Sentenza del 06/10/2022 n. 29155 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento del 02/10/2012 relativo alla TARSU per l'anno 2010; in primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di motivazione dell'avviso. L'agente della riscossione ha impugnato e la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello ritenendo che l'avviso fosse fondato sulla denuncia resa dalla stessa Arciconfraternita, che indicava ubicazione ed estensione dei locali; la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi (tra cui preteso giudicato esterno, vizio di valutazione probatoria, violazione del diritto di partecipazione al procedimento, carenza di legittimazione passiva per concessione dei loculi, esenzione per luogo di culto, e vizio di motivazione sull'indicazione delle somme e della superficie).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: il presunto giudicato esterno non era idoneo a vincolare la decisione (sentenze su annualità diverse o prive di accertamenti permanenti), la CTR non ha errato nel valorizzare che la pretesa era conforme alla denuncia presentata dal contribuente e che l'onere di indicare e provare eventuali esenzioni compete al contribuente (D.Lgs. 507/1993, art. 62 e 70). La Corte ha inoltre osservato che l'eventuale status di luogo di culto o la disponibilità dei locali dovevano essere dedotti e provati in sede di denuncia; le questioni di fatto sollevate sono inammissibili in sede di cassazione. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione delle parti intime; segnalazione della possibile maggiorazione del contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002 art.13.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2909
Richiamato nella discussione sul giudicato esterno: il giudicato in materia tributaria vincola solo entro i limiti degli elementi costitutivi e della causa petendi; sentenze relative ad annualità diverse o prive di accertamenti permanenti non vincolano.
Codice di procedura civile, artt. 112, 115, 116, 132, 189, 277, 324, 359, 360
Richiamati per questioni processuali: valutazione critica delle doglianze sulla motivazione e sull'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto inammissibili (o non fondati) i rilievi che in realtà miravano a riconsiderare fatti di merito non sindacabili in cassazione.
Costituzione, art. 111, comma 6
Richiamato in relazione al diritto di partecipazione al procedimento; la Corte ha ritenuto che la partecipazione sia stata di fatto assicurata trattandosi di avviso di pagamento fondato su denuncia del contribuente.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
Invocata in relazione alle garanzie procedurali del contribuente; la Corte ha ritenuto che la regolarità procedurale sia stata implicitamente valutata e non violata.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Rilevante rispetto alle regole di partecipazione e trasparenza del procedimento amministrativo; la Corte ha ritenuto la mancata contestazione rilevante e che non sussista violazione in concreto.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
La Corte ha affermato che le deroghe/esenzioni dalla tassa vanno indicate e provate nella denuncia prevista dall'art. 62; l'esenzione non opera automaticamente ma solo se il contribuente ha adempiuto all'onere di informazione.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70
Richiama l'onere di denuncia del contribuente: chi pretende l'esclusione deve preventivamente denunziare e fornire gli elementi per l'esenzione; la mancata denuncia impedisce di far valere l'esenzione in giudizio.
L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 2, comma 1
Citando norme relative allo status degli enti ecclesiastici, la Corte ha però escluso un'esenzione automatica per cimiteri gestiti da enti ecclesiastici e ha richiamato l'esigenza di accertamento concreto.
L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 7
Riferita al quadro normativo sulle agevolazioni/enti ecclesiastici; la Corte ha comunque richiesto prova concreta della destinazione a culto per riconoscere eventuali esenzioni.
DPR n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. n. 228/2012)
Richiamato per l'effetto sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuale ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente.
Codice di diritto canonico, canone 1205
"Sono luoghi sacri quelli che vengono destinati al culto divino o alla sepoltura dei fedeli mediante la dedicazione o la benedizione, a ciò prescritte dai libri liturgici"
Utilizzato per distinguere il cimitero dai luoghi di culto: il cimitero è luogo sacro ma non necessariamente 'luogo di culto' con le conseguenze giuridiche fiscali che la ricorrente pretendeva.
Massime di principio
- Il giudicato in materia tributaria vincola solo per fatti a efficacia permanente/pluriennale e nei limiti della causa petendi; sentenze su annualità diverse o prive di accertamenti permanenti non impediscono il riesame di un atto impositivo relativo a diversa annualità.
- Se la pretesa impositiva è basata sulla denuncia resa dal contribuente, l'amministrazione e il giudice possono darvi valore probatorio: il contribuente deve contestare tempestivamente la corrispondenza tra denuncia e avviso. In appello e in cassazione non è consentita una nuova, ampia rivalutazione dei fatti di merito.
- L'esenzione o esclusione dalla tassa sui rifiuti per luoghi/aree particolari (es. porzioni di cimitero, luoghi di culto) non opera automaticamente: il contribuente ha l'onere di denunciarne la sussistenza e di fornire la prova, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 507/1993 (art. 62 e 70).
- La distinzione tra avviso di pagamento e avviso di accertamento è rilevante: le garanzie procedurali e le impugnazioni possono differire; la mancata partecipazione a un procedimento di accertamento non è automaticamente sovrapponibile a un avviso di pagamento fondato su denuncia del contribuente.
- In sede di Cassazione sono inammissibili i motivi che, sotto vesti di questioni di diritto, mirano in realtà a rinnovare la valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- Per ottenere esenzioni fiscali o controdedurre a rilevazioni catastali/di superficie contestate, è essenziale documentare puntualmente la diversa destinazione d'uso o la reale superficie già in sede di denuncia o nei primi gradi di giudizio; ragioni tardive o generiche sono difficilmente accolte.
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