Sentenza del 01/06/2016 n. 3438 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento - Sottoscrizione - Contestazione - Onere della prova - Incombenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato che il soggetto che aveva sottoscritto l'avviso in qualità di delegato, oppure il soggetto delegante, possedesse i requisiti richiesti dall'art. 42, comma 3, del d.P.R. 600/1973. La questione riguarda quindi la validità della sottoscrizione dell'atto e la corretta attribuzione del potere di firma. In presenza di tale contestazione, l'Amministrazione deve dimostrare che il delegato e il delegante possedevano i requisiti previsti dalla legge e che la delega era valida.
La decisione
Il principio affermato è che l'onere della prova della regolarità della sottoscrizione e dell'assenza del vizio ricade sull'Amministrazione finanziaria. Ciò deriva sia dal dovere di leale collaborazione processuale, sia dal principio di vicinanza della prova, poiché la documentazione relativa a deleghe, incarichi e requisiti del firmatario è nella disponibilità dell'Amministrazione e normalmente difficilmente accessibile al contribuente. In mancanza di tale prova, la contestazione del contribuente può comportare l'invalidità dell'avviso di accertamento.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 42, comma 3
La disposizione disciplina la sottoscrizione degli avvisi di accertamento e i requisiti del soggetto delegato o delegante. Se il contribuente contesta specificamente tali requisiti, l'Amministrazione deve fornire la prova della regolarità della delega e della sottoscrizione.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta in modo specifico la legittimazione del firmatario o la validità della delega, non è normalmente sufficiente per l'Amministrazione limitarsi a produrre l'avviso sottoscritto: deve documentare i requisiti del delegato e del delegante.
- L'onere probatorio può gravare sull'Amministrazione in applicazione del principio di vicinanza della prova, quando i documenti necessari si trovano nella sua esclusiva o prevalente disponibilità.
- La contestazione deve essere formulata nel ricorso introduttivo in modo chiaro e specifico; una contestazione generica potrebbe non essere sufficiente a imporre all'Amministrazione una prova dettagliata.
- Se l'Amministrazione non dimostra la validità della delega o i requisiti richiesti dalla legge, l'avviso di accertamento può essere dichiarato invalido.
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