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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05382/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da una serie di post pubblicati su Facebook tra il 2015 e il 2021 con cui il convenuto in primo grado aveva rivolto al defunto Luigi Cadorna espressioni aspre, offensive e dileggianti, ritenute lesive della sua memoria. Il nipote del defunto aveva chiesto in via risarcitoria, iure proprio, il pagamento di euro 10.000 per il danno non patrimoniale derivante dall’offesa alla memoria del congiunto. Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando anche alla cancellazione dei post e a una penale di mora; la Corte d’appello aveva confermato la decisione. In Cassazione il soccombente ha dedotto: 1) difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire del nipote, sostenendo che le espressioni riguardassero solo il giudizio storico-politico sull’operato militare del defunto e non la sfera personale o familiare; 2) violazione del diritto di critica ex art. 21 Cost. e art. 51 c.p., insistendo che i post fossero scriminati perché riferiti a fatti storici veri e di interesse pubblico, e richiamando anche l’esito di un parallelo procedimento penale archiviato; 3) motivazione apparente sulla prova e quantificazione del danno non patrimoniale, poiché la Corte territoriale avrebbe confermato la liquidazione senza indicare quali concrete conseguenze pregiudizievoli fossero state provate; 4) e 5) ulteriori censure su onere della prova, presunzioni e criteri di liquidazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la statuizione secondo cui gli apprezzamenti ingiuriosi rivolti a un defunto possono ledere la sua memoria e riverberarsi sulla reputazione dei congiunti, e ha escluso che nel caso concreto l’esercizio del diritto di critica potesse coprire espressioni meramente insultanti e non continenti. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la motivazione della Corte d’appello era solo apparente nella parte in cui confermava la sussistenza e l’entità del danno non patrimoniale, senza indicare quali concrete conseguenze pregiudizievoli fossero state provate in capo al nipote. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado.

  • art. 702-ter c.p.c.

    richiamato in relazione all'ordinanza resa dal Tribunale in primo grado.

  • art. 100 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per eccepire il difetto di legittimazione e di interesse ad agire del nipote; la Corte ha ritenuto infondata la censura.

  • art. 51 c.p.

    richiamato come scriminante del diritto di critica; la Corte ha ribadito che esso opera solo se rispettati i limiti di continenza, verità e interesse pubblico.

  • art. 21 Cost.

    richiamato a fondamento del diritto di critica; la Corte ne ha affermato la rilevanza costituzionale, ma non prevalente in presenza di offese non continenti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come norma sulla necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per dedurre la nullità della sentenza con motivazione apparente.

  • art. 597, comma 3 c.p.

    richiamato dalle parti e dalla Corte come norma penale evocata in relazione all'offesa alla memoria del defunto.

  • art. 595, commi 2 e 3 c.p.

    richiamato come base della contestazione penale di diffamazione aggravata, utilizzata anche come parametro descrittivo della condotta offensiva.

  • art. 290 c.p.

    menzionato nel richiamo al parallelo procedimento penale archiviato.

  • art. 2697 c.c.

    evocato nel quarto motivo in tema di onere della prova; motivo poi assorbito.

  • art. 2729 c.c.

    evocato nel quarto motivo in tema di presunzioni semplici; motivo poi assorbito.

  • art. 1223 c.c.

    evocato nel quinto motivo come norma sui danni risarcibili; motivo poi assorbito.

  • art. 1226 c.c.

    evocato nel quinto motivo in tema di liquidazione equitativa; motivo poi assorbito.

  • art. 2056 c.c.

    evocato nel quinto motivo sui criteri di liquidazione del danno aquiliano; motivo poi assorbito.

  • art. 2059 c.c.

    evocato nel quinto motivo sul danno non patrimoniale; motivo poi assorbito.

  • art. 185 c.p.

    evocato nel quinto motivo quale base della risarcibilità del danno da reato; motivo poi assorbito.

Massime di principio

  • L'offesa alla memoria di una persona defunta può integrare un pregiudizio risarcibile in capo ai prossimi congiunti, poiché la lesione della memoria del defunto può riflettersi sulla reputazione dei familiari più stretti.
  • Il diritto di critica, anche storica o politica, non legittima l'uso di insulti, dileggi o espressioni gratuitamente offensive: restano necessari i limiti della continenza verbale, della pertinenza, della verità del fatto narrato e dell'interesse pubblico alla divulgazione.
  • Quando il danno non patrimoniale è dedotto in giudizio, esso non si presume in re ipsa: deve essere allegato e provato, anche per presunzioni, e il giudice che lo liquida in via equitativa deve indicare gli elementi di fatto considerati e le ragioni della concreta quantificazione.
  • La motivazione è solo apparente quando il giudice afferma in astratto la risarcibilità del danno ma omette di spiegare quali conseguenze pregiudizievoli siano state effettivamente accertate e poste a base della liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieDanno da illecito trattamentoSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiDanno non patrimonialeOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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