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Sentenza

Sentenza del 27/09/2018 n. 6507 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Varia - Soggetto passivo - Imposta su concorsi pronostici e scommesse - Concessione - Necessità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo dell'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Si discute, in particolare, se l'obbligo tributario presupponga il possesso di una concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. La sentenza interpreta l'articolo 3 del decreto legislativo n. 504/1998 nel senso che è soggetto passivo chiunque gestisca, con qualsiasi mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, anche in assenza o in caso di inefficacia della concessione.

La decisione

La concessione non è necessaria per assumere la qualità di soggetto passivo dell'imposta. Anche l'attività esercitata senza concessione, o con concessione inefficace, resta imponibile. Se la raccolta è svolta per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni. La soluzione è giustificata anche dall'esigenza di evitare che gli operatori abusivi beneficino di un'ingiustificata esenzione rispetto agli operatori muniti di concessione, in contrasto con i principi di uguaglianza, libertà di iniziativa economica e capacità contributiva.

Norme richiamate

  • Art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504

    Soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.

    La norma individua il soggetto passivo sulla base dell'effettivo esercizio dell'attività di gestione o raccolta delle scommesse, non sulla base dell'esistenza o validità della concessione amministrativa.

  • Art. 1, comma 66, legge 13 dicembre 2010, n. 220

    La disposizione è richiamata quale riferimento normativo per la disciplina dell'imposta e della responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione delle scommesse.

  • Articolo 3 della Costituzione

    Il principio di uguaglianza impedisce di trattare fiscalmente in modo più favorevole chi esercita abusivamente la stessa attività svolta da operatori muniti di concessione.

  • Articolo 41 della Costituzione

    La libertà di iniziativa economica deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento, inclusi quelli fiscali applicabili all'attività di raccolta delle scommesse.

  • Articolo 53 della Costituzione

    L'effettivo esercizio dell'attività economica costituisce il presupposto per l'applicazione dell'imposta, indipendentemente dalla regolarità della concessione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 27/2018

    La pronuncia è richiamata a sostegno della compatibilità costituzionale dell'assoggettamento all'imposta degli operatori privi di concessione, per evitare disparità di trattamento e ingiustificate esenzioni.

Massime di principio

  • Nel settore delle scommesse, l'obbligo fiscale deriva dall'effettivo svolgimento dell'attività, non dal possesso di una concessione amministrativa.
  • L'assenza, l'irregolarità o l'inefficacia della concessione non trasformano l'attività abusiva in un'attività fiscalmente esente.
  • Quando l'attività è svolta per conto di un terzo, possono essere responsabili in solido sia il gestore materiale sia il soggetto per conto del quale la raccolta viene effettuata.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere il piano amministrativo, relativo alla legittimità della concessione, dal piano tributario, relativo all'imponibilità dell'attività effettivamente esercitata.
  • L'interpretazione tende a evitare che la violazione delle regole autorizzatorie produca un vantaggio fiscale rispetto agli operatori regolari.

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