché la disciplina sia espressamente prevista dalla legge e non contrasti con parametri costituzionali.
- Per i tributi periodici, il principio di irretroattività dello Statuto del contribuente non impedisce al legislatore di stabilire un dies a quo specifico per l'applicazione di una modifica sfavorevole o per la cessazione di un'esenzione; ciò attiene alla discrezionalità legislativa nella conformazione del tributo.
- La legittimità dei criteri di individuazione dei comuni esenti dall'IMU sui terreni agricoli può essere verificata anche alla luce del criterio altimetrico e della ratio di ragionevolezza del sistema, senza che la sola vetustà dei parametri o il richiamo a fonti amministrative ne determini l'illegittimità.
- Quando la disciplina applicabile è stata già vagliata in sede di legittimità costituzionale come conforme a ragionevolezza e buon andamento, le censure che ripropongono in termini generali l'asserita irragionevolezza del criterio di esenzione sono destinate a essere respinte.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura di vizio motivazionale non può condurre all'accoglimento se mira sostanzialmente a contestare la ratio decidendi di merito già sorretta da una corretta ricostruzione normativa.
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