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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23593/2020 del 27/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato sottoposto a procedimento disciplinare per più addebiti: a) aver indotto una cliente, che aveva presentato un esposto, a conferirgli l'incarico promettendo che gli onorari sarebbero stati dovuti solo in caso di vittoria e che le sarebbero state richieste solo le spese processuali (condotta protrattasi fino a gennaio 2013); b) aver poi richiesto ed ottenuto compensi contrari alla promessa, spacciandoli come semplici spese proporzionali al valore della causa; c) aver indotto la cliente, dopo la sua sospensione, a non revocargli il mandato affermando falsamente che la causa fosse sua; d) aver offerto di curare gratuitamente eventuali impugnazioni dopo l'esito negativo del primo grado. In primo grado il Consiglio distrettuale irrogò la sospensione di 3 mesi. Il ricorrente impugnò dinanzi al CNF per più motivi: prescrizione dell'azione disciplinare; violazioni normative e di imparzialità procedurale; travisamento dei fatti e delle prove; carente motivazione; insussistenza dell'accusa di accaparramento di clientela; eccessività della sanzione. Il CNF ha declarado prescritta la condotta relativa al capo a) e ha riformato parzialmente riducendo la sospensione a 2 mesi confermando il resto delle valutazioni.

La decisione

La Corte, a Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso del Longarini e ha confermato la pronuncia del CNF nella sostanza: ha ritenuto fondata la declaratoria di prescrizione solo con riguardo al capo a) (fattispecie esauritasi nella primavera 2009) applicando il termine quinquennale dell'art. 51 R.D.L. n. 1578/1933; ha condiviso la ricostruzione del CNF sulla legittimità del procedimento istruttorio e sulla adeguatezza della motivazione e della valutazione probatoria (in particolare la credibilità della deposizione della cliente); ha escluso che la mancata costituzione di una "apposita sezione disciplinare" del CNF ledga l'indipendenza o la natura giurisdizionale dell'organo; ha affermato che il procedimento disciplinare forense ha natura amministrativa speciale senza termini perentori di definizione e che una transazione tra avvocato e cliente non estingue automaticamente l'azione disciplinare; ha ritenuto adeguata la sanzione ridotta a due mesi; ha respinto i motivi di cassazione come infondati o inammissibili e ha dichiarato assorbita la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'impugnata decisione.

Norme richiamate

  • Legge n. 247/2012, art. 61, comma 1

    "apposita sezione disciplinare"

    La Corte ha ritenuto che la mancata costituzione interna di una sezione disciplinare del CNF non invalida le decisioni adottate dall'organo nella sua composizione integrale e non ne compromette l'indipendenza o la natura giurisdizionale

  • R.D.L. n. 1578/1933, art. 51

    "termine prescrizionale quinquennale"

    Il termine quinquennale di prescrizione è applicabile; la condotta riferita al capo a) si è estinta per prescrizione essendosi esaurita nella primavera 2009, mentre gli altri addebiti più recenti non erano prescritti in quanto il termine è stato interrotto dall'apertura del procedimento

  • Codice deontologico forense, artt. 5, 6 e 19

    Le condotte contestate sono state ricondotte a violazioni del Codice deontologico (accaparramento di clientela, informazioni ingannevoli su onorari e dovere di correttezza verso il cliente), giustificando l'avverbazione disciplinare

  • Regolamento CNF 21/02/2014 n. 2, artt. 10, commi 3 e 4; 21; 22; 24

    I poteri istruttori e discrezionali dell'organo disciplinare sono legittimi; il regolamento non impone termini perentori di definizione del procedimento disciplinare salvo la tutela del diritto di difesa; l'istruttoria può svolgersi in più udienze senza nullità automatica se il diritto di partecipazione è garantito

  • Codice di procedura civile - artt. 132 c.p.c., 116 e 246 c.p.c.; disposizioni attuative 118

    La Corte ha ritenuto che la motivazione del CNF sia adeguata e che la valutazione selettiva e prudente delle prove rientra nel suo potere; non si è configurata la mancanza della motivazione ex art. 132 c.p.c.

  • Costituzione, art. 97

    Non è emersa violazione del principio del buon andamento (art. 97 Cost.) in relazione all'attività istruttoria svolta dal CDD, poiché sono state rispettate le garanzie di partecipazione e difesa dell'incolpato

  • Costituzione, art. 111

    I vizi di motivazione denunciati non hanno raggiunto il livello di violazione costituzionalmente rilevante delle garanzie processuali tali da giustificare la cassazione; il sindacato della Corte di legittimità è limitato ai profili previsti dall'art. 360 c.p.c.

  • Art. 360 c.p.c. (principi applicati dalla Corte di cassazione)

    La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità in cassazione: sono ammissibili i motivi tassativi di legge e i rilevanti vizi di motivazione (mancanza materiale, motivazione apparente, contraddittorietà insanabile, incomprensibilità oggettiva), mentre il merito probatorio resta riserva dell'organo di merito

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    La Corte ha dato atto dell'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente secondo la normativa sul contributo processuale

Massime di principio

  • La prescrizione dell'azione disciplinare si calcola in base alle regole specifiche (es. art. 51 R.D.L. 1578/1933) e può far decadere singoli addebiti se il fatto è risalente; l'apertura del procedimento interrompe il termine di prescrizione.
  • Il procedimento disciplinare forense è un procedimento amministrativo speciale: di regola non esistono termini perentori di definizione, ma devono essere garantite le formalità essenziali del contraddittorio e del diritto di difesa.
  • Una transazione o un accordo tra avvocato e cliente non estingue automaticamente l'interesse pubblico all'accertamento disciplinare; l'organo disciplinare può procedere indipendentemente dalla disponibilità delle parti private.
  • La mancata istituzione di una sezione disciplinare interna al CNF non determina di per sé la nullità delle decisioni se l'organo che decide conserva imparzialità, autonomia e composizione collegiale idonea.
  • La valutazione della prova e l'accertamento dei fatti spettano agli organi di merito (CDD, CNF); la cassazione sindaca solo vizi di legge e gravi anomalie motivazionali, non la rivalutazione del merito probatorio.
  • Promettere condizioni di pagamento ingannevoli (es. compenso dovuto solo in caso di vittoria e poi chiedere onorari) può integrare illecito deontologico (accaparramento di clientela e condotta scorretta).
  • Per prospettare con successo censure sulla motivazione in Cassazione occorre dimostrare una delle fattispecie estreme (mancanza materiale, motivazione apparente, contraddittorietà insanabile o incomprensibilità oggettiva); il semplice dissenso sulla valutazione delle prove non è sufficiente.

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