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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17424/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria richiedeva l'imposta di registro in relazione a una donazione di denaro effettuata nell'anno d'imposta 2007. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che la somma donata era stata effettivamente impiegata per acquistare immobili e che, pertanto, ricorrevano i presupposti dell'esclusione prevista per le liberalità collegate ad atti soggetti a imposta proporzionale di registro o a IVA. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'avviso. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: primo, nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe affermato in modo generico che la prova dell'utilizzo della somma per acquistare immobili era stata raggiunta; secondo, violazione dell'art. 1, comma 4-bis, d.lgs. n. 346/1990, assumendo che l'esclusione dall'imposta non potesse operare senza prova di un vincolo della donazione all'acquisto degli immobili e, comunque, senza che tale collegamento fosse espressamente dichiarato nell'atto di compravendita.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, indicava il materiale probatorio valorizzato e consentiva il controllo del ragionamento decisorio, raggiungendo il minimo costituzionale richiesto. Ha altresì respinto il secondo motivo, affermando che l'art. 1, comma 4-bis, d.lgs. n. 346/1990 configura un'esclusione d'imposta e non un'agevolazione o esenzione in senso proprio; ne consegue che non è richiesta una espressa dichiarazione in atto da parte del contribuente, essendo sufficiente la prova di un obiettivo collegamento tra liberalità e acquisto immobiliare o di azienda soggetto a imposta proporzionale di registro o IVA. La CTR aveva quindi correttamente escluso l'imposta di donazione sulla base della documentazione prodotta, consistita in ricevute di pagamento e atti notarili, anche in ragione del breve lasso di tempo tra donazione e acquisto. Il ricorso è stato integralmente respinto. La Corte ha anche disposto la compensazione delle spese per la parziale novità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione sussiste solo quando manchi del tutto l'indicazione del criterio logico seguito dal giudice o sia assente qualsiasi disamina del quadro probatorio; una motivazione sintetica ma intellegibile non è apparente.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione è sufficiente se consente il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio.

  • art. 1, comma 4-bis, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    La disposizione è qualificata come norma di esclusione d'imposta: l'imposta sulle successioni e donazioni non si applica alle liberalità indirette collegate ad atti soggetti a imposta proporzionale di registro o a IVA, purché sia provato l'obiettivo collegamento tra liberalità e acquisto; non è richiesta un'esplicita dichiarazione nell'atto.

  • art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006

    Richiama l'istituzione dell'imposta sulle successioni e donazioni secondo il testo unico, salvo quanto previsto dai commi successivi.

  • art. 2, comma 50, d.l. n. 262/2006

    Per quanto non disposto dai commi speciali, si applicano le disposizioni del testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, in quanto compatibili.

  • art. 55, comma 1, d.lgs. n. 346/1990

    Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le regole dell'imposta di registro.

  • art. 1, Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986, Nota II-bis

    È richiamato come esempio di norma che impone espressamente l'enunciazione del requisito formale quando il legislatore lo ritiene necessario per fruire di un beneficio fiscale.

  • artt. 177 ss. c.c.

    Richiamati in via incidentale per il profilo civilistico della prova della provenienza della provvista nell'ambito della comunione legale.

Massime di principio

  • In materia di motivazione della sentenza, il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando il provvedimento non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente la mera sinteticità della motivazione se sono individuabili il materiale probatorio esaminato e la ratio della decisione.
  • L'art. 1, comma 4-bis, d.lgs. n. 346/1990 va inteso come norma di esclusione dal tributo, non come mera agevolazione: l'effetto escludente opera direttamente quando risulti un collegamento oggettivo tra liberalità e trasferimento immobiliare o di azienda soggetto a registro proporzionale o IVA.
  • Per beneficiare dell'esclusione dall'imposta sulle successioni e donazioni non è richiesta una dichiarazione espressa nell'atto di acquisto o nell'atto liberale; è invece necessaria e sufficiente la prova dell'effettivo collegamento funzionale tra la donazione e l'operazione traslativa.
  • Il requisito decisivo è sostanziale e non meramente formale: l'esclusione non dipende dall'enunciazione del collegamento nell'atto, ma dall'effettiva dimostrazione, anche mediante documenti e circostanze obiettive, che la provvista donata è stata utilizzata per l'acquisto dell'immobile o dell'azienda.
  • Quando la liberalità indiretta è collegata ad atti già assoggettati a imposta proporzionale di registro o a IVA, la fattispecie è fuori dal campo di applicazione dell'imposta sulle donazioni e non incide sulla franchigia del beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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