Sentenza n. 16255/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/D2 - Diritto Tributario, con i verbali e gli atti presupposti della procedura, inclusi quelli relativi alla qualificazione e alla nomina della commissione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e autorità)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato il giudizio di non idoneità, articolando tre motivi. Con il primo ha contestato la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: ha sostenuto che, dopo il soccorso istruttorio, la commissione avesse travisato i chiarimenti sul proprio contributo a un gruppo di ricerca e non avesse riconosciuto altri titoli relativi all'attività presso un centro di ricerca e alla partecipazione a un sottogruppo internazionale; ha inoltre contestato la mancata valutazione positiva di premi scientifici. Quanto alle pubblicazioni, ha denunciato superficialità, travisamento, illogicità e carenza di motivazione nei giudizi individuali, contestando, tra l'altro, le osservazioni sulla collocazione temporale delle opere, sulla monografia relativa all'IVA e all'economia digitale, sulla lunghezza di alcuni contributi, su asserite carenze di note e bibliografia, nonché errori relativi al dipartimento di afferenza e l'uso di espressioni linguistiche o tecniche improprie. Ha anche censurato il giudizio di un commissario perché ritenuto un mero riassunto privo di critica effettiva. Con il secondo motivo ha lamentato difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà, sviamento e difetto di istruttoria, sostenendo che i giudizi individuali e collegiali fossero ripetitivi e autoreferenziali e avessero esaminato solo alcuni aspetti dei lavori, senza una valutazione complessiva della produzione scientifica. Con il terzo motivo ha dedotto l'illegittimità derivata della disciplina e degli atti di selezione e nomina dei commissari: a suo avviso, la legge n. 240/2010 riservava alle università di appartenenza la valutazione dei professori, mentre regolamento, decreto ministeriale e decreto direttoriale avrebbero attribuito all'ANVUR l'accertamento della qualificazione scientifica; ha inoltre sostenuto che fosse necessaria una valutazione motivata di titoli e pubblicazioni dei commissari e dedotto incompetenza e vizi della composizione della commissione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha esaminato anzitutto il terzo motivo e ha escluso che vi fosse confusione o sovrapposizione illegittima tra l'accertamento ANVUR della qualificazione scientifica, basato sui criteri e sui valori-soglia, e la positiva valutazione dell'attività dei professori prevista dalla legge, rilasciata dalle università: nel caso concreto quest'ultima risultava acquisita e il decreto direttoriale ne richiedeva l'attestazione. Ha inoltre ritenuto che l'obbligo di un curriculum pubblico coerente con i criteri e parametri di legge non imponesse una nuova valutazione motivata di titoli e pubblicazioni degli aspiranti commissari; la coerenza era assicurata dal modello di curriculum previsto per la procedura. Quanto ai giudizi sulle pubblicazioni, ha respinto le censure esaminate: il commissario poteva limitarsi ai lavori effettivamente sottoposti a valutazione, mentre la produzione ulteriore rilevava per gli indicatori; le critiche alla monografia e agli articoli erano contrastate da motivazioni specifiche sulle carenze teoriche, metodologiche, bibliografiche e qualitative, e in parte si risolvevano in una contrapposizione apodittica della valutazione del candidato a quella tecnico-discrezionale della commissione, senza adeguato riscontro documentale. Ha ritenuto irrilevante l'errata indicazione del dipartimento di afferenza perché non era spiegato come incidesse sulla valutazione scientifica; ha chiarito che il riferimento ai punti di collegamento con il territorio riguardava il fenomeno dell'economia digitale, non i lavori del candidato; ha escluso contraddizione tra il riconoscimento di aspetti positivi e la valutazione complessivamente negativa. Le contestazioni sul saggio e sulla nota a sentenza non si confrontavano con le ragioni qualitative effettive del giudizio, e quella relativa al saggio non era comunque supportata dalla prova dell'apparato di note. Il giudizio del commissario Perrone conteneva una ponderazione esplicita di pregi e limiti, non un mero riassunto. Il secondo motivo è stato respinto perché la commissione doveva valutare i lavori sottoposti dal candidato, non l'intera produzione scientifica, e i giudizi riportavano ragioni specifiche e non viziate da illogicità. Le censure del primo motivo relative ai titoli sono rimaste assorbite: il giudizio negativo sulle pubblicazioni era autonomamente sufficiente a giustificare il diniego dell'abilitazione. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Ministero dell'Università e della Ricerca euro 2.000,00 oltre accessori; spese compensate nei rapporti con le altre parti.
Norme richiamate
art. 16, comma 3, lett. h), l. 240/2010
Il richiesto “possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla (ascia e al settore di appartenenza)”, non implica affatto l’esigenza che venga esperita una valutazione motivata dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati.
Il requisito del curriculum pubblico coerente con i criteri e parametri non comporta un ulteriore giudizio motivato sui titoli e sulle pubblicazioni degli aspiranti commissari; è sufficiente che le informazioni curriculari siano coerenti con quei criteri.
art. 6, comma 7, l. 240/2010
Il medesimo decreto direttoriale, d’altra parte, richiedeva a pena di esclusione che la domanda fosse corredata della “attestazione della positiva valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Legge n. 240/2010”, con ciò rendendo vieppiù evidente la confusione dei piani operata nel ricorso.
La positiva valutazione dell'attività dei professori prevista dalla legge, rilasciata dall'università di appartenenza, è distinta dall'accertamento ANVUR della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari; la procedura richiedeva l'attestazione della prima.
art. 6, comma 1, d.d. 1211/2023
Il ricorrente sostiene, in sostanza, che la disciplina regolamentare e gli atti della procedura avrebbero affidato in via esclusiva all’ANVUR il sistema di accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari, ignorando la normativa primaria che avrebbe conferito tale competenza esclusiva alle singole Università. Con ciò, tuttavia, egli confonde l’accertamento della qualificazione scientifica dei commissari, coerente con i criteri e i parametri stabiliti dall’articolo 8 e dall’Allegato E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120 e attestata dal raggiungimento dei valori-soglia, come determinati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2018, n. 589 (cfr. art. 2, co. 2, d.d. n. 1211/2023), demandata all’ANVUR (art. 6, co. 1, del d.d.), con la positiva valutazione di cui all’art. 6, co. 7, ult. periodo, della legge n. 240/2010, rilasciata dalle Università come nel caso di specie è pacificamente avvenuto giusta la documentazione depositata dalla difesa erariale.
L'accertamento ANVUR della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari, secondo criteri e valori-soglia, è distinto dalla valutazione positiva dell'attività del professore rilasciata dall'università; le due verifiche hanno oggetto e funzione diversi.
art. 8 e Allegato E d.m. 120/2016
Con ciò, tuttavia, egli confonde l’accertamento della qualificazione scientifica dei commissari, coerente con i criteri e i parametri stabiliti dall’articolo 8 e dall’Allegato E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120 e attestata dal raggiungimento dei valori-soglia, come determinati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2018, n. 589 (cfr. art. 2, co. 2, d.d. n. 1211/2023), demandata all’ANVUR (art. 6, co. 1, del d.d.), con la positiva valutazione di cui all’art. 6, co. 7, ult. periodo, della legge n. 240/2010, rilasciata dalle Università come nel caso di specie è pacificamente avvenuto giusta la documentazione depositata dalla difesa erariale.
Per la procedura in esame, la qualificazione scientifica dei commissari è accertata dall'ANVUR in base ai criteri e parametri del decreto e al raggiungimento dei valori-soglia.
art. 4, lett. b), d.m. 120/2016
Nel corso del procedimento la commissione ha sospeso la valutazione del titolo sub b) (Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale), in quanto riteneva necessario approfondire se, con riferimento al suddetto titolo, risultavano comprovati risultati scientifici confluiti in una pubblicazione, in aderenza al criterio per le candidature di II Fascia, stabilito con il verbale n. 1 dell’8 febbraio 2024.
Il testo riferisce il criterio applicato dalla commissione alla valutazione del titolo di partecipazione a gruppi di ricerca: per le candidature di seconda fascia era richiesto di verificare che i risultati scientifici fossero comprovati e confluiti in una pubblicazione.
Massime di principio
- Nella selezione degli aspiranti commissari per l'abilitazione scientifica nazionale, l'accertamento ANVUR della qualificazione scientifica secondo criteri e valori-soglia è distinto dalla positiva valutazione dell'attività del professore prevista dalla legge e rilasciata dall'università di appartenenza; l'attribuzione delle due verifiche a soggetti diversi non determina, di per sé, una violazione della competenza universitaria.
- Il requisito legale di un curriculum pubblico coerente con i criteri e parametri applicabili non impone che gli aspiranti commissari siano sottoposti a una nuova valutazione motivata dei titoli e delle pubblicazioni analoga a quella richiesta per il conseguimento dell'abilitazione.
- La commissione dell'abilitazione valuta la qualità delle pubblicazioni effettivamente sottoposte dal candidato, mentre la produzione scientifica ulteriore può rilevare ai fini degli indicatori ma non deve essere inclusa nel giudizio qualitativo sui lavori presentati.
- Il sindacato giurisdizionale sui giudizi tecnico-discrezionali delle commissioni scientifiche non consente di sostituire la valutazione del giudice o del candidato a quella della commissione; le contestazioni devono indicare e documentare specifici vizi di logicità, istruttoria o motivazione e confrontarsi con le effettive ragioni del giudizio.
- Un giudizio scientifico può riconoscere aspetti positivi di un'opera e tuttavia concludere per la non idoneità quando esponga anche limiti qualitativi ritenuti prevalenti; la compresenza di apprezzamenti positivi e negativi non è, da sola, contraddittoria.
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