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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21049/2024 del 27/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la pronuncia della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato prescritti i loro diritti al risarcimento dei danni, ritenendo che gli atti interruttivi dedotti (in particolare le costituzioni di parte civile nei processi penali: Milano 1997 e Roma 2001) avessero solo effetto istantaneo e non un effetto interruttivo-sospensivo permanente della prescrizione sino al passaggio in giudicato della sentenza penale. I ricorrenti sostenevano che la costituzione di parte civile interrompeva la prescrizione in via permanente fino all'irrevocabilità della sentenza penale e che, essendosi tutti costituiti parti civili nel processo milanese del 1997, avevano validamente interrotto il termine quinquennale decorrente dal fallimento del 1994.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso ritenendoli fondati. Ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale prevalente e le Sezioni Unite secondo cui la costituzione di parte civile nel processo penale produce un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento (che riprende a decorrere solo dall'irrevocabilità della sentenza penale). Ha altresì affermato che tale effetto si estende ai condebitori solidali e che l'insinuazione al passivo concorsuale è equiparabile alla domanda giudiziale ai fini dell'interruzione. Nel caso concreto, poiché i ricorrenti si erano costituiti parti civili nel processo milanese del 1997, la prescrizione quinquennale decorrente dal 1994 è risultata interrotta; pertanto la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, con istruzioni per verificare nuovamente la prescrizione e regolare le spese.

Norme richiamate

  • art. 1310 c.c.

    Riconosciuta la solidarietà fra responsabili connessi allo stesso evento dannoso; l'interruzione della prescrizione per atto giudiziale nei confronti di un debitore solidale vale anche per gli altri condebitori solidali.

  • art. 2945 c.c.

    L'insinuazione al passivo concorsuale è equiparata alla domanda giudiziale e determina l'interruzione del termine di prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale.

  • art. 2055 c.c.

    Fondamento della responsabilità solidale per fatto concorsuale: le azioni od omissioni convergenti nell'evento pregiudizievole determinano responsabilità solidale, con applicazione degli effetti dell'art. 1310 c.c. in tema di interruzione della prescrizione.

  • artt. 2943, 2947 c.c.

    Richiamati nel quadro delle norme sulla prescrizione e sull'interruzione; la Corte ha valutato la corretta applicazione degli istituti di interruzione/sospensione ai fatti di causa.

  • artt. 727, 757, 760 c.c.

    Norme richiamate in relazione alla ripartizione dei crediti ereditari e alla possibilità di restituzione delle quote ereditarie; la Cassazione ha ritenuto assorbiti gli esami secondari in ragione dell'accoglimento dei primi motivi.

  • Giurisprudenza e Sez. U., sent. n. 8348/2013 e altre

    Principio consolidato che la costituzione di parte civile interrompe la prescrizione fino all'irrevocabilità della sentenza penale; confermato dall'orientamento prevalente delle Sezioni della Cassazione e dalle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • La costituzione di parte civile nel processo penale interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento in modo permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza penale: il termine di prescrizione riprende a decorrere solo dall'irrevocabilità della pronuncia penale.
  • L'effetto interruttivo della costituzione di parte civile si estende ai condebitori solidali anche se questi non sono stati parte nel processo penale: l'azione nel penale verso uno dei responsabili interrompe la prescrizione per tutti i coobbligati solidali.
  • L'insinuazione al passivo di una procedura concorsuale (domanda di ammissione al passivo) è assimilata alla domanda giudiziale e interrompe la prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura; ciò può interrompere la prescrizione anche nei confronti di soggetti solidali (es. CONSOB) responsabili per la medesima origine del danno.
  • Nelle azioni risarcitorie collegate a reati e a procedure concorsuali è essenziale individuare correttamente il dies a quo (es. data del fallimento) e verificare se atti interruttivi siano stati compiuti entro i termini di legge: l'assenza di costituzioni o di atti interruttivi nel periodo utile comporta la prescrizione.
  • Quando si contestano decisioni di merito sulla prescrizione, il giudice di rinvio deve effettuare una verifica puntuale dell'effettiva tempestività e dell'efficacia degli atti interruttivi indicati (date, contenuti e destinatari), tenendo conto della giurisprudenza che riconosce l'effetto sospensivo fino all'irrevocabilità della sentenza penale.
  • In presenza di pluralità di procedimenti penali collegati (es. processi in epoche diverse), va valutato se la costituzione di parte civile in un processo anteriore è idonea a proteggere i crediti rispetto al dies a quo del danno; la mancata costituzione nel procedimento anteriore può produrre la prescrizione.

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