Sentenza del 27/09/2018 n. 6507 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Varia - Soggetto passivo - Imposta su concorsi pronostici e scommesse - Concessione - Necessità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo dell'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Si discute, in particolare, se l'obbligo tributario presupponga il possesso di una concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. La sentenza interpreta l'articolo 3 del decreto legislativo n. 504/1998 nel senso che è soggetto passivo chiunque gestisca, con qualsiasi mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, anche in assenza o in caso di inefficacia della concessione.
La decisione
La concessione non è necessaria per assumere la qualità di soggetto passivo dell'imposta. Anche l'attività esercitata senza concessione, o con concessione inefficace, resta imponibile. Se la raccolta è svolta per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni. La soluzione è giustificata anche dall'esigenza di evitare che gli operatori abusivi beneficino di un'ingiustificata esenzione rispetto agli operatori muniti di concessione, in contrasto con i principi di uguaglianza, libertà di iniziativa economica e capacità contributiva.
Norme richiamate
Art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504
Soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
La norma individua il soggetto passivo sulla base dell'effettivo esercizio dell'attività di gestione o raccolta delle scommesse, non sulla base dell'esistenza o validità della concessione amministrativa.
Art. 1, comma 66, legge 13 dicembre 2010, n. 220
La disposizione è richiamata quale riferimento normativo per la disciplina dell'imposta e della responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione delle scommesse.
Articolo 3 della Costituzione
Il principio di uguaglianza impedisce di trattare fiscalmente in modo più favorevole chi esercita abusivamente la stessa attività svolta da operatori muniti di concessione.
Articolo 41 della Costituzione
La libertà di iniziativa economica deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento, inclusi quelli fiscali applicabili all'attività di raccolta delle scommesse.
Articolo 53 della Costituzione
L'effettivo esercizio dell'attività economica costituisce il presupposto per l'applicazione dell'imposta, indipendentemente dalla regolarità della concessione.
Corte costituzionale, sentenza n. 27/2018
La pronuncia è richiamata a sostegno della compatibilità costituzionale dell'assoggettamento all'imposta degli operatori privi di concessione, per evitare disparità di trattamento e ingiustificate esenzioni.
Massime di principio
- Nel settore delle scommesse, l'obbligo fiscale deriva dall'effettivo svolgimento dell'attività, non dal possesso di una concessione amministrativa.
- L'assenza, l'irregolarità o l'inefficacia della concessione non trasformano l'attività abusiva in un'attività fiscalmente esente.
- Quando l'attività è svolta per conto di un terzo, possono essere responsabili in solido sia il gestore materiale sia il soggetto per conto del quale la raccolta viene effettuata.
- In situazioni analoghe occorre distinguere il piano amministrativo, relativo alla legittimità della concessione, dal piano tributario, relativo all'imponibilità dell'attività effettivamente esercitata.
- L'interpretazione tende a evitare che la violazione delle regole autorizzatorie produca un vantaggio fiscale rispetto agli operatori regolari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 set 2018Sentenza del 27/09/2018 n. 54 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 27 set 2018Sentenza del 27/09/2018 n. 168 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 27 set 2018Sentenza del 27/09/2018 n. 809 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 27 set 2018Sentenza del 27/09/2018 n. 810 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 27 set 2018Sentenza del 27/09/2018 n. 813 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 27 set 2018Sentenza del 27/09/2018 n. 1679 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →