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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14576/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti chiedevano il pagamento della differenza tra l'emolumento previsto dall'art. 58, lettera A), commi 2 e 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale 2005 e l'importo minore loro corrisposto a decorrere da gennaio 2006. La questione centrale era l'interpretazione della locuzione "anzianità di specializzazione maturata nel secondo semestre 2005": la Corte di appello aveva ritenuto che rilevasse l'anzianità maturata entro il 30 giugno 2005 (escludendo il secondo semestre), mentre i ricorrenti sostenevano che la norma includesse l'intero periodo 1.7.2005-31.12.2005, ovvero che l'anzianità maturata fino al 31.12.2005 dovesse essere considerata per il calcolo dell'assegno individuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi (secondo motivo di Mazzola e Guarneri e primo motivo di Serrani, Tudisca e Parinisi), ritenendo che il testo dell'art. 58 A.C.N. 2005 vada interpretato nel senso che l'anzianità di specializzazione "maturata nel secondo semestre 2005" comprende l'intero periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2005, e che il riferimento alla determinazione dell'assegno "al 31.12.2005" è coerente con tale lettura. La sentenza della Corte d'appello n. 1148/2015 è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per la determinazione dell'anzianità di specializzazione secondo la corretta interpretazione e per le pronunce conseguenti, compresa la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 58, lett. A), comma 3, Accordo Collettivo Nazionale 2005

    "hanno diritto, fino alla cessazione del rapporto convenzionale, ed anche in caso di trasferimento, all'assegno individuale, così come determinatosi al 31.12.2005, calcolato in base al criterio assistenziale ed all'anzianità di specializzazione maturata nel secondo semestre 2005"

    La Corte ha interpretato la locuzione "maturata nel secondo semestre 2005" come comprensiva dell'intero periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2005, e ha ritenuto coerente il riferimento alla determinazione dell'assegno al 31.12.2005.

  • Art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

    Richiamato dai ricorrenti per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto fondati profili interpretativi tali da giustificare la cassazione parziale della sentenza impugnata.

  • Artt. 1362, 1363, 1367 e 1371 cod. civ.

    Norme richiamate in tema di interpretazione del contratto; la Corte ha comunque privilegiato il senso letterale e contestuale della clausola collettiva, individuando nel testo e nella coerenza con la determinazione al 31.12.2005 la corretta interpretazione.

  • Art. 335 cod. proc. civ.

    Richiamato per giustificare la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.

  • Art. 115 cod. proc. civ.

    Invocato dalle ricorrenti successive per contestare l'omesso esame di un fatto decisivo; però la Corte ha deciso accogliendo motivi di interpretazione testuale senza necessità di valorizzare ulteriormente quell'eccezione.

Massime di principio

  • Quando una clausola collettiva indica un periodo (es. "maturata nel secondo semestre 2005"), l'interpretazione naturale include l'intero intervallo temporale indicato, salvo chiaro indice testuale contrario.
  • Il riferimento alla determinazione dell'assegno ad una data certa (es. "al 31.12.2005") rafforza l'interpretazione che rilevi l'anzianità maturata fino a tale data.
  • Nell'interpretazione dei contratti collettivi si deve iniziare dal significato letterale e contestuale delle parole; solo in presenza di ambiguità fondata è necessario ricorrere a criteri supplementari (intenzione comune, comportamento delle parti, coordinamento delle clausole).
  • L'assenza di avverbi come "già" può indicare che la norma intende considerare anche fatti che si realizzano nel periodo indicato, non solo quelli anteriori.
  • In caso di controversia interpretativa su criteri di anzianità o decorrenze utili a benefici economici, la Corte può rinviare la decisione al giudice di merito per il concreto calcolo e la liquidazione consequenziale dopo aver definito il principio giuridico.

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