Sentenza del 08/05/2015 n. 9345 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2000 e 2001, con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi e conseguenti imposte IVA, IRPEG e IRAP. Ha contestato, in particolare, la carenza di motivazione degli avvisi, il recepimento acritico delle conclusioni della Polizia Tributaria, un asserito errore nell’indicazione dei corrispettivi dichiarati, l’utilizzo di dati non omogenei nel calcolo dei ricavi presunti e l’illegittimo ricorso a parametri ministeriali relativi a scarti e rese delle carni. In Cassazione ha denunciato omessa pronuncia, violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili tutti i motivi. Ha ritenuto che il contribuente non avesse trascritto gli elementi essenziali degli avvisi di accertamento e degli atti di appello, né indicato con precisione i fatti, i documenti e le ragioni logico-giuridiche necessari a dimostrare gli errori denunciati. Il secondo motivo non coglieva inoltre la motivazione effettiva della sentenza impugnata, fondata sulla natura analitico-induttiva dell’accertamento e sull’utilizzo di dati ricavati anche dalle dichiarazioni rese dal contribuente. A.A. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.500 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
È stato invocato per denunciare l’omessa pronuncia della Commissione Tributaria Regionale su alcune censure, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per genericità e mancata indicazione puntuale delle questioni non esaminate.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
La sentenza qualifica l’accertamento come analitico-induttivo, ritenendolo astrattamente legittimo quando la ricostruzione dei ricavi si fonda anche su dati e dichiarazioni del contribuente, anziché su mere presunzioni prive di collegamento con la sua situazione concreta.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3
È stato richiamato dal contribuente in relazione alla rettifica del volume d’affari IVA e all’utilizzo dei parametri ministeriali, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché non adeguatamente collegata alla motivazione della sentenza e non autosufficiente.
Art. 2729 c.c.
Il contribuente sosteneva che i parametri ministeriali costituissero, da soli, semplici presunzioni non sufficienti a fondare la rettifica. La Corte non ha esaminato nel merito tale questione, poiché il motivo non riportava gli atti necessari né coglieva la ratio decidendi.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le diverse forme di ricorso per violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale richiedono una critica specifica, completa e riferita ai passaggi effettivi della decisione e degli atti processuali. La loro formulazione astratta comporta l’inammissibilità.
Art. 378 c.p.c.
La memoria depositata dal contribuente in Cassazione non ha superato le carenze originarie dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per Cassazione le censure devono essere autosufficienti: occorre riportare o indicare con precisione i passaggi degli avvisi, degli atti processuali e della sentenza sui quali si fonda la critica.
- Non è sufficiente affermare in modo astratto che vi siano errori di calcolo, dati non omogenei o omissioni motivazionali; bisogna dimostrare concretamente quali dati siano errati, quale sarebbe il calcolo corretto e come l’errore abbia inciso sul risultato.
- Una censura deve confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza impugnata. Se il giudice ha fondato la decisione sulla natura analitico-induttiva dell’accertamento, non è sufficiente formulare un quesito riguardante una questione diversa, come l’uso dei parametri ministeriali, senza dimostrarne la rilevanza nel caso concreto.
- I parametri o gli indicatori ministeriali non possono essere contestati soltanto in via generale: per ottenere un esame nel merito occorre indicare come siano stati concretamente applicati dall’Ufficio e perché, nel caso specifico, non costituiscano elementi idonei a sostenere la ricostruzione dei ricavi.
- La mancata trascrizione o specifica indicazione degli atti indispensabili impedisce alla Corte di verificare la fondatezza delle doglianze e conduce all’inammissibilità del ricorso, anche se la questione potrebbe astrattamente essere rilevante.
- La soccombenza in Cassazione comporta normalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
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