Sentenza del 11/05/2021 n. 12376 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava il diniego di autotutela relativo ad avvisi di accertamento e atti di contestazione. In cassazione deduceva, con un unico motivo articolato in più sub-motivi, violazione e falsa applicazione di varie norme (tra cui norme tributarie e di procedimento amministrativo) e omesso esame di fatti decisivi, riproducendo ampi passi degli atti di causa e contestando la valutazione dell'ufficio e dei giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non rispettava i requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità richiesti per il ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c. e art. 360 c.p.c.): il gravame conteneva ripetute trascrizioni integrali degli atti, motivazioni confuse, censure aggregate in un unico motivo non tassativo e senza il necessario raffronto tra norma impugnata e statuizioni della sentenza. Inoltre alcune censure erano inammissibili alla stregua dell'art. 348-ter c.p.c. (censure art. 360, comma 1, n.5, contro sentenza d'appello che conferma il primo grado). La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia (liquidate in Euro 13.000,00 per compensi), oltre all'ulteriore importo del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 5
Indica le categorie di vizio deducibili in cassazione (tra cui violazione di norme e omesso esame di fatti decisivi). La Corte richiama che le censure devono essere formulate in modo specifico e inquadrate nelle categorie dell'art. 360; le censure ex n.5 sono inoltre soggette a limiti di ammissibilità ex art. 348-ter c.p.c. quando la sentenza d'appello conferma il primo grado.
art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Impone i requisiti di chiarezza e sinteticità del ricorso per cassazione; il ricorso deve sintetizzare i profili di fatto e diritto posti a fondamento delle doglianze. La mancata osservanza comporta l'inammissibilità.
art. 348-ter c.p.c., ultimo comma
Introduce limiti all'ammissibilità di certe censure (in particolare l'art. 360, n.5) quando la sentenza impugnata è quella di appello che ha confermato il primo grado; la Corte ha ritenuto alcune censure inammissibili per questo motivo.
L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 10 e art. 7
Norme richiamate dal ricorrente per contestare i comportamenti dell'Amministrazione finanziaria; la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha esaminato il contenuto precettivo delle norme né indicato in modo preciso dove la sentenza le avrebbe violate.
L. n. 241/1990, art. 3
Richiamata in relazione ai doveri di motivazione e trasparenza dell'atto amministrativo; la Corte richiede che il ricorrente dimostri specificamente il contrasto tra la motivazione impugnata e il precetto normativo.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater e 1-bis
Disciplina il contributo unificato; la Corte ha disposto che ricorrente versi l'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, in applicazione della norma.
Art. 24 e art. 111 Cost., art. 6 CEDU
Richiamate dalla Corte per bilanciare il diritto di difesa e il principio del giusto processo con l'esigenza di efficienza procedurale: il diritto di difesa non esime dal rispetto dei requisiti minimi di chiarezza e sintesi nell'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità previsti dagli artt. 366 e 360 c.p.c.: selezionare e indicare chiaramente i profili di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze, evitando la riproduzione integrale degli atti.
- Ogni motivo di ricorso deve essere tassativo e specifico: non è ammessa una critica generica o un 'mappone' di più profili confusi in un unico motivo.
- Quando si denuncia la violazione di una norma (art. 360, n.3), è obbligatorio indicarne il contenuto precettivo e confrontarlo puntualmente con le motivazioni della sentenza impugnata, richiamando espressamente i passaggi contestati.
- Le censure per omesso esame di fatto (art. 360, n.5) sono soggette a limiti di ammissibilità, in particolare quando l'appello ha confermato la decisione di primo grado (art. 348-ter c.p.c.); valutare prima l'ammissibilità di tali doglianze.
- Pronunce penali (assoluzioni, archiviazioni) o decisioni rese inter alios non producono automaticamente effetti di giudicato sugli atti impositivi tributari: occorre valutare la loro rilevanza probatoria e processuale in modo specifico.
- La mancata osservanza delle regole formali e di contenuto del ricorso per cassazione può comportare non solo l'inammissibilità, ma anche la condanna alle spese e l'obbligo di ulteriori versamenti (contributo unificato).
- Prima di proporre ricorso in cassazione, è consigliabile qualificare separatamente le questioni di fatto e di diritto, predisporre più motivi distinti e, se possibile, chiedere consulenza qualificata per garantire il rispetto dei rigorosi requisiti formali.
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