Ordinanza n. 1008/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoche di tre nulla osta al lavoro subordinato e diniego della richiesta di assunzione da parte della nuova società, con negazione del subentro
Esito
La controversia
La società e i tre lavoratori stranieri hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, i provvedimenti con cui la Prefettura di Bergamo ha revocato i nulla osta al lavoro subordinato già rilasciati ai lavoratori, nonché la successiva comunicazione con cui ha respinto la richiesta della nuova società di procedere alle assunzioni e ha negato la possibilità di subentro. Nell’ambito della verifica preliminare degli atti processuali, il Collegio ha rilevato che la copia per immagine della procura alle liti, conferita su supporto cartaceo, non era asseverata. Ai fini della decisione sull’istanza cautelare, il Collegio ha inoltre ritenuto necessario acquisire dalla Prefettura una relazione e la documentazione relativa al procedimento amministrativo.
La decisione
Il Collegio non ha deciso nel merito il ricorso né l’istanza cautelare. Ha rilevato l’irregolarità della procura alle liti, per violazione dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, delle regole tecnico-operative richiamate, assegnando ai ricorrenti un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per regolarizzare la procura ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a. Poiché la costituzione dell’Amministrazione era di mero stile e non consentiva una compiuta delibazione cautelare, ha ordinato alla Prefettura di Bergamo di depositare una relazione e la documentazione relativa al procedimento entro il 10 settembre 2026. La trattazione dell’incidente cautelare è stata rinviata all’udienza camerale del 7 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
La copia per immagine della procura alle liti conferita su supporto cartaceo deve rispettare gli adempimenti di asseverazione previsti per il deposito telematico; in mancanza, la procura deve essere regolarizzata.
art. 8, comma 2, Regole tecnico-operative e specifiche tecniche allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021
Prevede gli adempimenti tecnico-operativi rilevanti per la copia informatica della procura alle liti.
art. 44, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione della procura alle liti irregolare.
Massime di principio
- La mancata asseverazione della copia per immagine della procura alle liti conferita su supporto cartaceo costituisce un’irregolarità regolarizzabile mediante assegnazione di un termine perentorio ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a.
- Quando la documentazione depositata dall’amministrazione non consente una compiuta valutazione della domanda cautelare, il giudice amministrativo può ordinare il deposito di una relazione e degli atti del procedimento, rinviando la trattazione dell’incidente cautelare a una successiva camera di consiglio.
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