Cassazione Civile, Sentenza n. 21049/2024 del 27/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la pronuncia della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato prescritti i loro diritti al risarcimento dei danni, ritenendo che gli atti interruttivi dedotti (in particolare le costituzioni di parte civile nei processi penali: Milano 1997 e Roma 2001) avessero solo effetto istantaneo e non un effetto interruttivo-sospensivo permanente della prescrizione sino al passaggio in giudicato della sentenza penale. I ricorrenti sostenevano che la costituzione di parte civile interrompeva la prescrizione in via permanente fino all'irrevocabilità della sentenza penale e che, essendosi tutti costituiti parti civili nel processo milanese del 1997, avevano validamente interrotto il termine quinquennale decorrente dal fallimento del 1994.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso ritenendoli fondati. Ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale prevalente e le Sezioni Unite secondo cui la costituzione di parte civile nel processo penale produce un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento (che riprende a decorrere solo dall'irrevocabilità della sentenza penale). Ha altresì affermato che tale effetto si estende ai condebitori solidali e che l'insinuazione al passivo concorsuale è equiparabile alla domanda giudiziale ai fini dell'interruzione. Nel caso concreto, poiché i ricorrenti si erano costituiti parti civili nel processo milanese del 1997, la prescrizione quinquennale decorrente dal 1994 è risultata interrotta; pertanto la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, con istruzioni per verificare nuovamente la prescrizione e regolare le spese.
Norme richiamate
art. 1310 c.c.
Riconosciuta la solidarietà fra responsabili connessi allo stesso evento dannoso; l'interruzione della prescrizione per atto giudiziale nei confronti di un debitore solidale vale anche per gli altri condebitori solidali.
art. 2945 c.c.
L'insinuazione al passivo concorsuale è equiparata alla domanda giudiziale e determina l'interruzione del termine di prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale.
art. 2055 c.c.
Fondamento della responsabilità solidale per fatto concorsuale: le azioni od omissioni convergenti nell'evento pregiudizievole determinano responsabilità solidale, con applicazione degli effetti dell'art. 1310 c.c. in tema di interruzione della prescrizione.
artt. 2943, 2947 c.c.
Richiamati nel quadro delle norme sulla prescrizione e sull'interruzione; la Corte ha valutato la corretta applicazione degli istituti di interruzione/sospensione ai fatti di causa.
artt. 727, 757, 760 c.c.
Norme richiamate in relazione alla ripartizione dei crediti ereditari e alla possibilità di restituzione delle quote ereditarie; la Cassazione ha ritenuto assorbiti gli esami secondari in ragione dell'accoglimento dei primi motivi.
Giurisprudenza e Sez. U., sent. n. 8348/2013 e altre
Principio consolidato che la costituzione di parte civile interrompe la prescrizione fino all'irrevocabilità della sentenza penale; confermato dall'orientamento prevalente delle Sezioni della Cassazione e dalle Sezioni Unite.
Massime di principio
- La costituzione di parte civile nel processo penale interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento in modo permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza penale: il termine di prescrizione riprende a decorrere solo dall'irrevocabilità della pronuncia penale.
- L'effetto interruttivo della costituzione di parte civile si estende ai condebitori solidali anche se questi non sono stati parte nel processo penale: l'azione nel penale verso uno dei responsabili interrompe la prescrizione per tutti i coobbligati solidali.
- L'insinuazione al passivo di una procedura concorsuale (domanda di ammissione al passivo) è assimilata alla domanda giudiziale e interrompe la prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura; ciò può interrompere la prescrizione anche nei confronti di soggetti solidali (es. CONSOB) responsabili per la medesima origine del danno.
- Nelle azioni risarcitorie collegate a reati e a procedure concorsuali è essenziale individuare correttamente il dies a quo (es. data del fallimento) e verificare se atti interruttivi siano stati compiuti entro i termini di legge: l'assenza di costituzioni o di atti interruttivi nel periodo utile comporta la prescrizione.
- Quando si contestano decisioni di merito sulla prescrizione, il giudice di rinvio deve effettuare una verifica puntuale dell'effettiva tempestività e dell'efficacia degli atti interruttivi indicati (date, contenuti e destinatari), tenendo conto della giurisprudenza che riconosce l'effetto sospensivo fino all'irrevocabilità della sentenza penale.
- In presenza di pluralità di procedimenti penali collegati (es. processi in epoche diverse), va valutato se la costituzione di parte civile in un processo anteriore è idonea a proteggere i crediti rispetto al dies a quo del danno; la mancata costituzione nel procedimento anteriore può produrre la prescrizione.
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