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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11533/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta per l'irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione, articolatosi in una fase di cognizione davanti alla Corte d'appello e alla Corte di cassazione e, poi, in una fase esecutiva con attività davanti al Tribunale di Roma e con giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. In primo grado la Corte d'appello aveva riconosciuto un indennizzo, poi rideterminato in opposizione con riduzione del 40% per il numero elevato di parti del giudizio presupposto. La ricorrente principale censurava tale riduzione e la parziale compensazione delle spese; il Ministero, con ricorso incidentale, contestava invece la legittimazione passiva del Ministero della giustizia per la parte di giudizio svolta innanzi al giudice amministrativo, la tempestività della domanda, il computo della durata ragionevole e la motivazione sul punto, sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere trattata come riferita a procedimenti separati e che il Ministero non fosse parte legittimata per la fase di ottemperanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del Ministero, ritenendo fondata la censura relativa al difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia per la fase di ottemperanza, nella quale doveva essere evocata anche l'Amministrazione competente per il giudizio davanti al giudice amministrativo. Ha quindi cassato il decreto impugnato in relazione a tale motivo e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale e l'intero ricorso principale.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3

    norma base per la domanda di equa riparazione proposta dalla parte privata

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2

    richiamata per la determinazione della durata ragionevole del processo e per il diritto all'indennizzo

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 1-bis

    consente la riduzione percentuale dell'indennizzo quando il numero delle parti del giudizio presupposto è superiore a cinquanta

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 3

    richiamato per la quantificazione dell'indennizzo in rapporto alla somma riconosciuta nel giudizio presupposto

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4

    richiamato in relazione alla tempestività della domanda di equa riparazione rispetto alla definizione del giudizio presupposto

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter

    norma che disciplina l'opposizione al decreto emesso in materia di equa riparazione

  • cod. proc. civ., art. 92

    richiamato nel motivo relativo alla compensazione delle spese di lite

  • cod. proc. civ., art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    disposizione evocata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal Ministero a sostegno della censura di motivazione apparente

  • L. 31 ottobre 1958, n. 260, art. 4

    applicato per l'errore nell'identificazione dell'amministrazione intimata; ove l'eccezione sia tempestiva, il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica al soggetto effettivamente legittimato

Massime di principio

  • In materia di equa riparazione, quando il pregiudizio lamentato deriva da procedimenti svolti davanti a giudici appartenenti a plessi giurisdizionali diversi, la legittimazione passiva va verificata separatamente rispetto alle singole fasi o ai singoli procedimenti, senza applicare in modo automatico una regola di prevalenza di un giudice sull'altro.
  • L'errore nell'individuazione dell'amministrazione passivamente legittimata, se tempestivamente eccepito dall'Avvocatura dello Stato con indicazione del soggetto corretto, impone al giudice di fissare un termine per la rinnovazione della notifica; la mancata rinnovazione comporta nullità della decisione di primo grado e cassazione con rinvio.
  • Il regime dell'art. 4 L. n. 260/1958 opera anche nei giudizi di equa riparazione e anche quando l'errore riguardi solo una parte della titolarità passiva dell'obbligazione, non solo quando sia evocato integralmente il ministero sbagliato.
  • Quando la domanda di equa riparazione riguarda ritardi ascrivibili a distinti procedimenti o a fasi soggette a diverse amministrazioni, il giudice del rinvio deve ricostruire separatamente il quantum riferibile a ciascun soggetto passivamente legittimato.
  • L'accoglimento di una questione preliminare o di rito che incide sulla corretta instaurazione del contraddittorio assorbe le altre censure, comprese quelle sulla quantificazione dell'indennizzo, sulla tempestività della domanda e sulla compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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