Cassazione Civile, Sentenza n. 14846/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe parti hanno raggiunto un accordo conciliativo e la Fondazione ha prodotto il verbale di conciliazione esteso alla presente controversia. La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti e ha disposto la compensazione delle spese del processo. Non è stata pronunciata una decisione sul merito delle questioni sostanziali riguardanti la legittimità dei termini dei contratti.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la declaratoria di invalidità dei termini apposti ai contratti di lavoro a tempo determinato successivi al 2001 per lo svolgimento delle mansioni di elettricista, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la dichiarazione di illegittimità della risoluzione per scadenza del termine dell'ultimo contratto e la condanna alla ricostituzione del rapporto e al risarcimento del danno. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle norme sul lavoro a termine (art. 1, commi 1 e 2, e art. 10, comma 7, d.lgs. 368/2001).
Norme richiamate
Norma invocata dal ricorrente come motivo di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; non è stata però esaminata nel merito perché la causa è stata estinta per accordo conciliativo.
d.lgs. 368/2001, art. 1 commi 1 e 2
art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. 368/2001
Norme che disciplinano i contratti a termine e l'ambito di applicazione delle causali; il ricorrente deduceva che i termini apposti ai contratti fossero nulli o inidonei a giustificare la successione di rapporti a termine.
d.lgs. 368/2001, art. 10 comma 7
art. 10, comma 7, d.lgs. 368/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti e alle condizioni per l'uso dei contratti a tempo determinato; anche questa deduzione non è stata decisa nel merito a seguito della conciliazione.
art. 23 comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28/10/2020 n. 137, conv. L. 18/12/2020 n. 176
Norma evocata nella relazione del Sostituto Procuratore in ordine alla possibilità di chiedere la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere; ha supportato la richiesta di estinzione concordata dalle parti.
principio della cessazione della materia del contendere
Principio processuale per cui, quando le parti concordano un accordo che estingue la controversia o il fatto che ne è oggetto viene meno, il giudice dichiara cessata la materia del contendere e non decide sul merito; ciò comporta generalmente l'assenza di pronunce definitive sulle questioni sostanziali e può comportare la compensazione delle spese se richiesto congiuntamente.
Massime di principio
- Se le parti raggiungono una conciliazione estesa alla controversia pendente, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere: la causa si estingue e non viene pronunciata una decisione sul merito.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta normalmente l'impossibilità di ottenere una pronuncia sulle questioni sostanziali (per esempio l'illegittimità dei termini dei contratti), salvo che l'accordo non preveda espressamente riconoscimenti di responsabilità.
- Quando le parti richiedono congiuntamente la dichiarazione di estinzione, è comune la compensazione delle spese processuali, salvo diversa determinazione del giudice; è importante annotare tale richiesta nel processo per ottenere la compensazione.
- Nelle cause sullo svolgimento di attività difformi rispetto alle mansioni indicate nei contratti a termine, il lavoratore deve sollevare e ripetere le specifiche doglianze nei vari gradi di giudizio: questioni formulate solo in primo grado e non reiterate in appello possono essere considerate abbandonate.
- Le contestazioni sulla legittimità delle causali nei contratti a termine devono fondarsi su prove e argomentazioni concrete circa la natura effettiva e continuativa delle prestazioni svolte; in mancanza di decisione sul merito (per conciliazione) tali profili restano non accertati.
- Prima di proporre appello o ricorso per cassazione, è utile valutare l'opportunità di una conciliazione, perché un accordo può estinguere la controversia ma impedire una pronuncia giurisprudenziale favorevole che avrebbe effetto erga omnes.
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