Cassazione Civile, Sentenza n. 3233/2021 del 10/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IRES e IRAP per gli anni 2005-2006 notificata in quanto beneficiaria di una scissione parziale e quindi ritenuta coobbligata in solido con la società scissa "Istituto di vigilanza privata La Vigilante" s.r.l.. Contestava l'illegittimità della responsabilità solidale e illimitata sostenendo che il debito non era stato assegnato alla beneficiaria né risultava dal progetto di scissione o dal bilancio; sollevava altresì vizi di procedimento e carenza di motivazione della cartella e contestava l'operato della C.T.R. sul piano processuale
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di cassazione (difetto di specificità e censure non pertineneti al contenuto della sentenza impugnata o non adeguatamente illustrate). Confermata la statuizione della C.T.R. secondo cui, alla luce della disciplina fiscale e della giurisprudenza costituzionale e di questa Corte, nelle scissioni parziali le società partecipanti rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti tributari della scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio e al pagamento delle somme liquidate (indicativamente euro 17.300 in favore dell'Agenzia e importi corrispondenti in favore di Equitalia, oltre accessori e oneri indicati), oltre all'eventuale ulteriore contributo unificato previsto
Norme richiamate
art.173 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR) - comma 13 (menzione comma 12/ora 123-bis)
Nella scissione parziale i debiti fiscali della società scissa anteriori all'operazione imputano solidalmente e illimitatamente a tutte le società partecipanti all'operazione; disciplina speciale rispetto alla responsabilità civile
art.15, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472
Conferma sul piano sistematico che le società partecipanti alla scissione sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le somme dovute in conseguenza di violazioni tributarie della scissa
art.2506-bis e art.2506-quater c.c.
Normativa civilistica sulla scissione che prevede limiti diversi (in tema di obbligazioni civili) rispetto alla disciplina fiscale; la responsabilità per obbligazioni civili può essere disciplinata con limiti diversi dall'illimitata solidarietà fiscale
art.360, art.366 e art.112 c.p.c. (richiamati nella decisione)
Principi procedurali: il ricorso per cassazione è vincolato ai motivi specifici indicati (art.360) e richiede la specificità e la chiarezza delle censure (art.366); l'art.112 riguarda la regolare instaurazione e svolgimento del processo. La Corte ha ritenuto molte censure inammissibili per difetto di specificità o per censurare argomentazioni non presenti nella sentenza impugnata
art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002
Previsione procedure e obblighi relativi al contributo unificato; la Corte dà atto dell'eventuale obbligo di versamento ulteriore a carico della ricorrente
Corte costituzionale, sentenza n.90 del 26 aprile 2018
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro l'art.173 TUIR comma 13 e l'art.15 d.lgs.472/1997, confermando la legittimità della disciplina che stabilisce la responsabilità illimitata e solidale delle beneficiarie per i debiti tributari della scissa
Massime di principio
- Nelle scissioni parziali le società beneficiarie possono essere ritenute solidalmente e illimitatamente responsabili per i debiti tributari della scissa riferiti a periodi d'imposta anteriori all'operazione, anche se la quota di patrimonio loro assegnata non copre tale debito
- La disciplina fiscale della responsabilità nelle scissioni è speciale e diversa dalla disciplina civilistica: limiti civilistici (artt.2506-bis/quater c.c.) non impediscono l'applicazione della solidarietà fiscale prevista dal TUIR e dal d.lgs. 472/1997
- Per contrastare la responsabilità fiscale è strategico dimostrare in modo documentale e tempestivo che specifici debiti sono stati espressamente assegnati o che risultano chiaramente dal progetto di scissione e dai bilanci; tuttavia la possibilità di limitare la responsabilità è fortemente ridotta dalla normativa fiscale e dalla giurisprudenza
- Tra le società coobbligate rimane il diritto di regresso verso gli altri partecipanti all'operazione una volta soddisfatto il credito erariale
- Sul piano processuale, in Cassazione vanno formulate censure specifiche, con indicazione puntuale della rubrica, dei motivi e delle argomentazioni: censure generiche o che riproducono passaggi non trattati dalla sentenza impugnata sono inammissibili
- Contestate carenze della cartella di pagamento o vizi procedurali devono essere sollevate e sviluppate con specificità sia in primo grado sia in appello per poter essere valutate in sede di legittimità
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